Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza del 24.1.2008. Il Tribunale di Milano, all’esito del dibattimento, condannava P.L. riconoscendolo colpevole dei reati di sequestro di persona, violazione di domicilio, lesioni, estorsione, violenza privata, reati tutti commessi in danno di C.A., nonchè dei reati di ingiurie e minacce in danno di R.T..
Avverso la sentenza presentavano appello il P.M. e l’imputato. La Corte d’Appello di Milano con sentenza in data 8.10.2009, accoglieva l’appello del P.M e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva all’imputato le circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza e rideterminava la pena.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato contestando che la sentenza impugnata 1. è stata emessa in violazione di legge per inosservanza delle disposizioni inerenti la valutazione delle dichiarazioni della parte offesa. Lamenta il ricorrente che la Corte Territoriale non ha tenuto in considerazione non solo le numerose contraddizioni in cui è incorsa la parte lesa nelle sue deposizioni, ma anche le accertate falsità in ordine ai fatti successi nel corso della sua relazione con l’imputato. Ancora il giudice d’Appello non ha cercato riscontri esterni alle accuse della donna al fine di attestarne la veridicità e non ha tenuto in considerazione la tesi difensiva del prevenuto, affidandosi acriticamente al movente della parte offesa.
2. è stata emessa in violazione delle disposizioni di legge che riguardano la utilizzabilità degli atti. In particolare lamenta l’illegittimità dell’attività della Polizia di Stato nella notte tra il (OMISSIS) con conseguente inutilizzabilità dei verbali di perquisizione e sequestro. Sostiene che al momento dell’intervento non vi era una causa di procedibilità d’ufficio delle lesioni denunciate dalla C.. Evidenzia la contraddittorietà della decisione della Corte sul punto. Si duole del fatto che la Corte territoriale non ha tenuto in considerazione le dichiarazioni degli agenti di Polizia Penitenziaria.
3. contesta la sussistenza del reato di sequestro di persona sostenendo che i giudici d’appello hanno travisato le prove svalutando in particolare il tenore letterale della conversazione telefonica intercorsa fra l’imputato e la Dott.ssa G.;
4. contesta la sussistenza del reato di violazione di domicilio evidenziando che la stessa Corte ha escluso la convivenza more uxorio, ma non la coabitazione. Sostiene che comunque l’imputato aveva ritenuto sussistente il consenso della C.. Lamenta il difetto di motivazione con riguardo alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale (acquisizione di tabulati di utenze indicate, esame M.S.);
5. contesta la sussistenza del reato di lesioni sulla scorta delle affermazioni del consulente della difesa e del reato di estorsione.
Anche con riguardo a detti reati lamenta il diniego della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria con accertamenti peritali in ordine alle contestate lesioni ed acquisizione delle videocassette registrate dal circuito chiuso – bancomat fra le ore 20.00 e le ore 3.00 nel periodo gennaio-giugno 2004 della Banca Popolare di Sondrio- filiale di via (OMISSIS) e Banca Popolare di Milano-filiale di via (OMISSIS);
6. contesta la sussistenza del reato di violenza privata che si fonda esclusivamente sulle inattendibili dichiarazioni della parte offesa e di ingiuria considerata l’assoluta inverosimiglianza e genericità del male prospettato;
7. contesta l’accoglimento dell’appello del P.M. con concessione delle generiche in termini di equivalenza, lamentando erronea applicazione del giudizio di bilanciamento;
8. contesta la mancata indicazione delle singole voci nella liquidazione delle spese di parte civile.
Il ricorso presentato è inammissibile.
I primi sei motivi del ricorso riproducono pedissequamente i motivi d’appello.
E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., lett. c). E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una coerente e specifica risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.
Deve aggiungersi che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato purchè sia sottoposta a indagine positiva circa la sua attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare le regole di cui all’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, che richiedono la presenza di riscontri esterni. Tuttavia, considerato l’interesse di cui la parte offesa è portatrice, soprattutto quando essa è costituita parte civile, più accurata deve essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d’attendibilità rispetto al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass., Sez. 6, 3 giugno 2004, n. 33162, Patella ed altri, rv. 229755).
Nel caso di specie la Corte d’Appello ha dato conto con motivazione logica e coerente di avere effettuato una valutazione rigorosa delle dichiarazioni della parte offesa che hanno trovato numerosi riscontri negli atti processuali specificatamente indicati dalla Corte territoriale Sono prive di fondamento anche le censure con le quali si lamenta la mancata assunzione di prove decisiva (acquisizione di tabulati di utenze indicate, esame M.S., accertamenti peritali in ordine alle contestate lesioni ed acquisizione delle videocassette registrate dal circuito chiuso -bancomat fra le ore 20.00 e le ore 3.00 nel periodo gennaio-giugno 2004 della Banca Popolare di Sondrio-filiale di via (OMISSIS) e Banca Popolare di Milano-filiale di via (OMISSIS)) non disposte dalla Corte territoriale. Innanzitutto va rilevato che deve trattarsi di una "prova decisiva", e cioè di elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, mentre la norma invocata non è applicabile quando si tratta di fare, eventualmente, una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti al processo. L’esercizio del diritto all’ammissione della prova a discarico di cui all’art. 495, comma 2, c.p.p., espressamente richiamato dall’art. 606, comma 1 lett. d), è infatti sottoposto al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (v., fra le tante, Cass., Sez. 5^, sent. n. 12027 del 21.10.1999, Mandala; Sez. 3^, sent. n. 13086 del 14.12.1998, Patrizi; Sez. 1^, sent. n. 11538 del 15.12.1997, Geremia, ecc). A ciò si aggiunga che il diritto alla prova, riconosciuto alle parti dall’art. 190 c.p.p., è regolato, secondo quanto previsto nella medesima disposizione, in connessione con la facoltà, attribuita al giudice, di escludere le prove manifestamente superflue o irrilevanti, e che il vizio di mancata assunzione di prova decisiva non è configurabile quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possano risolversi in una delle diverse prospettazioni valutative del complesso degli elementi emersi dal processo.
Nel caso di specie la Corte di Appello di Milano ha ritenuto di non procedere ad ulteriori indagini ed ha, di conseguenza, respinto la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, in considerazione della non necessità delle stesse al fine del decidere, di cui ha dato conto nell’ambito della motivazione.
Infondato è anche il 7 motivo di ricorso in quanto il giudice di secondo grado nell’accogliere l’appello del P.M. ha precisato in maniera coerente e logica le ragioni che militavano per un giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di equivalenza.
Anche l’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Se è vero che il giudice di merito, nel liquidare le spese di parte civile, non ha specificato le singole voci, distinguendo tra onorari, competenze e spese, è pur vero che parte ricorrente non ha indicato specificamente le ragioni per le quali la liquidazione sarebbe stata incongrua in ragione di specifiche violazioni di voci tabellari.
(cfr. Cass. sez. 4, 14.3.2002, n. 16019 n. 221944). Il motivo è pertanto generico.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.A. liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CpA come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.A. liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CpA come per legge.
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