DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012, n. 41 Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge….

…30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 89 del 16-4-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 33 e 34; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si prevede l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto l’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, con i quali e’ stato disposto, anche per i Ministeri: a) un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione dell’articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008; b) la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 74; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l’articolo 7, comma 20, e l’allegata tabella, con il quale e’ stata, tra l’altro, disposta la soppressione del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale e del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle attivita’ ed ai rapporti giuridici dei predetti organismi; Visto l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale si stabilisce che le amministrazioni indicate nell’articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all’esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita’ indicate nell’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 18 luglio 2011; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 30 agosto 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Organizzazione del Ministero 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato: "Ministero", per l’esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall’articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonche’ dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e’ organizzato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’ agroalimentare e della pesca; c) Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 2. I capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell’organizzazione del Governo e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.

Art. 2 Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l’Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione. 2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero le relazioni comunitarie e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; politiche strutturali e di sviluppo rurale comunitarie e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita’ vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola e forestale; attivita’ venatoria e gestione programmata della stessa; promozione e valorizzazione delle pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l’attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184, e 27 settembre 2007, n. 167; economia montana nell’ambito della politica di sviluppo rurale; programmazione nazionale in materia di agriturismo; valorizzazione del comparto agrituristico nazionale; gestione del Fondo di solidarieta’ nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita’ naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita’ unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 3. Il Dipartimento e’ articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate: a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede comunitaria per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune (di seguito denominata PAC), e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell’Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare la applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l’andamento della spesa; rappresentanza dell’amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell’Unione europea per la elaborazione della normativa comunitaria di settore; rapporti con le istituzioni comunitarie e con gli Stati membri dell’Unione europea, nonche’ con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell’attivita’ svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all’applicazione della regolamentazione comunitaria ed esecuzione degli obblighi comunitari riferibili al livello statale; adempimenti relativi all’attuazione della normativa comunitaria concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa comunitaria e supervisione della attivita’ dei medesimi; monitoraggio dell’andamento dei mercati in collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico e gli enti competenti in materia; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell’Unione europea e agli accordi bilaterali dell’Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l’applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Attivita’ concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; gestione delle attivita’ ministeriali in sede UNESCO; regolamentazione comunitaria concernente la raccolta dati. Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 8 uffici dirigenziali non generali; b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, ivi compresi gli aspetti relativi alla politica forestale, della montagna e del paesaggio rurale, in coerenza con quelle dell’Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali, dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria, bonifica, usi civici; coordinamento degli Osservatori per l’imprenditorialita’ agricola giovanile e femminile; risoluzione di problemi della pluriattivita’; coordinamento dell’Osservatorio per i servizi in agricoltura; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, nonche’ interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale; attivita’ di competenza relative alle materie trasferite dal citato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, ferma restando l’autonoma gestione delle stesse da parte del commissario ad acta di cui all’articolo 19, comma 5, dello stesso decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita’ atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell’ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell’alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta’ vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di multifunzionalita’ dell’impresa agricola e sulla pluriattivita’ in agricoltura; adempimenti connessi al funzionamento dell’Osservatorio nazionale sull’agriturismo; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta’ nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita’ naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all’attivita’ agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita’ unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta’ di specie frutticole e di vite; attivita’ in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.

Art. 3

Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare e della pesca

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare e della pesca esercita le competenze del Ministero nel
settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualita’ dei
prodotti, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero della salute; cura le relazioni
istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura
l’attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e
il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82; esercita le attivita’ di competenza del Ministero relative al
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto
al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all’articolo
16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; cura l’attivita’ di
comunicazione e di informazione in materia di qualita’ dei prodotti
agricoli ed agroalimentari, di cui all’articolo 1, primo comma, della
legge 6 marzo 1958, n. 199, della pesca e nelle altre materie di
competenza del Ministero; esercita le competenze nel campo
dell’educazione alimentare di carattere non sanitario, cura le
campagne di comunicazione e promozione agroalimentare e della pesca
in ambito nazionale e comunitario; svolge le attivita’ relative alla
partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le
societa’ vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere. Il
Dipartimento e’ articolato in tre uffici di livello dirigenziale
generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale per la promozione della qualita’
agroalimentare: disciplina generale e coordinamento in materia di
tracciabilita’ delle produzioni di cui all’articolo 1, comma 1;
certificazione delle attivita’ agricole ecocompatibili; elaborazione,
attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico
delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche’
della trasformazione industriale dei prodotti agricoli fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico; esercizio delle
attribuzioni statali in materia alimentare come definita all’articolo
1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e
coordinamento in materia di qualita’ dei prodotti agricoli e
agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato
nazionale vini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura
biologica; disciplina generale e coordinamento in materia di
attivita’ agricole ecocompatibili; esercizio delle attribuzioni in
materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel
rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento
delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di
distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi
compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di
filiera per quanto di competenza; riconoscimento e sostegno delle
unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli;
agroenergie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita
diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione
agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale. La
Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura:
disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle
attivita’ di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle
risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti
ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione
del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca
ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, qualita’ dei prodotti
ittici; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo della pesca
(FEP); attivita’ di controllo e vigilanza di tutte le autorita’ di
controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della
politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione
dei dati sulle attivita’ di pesca ai sensi del regolamento (CE) n.
1224/2009, del Consiglio del 20 novembre 2009; attivita’ in sede
comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca
e dell’acquacoltura; attivita’ in ambito internazionale concernenti
istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l’ICCAT. Per le
funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle
Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del
Ministro, il reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in 5 uffici
dirigenziali non generali;
c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane
e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: gestione
unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi;
trattamento giuridico ed economico e di quiescenza, istruzione e
gestione del relativo contenzioso; attivita’ di formazione e
aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni
sindacali, supporto tecnico-organizzativo all’attivita’ di
contrattazione collettiva integrativa; mobilita’; politiche del
personale per le pari opportunita’; prevenzione e sicurezza dei
luoghi di lavoro del Ministero; attivita’ di amministrazione e cura
degli affari di carattere generale; coordinamento dell’attuazione
delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d’intesa con gli
altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e
gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero;
coordinamento e gestione delle attivita’ dell’Ufficio relazioni con
il pubblico; gestione della funzione statistica di cui all’articolo 6
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del S.I.A.N.;
compiti previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai
quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti,
societa’ e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo
la normativa vigente, nonche’ attivita’ di vigilanza sui consorzi
agrari ai sensi dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; gestione della
attivita’ di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e
delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; problematiche del
lavoro nel mercato agricolo; coordinamento della comunicazione
istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e
alla rete Internet; attivita’ di comunicazione e di informazione in
materia di qualita’ dei prodotti agricoli ed agroalimentari, di cui
all’articolo 1, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, della
pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero, in raccordo
con la direzione generale per la promozione della qualita’
agroalimentare; educazione alimentare di carattere non sanitario e
campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole; servizi
informativi di pubblica utilita’ per i cittadini consumatori anche
con riferimento alla rivista AIOL; attivita’ relative alla
partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e
societa’ vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere;
attivita’ di coordinamento dei rapporti con gli uffici della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Direzione generale si articola
in 8 uffici dirigenziali non generali.

Art. 4

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

1. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualita’ e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito
denominato: "Ispettorato", ferme restando le competenze del Ministero
dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e
repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il
settore primario; vigilanza sulle produzioni di qualita’ registrata
che discendono da normativa comunitaria e nazionale; programmi di
controllo per contrastare l’irregolare commercializzazione dei
prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i
fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale
tra gli operatori a supporto degli interventi a sostegno delle
produzioni colpite da crisi di mercato. Ai fini dello svolgimento
della propria attivita’, l’Ispettorato opera con organico proprio e
propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della
gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari
generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
enti territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), dei
servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla
formazione generale, al trattamento giuridico ed economico e al
relativo contenzioso. L’Ispettorato assume l’acronimo ICQRF.
2. L’Ispettorato si articola, a livello di amministrazione
centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le
denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello
territoriale, in 12 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non
generale:
a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento
degli organismi di controllo e di certificazione, procedure
sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei
prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e
relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata
delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e
programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche
dell’Ispettorato e relativa attivita’ contrattuale; tenuta della
contabilita’ economico-analitica; procedure di fornitura di beni e
servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni
periferici dell’Ispettorato; coordinamento dell’attivita’ di
esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute
dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza
amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto
tecnico-organizzativo all’attivita’ di contrattazione collettiva
integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita’ del
personale dell’Ispettorato; formazione specifica per il personale
dell’Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’
agroalimentare e della pesca. La Direzione generale si articola in 4
uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle
frodi agro-alimentari: programmazione delle attivita’ istituzionali;
monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita’ svolti dagli
uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e
vigilanza sull’attivita’ ispettiva svolta dagli uffici territoriali;
vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell’ambito
dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita’
registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’attivita’
analitica e sulla qualita’ dei laboratori; attivita’ di studio nelle
materie di competenza dell’Ispettorato; aggiornamento delle metodiche
ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di
uso agrario e forestale; promozione di attivita’ di studio e ricerca
nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri
organismi di controllo nazionali e internazionali; gestione dei
comitati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; gestione operativa
del sistema informativo dell’Ispettorato; analisi di revisione ai
sensi dell’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n.
204, e gestione del laboratorio centrale deputato all’espletamento
delle predette analisi. La Direzione generale si articola in 4 uffici
dirigenziali non generali.

Art. 5

Consiglio nazionale dell’agricoltura, dell’alimentazione e della
pesca

1. Il Consiglio nazionale dell’agricoltura, dell’alimentazione e
della pesca di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, e’ soppresso.
2. Le funzioni di supporto strategico e alta consulenza al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali sono svolte
nell’ambito della struttura del Gabinetto del Ministro, presso cui
viene collocato il dirigente di prima fascia, previsto dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2009 quale
vicepresidente del Consiglio nazionale dell’agricoltura,
dell’alimentazione e della pesca.

Art. 6

Organismi operativi

1. Il Corpo forestale dello Stato, posto alle dirette dipendenze
del Ministro, svolge le funzioni di cui alla legge 6 febbraio 2004,
n. 36.
2. Il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari,
istituito presso il Ministero, svolge controlli straordinari sulla
erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore
agroalimentare e della pesca ed acquacoltura, sulle operazioni di
ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a
Paesi in via di sviluppo e indigenti. Il Comando dipende
funzionalmente dal Ministro ed esercita controlli specifici sulla
regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre,
coordinandosi con l’Ispettorato centrale per il controllo della
qualita’ dei prodotti agroalimentari, nell’attivita’ di prevenzione e
repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento
di tali compiti, il reparto puo’ effettuare accessi e ispezioni
amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti
per l’esercizio delle proprie attivita’ istituzionali.
3. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di
porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente
dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita’ di
vigilanza e controllo della pesca marittima e dell’acquacoltura e
delle relative filiere.

Art. 7 Altri organismi e istituzioni 1. Nell’ambito del Ministero operano anche gli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70. 2. Il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, con funzioni consultive in materia di programmazione, coordinamento e verifica, e’ presieduto dal Capo di Gabinetto ed e’ composto da dieci membri scelti tra soggetti esperti nelle discipline di informatica e statistica. Il Nucleo svolge le funzioni di indirizzo e monitoraggio del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, anche ai fini del Sistema statistico nazionale. Al Nucleo partecipano i capi di Dipartimento. Il Ministro determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’indennita’ spettante ai componenti del nucleo. 3. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 4 novembre 1999, e successive modificazioni, esercita i compiti e le funzioni ivi previste.

Art. 8 Dotazioni organiche e misure attuative 1. Le dotazioni organiche del Ministero (ruolo agricoltura e ruolo ICQRF) sono rispettivamente determinate dalle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso, tenuto conto delle misure di razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture ministeriali, adottate ai sensi dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche’ del personale che confluira’ nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Con successivi decreti del Ministro di natura non regolamentare, da adottare ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio. 3. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In applicazione dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale individuato con i suddetti decreti e’ fissato in 62 di cui tre presso gli uffici di diretta collaborazione. 4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all’articolo 7, comma 3, del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sara’ ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come sopra determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell’Ispettorato, nell’ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso. 5. Il Ministro, d’intesa con il Ministro degli affari esteri, puo’ inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l’incarico di esperti ai sensi dell’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 6. In sede di attuazione delle attivita’ di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.

Art. 9 Disposizioni finali 1. Ogni due anni l’organizzazione del Ministero e’ sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita’ e l’efficienza. 2. L’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni. 3. E’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129. 4. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 14 febbraio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 247

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