Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 65 del 2009, proposto da Antonio Abbadia, Fernando Baccarani, Renzo Cariti, Silvia Chiacchio, Fabio Costi, Sabrina Costi, Valeria Costi, Augusto Franzini, Maria Musi, Mario Olmi, Graziella Rubini, Lorenzo Ruffini, Marisa Troiero, rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Ollari, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato, in Parma, borgo Zaccagni, 1;
DIRITTO
1. In primo luogo deve essere disattesa l’eccezione di difetto d’interesse sollevata dalla difesa del Comune di Canossa; ciò in quanto con la seconda deliberazione, n. 91/2008, in particolare, è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio delle aree ai sensi della legge regionale 37/2002 e poiché i ricorrenti sono proprietari di talune delle aree interessate dalla procedura espropriativa, non può evidentemente predicarsi la loro carenza di interesse rispetto, quanto meno, alla deliberazione da ultimo citata.
2. Venendo al merito del ricorso, esso è fondato sotto lo specifico profilo della violazione dell’articolo 78 del d.lgs. 267/2000 nella formazione della volontà consiliare relativamente a entrambe le deliberazioni impugnate.
Tale disposizione, infatti, sancisce l’obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso o un suo prossimo congiunto; tale obbligo sussiste per il fatto che chi è portatore di un interesse personale, potenzialmente in conflitto con l’interesse pubblico di cui deve avere cura, non può prendere parte alla discussione e alla votazione in cui è implicato il proprio interesse o quello di propri parenti o affini entro il quarto grado.
Nel caso di specie, la prima deliberazione, avente ad oggetto la variante parziale al P.R.G. vigente per lo spostamento del tracciato stradale dell’Asse di Val D’Enza è stata adottata con la partecipazione del Sindaco e di alcuni consiglieri comunali che, in violazione dell’articolo 78 secondo comma del d.lgs. 267/2000, hanno partecipato alla formazione della volontà dell’organo collegiale pur avendo essi stessi o loro parenti uno specifico interesse in ordine al tracciato stradale in questione.
Dalla documentazione allegata al ricorso ed in particolare dall’attestazione in data 12/3/2009 dei Servizi Demografici del Comune intimato, si deduce il rapporto di parentela e affinità tra proprietari delle aree e amministratori coinvolti, che del resto si evince anche dalla delibera n. 91/2008 (approvazione del vincolo preordinato all’esproprio), in cui è pacificamente ammesso il rapporto di parentela/affinità tra proprietari delle aree interessate dall’apposizione del vincolo e consiglieri comunali.
La censura di violazione dell’articolo 78 del d.lgs. 267/2000 è, pertanto, fondata in quanto l’obbligo di astensione non ammette deroghe neppure con riferimento alla realtà dei piccoli comuni, nei quali, può, al più, ammettersi la possibilità di dare luogo a votazioni frazionate su singole componenti di un progetto, che possano evitare il ricorso costante al commissario ad acta.
Alla luce di tali considerazioni la deliberazione n. 75 del 16/10/2008 con cui è stata approvata la variante al P.R.G. vigente per lo spostamento del tracciato stradale dell’Asse di Val d’Elza è stata disposta in violazione dell’obbligo di astensione che incombeva sul Sindaco e sui Consiglieri comunali, così come individuati nell’atto di ricorso, avendo essi un interesse personale alla variante in discorso.
La prima censura deve pertanto essere accolta.
3. Con la seconda censura i ricorrenti si dolgono delle modalità con cui è stata discussa e approvata la seconda deliberazione (n. 91/2008), in violazione del dovere di non partecipare alla discussione e di allontanarsi dall’aula.
La delibera n. 91/2008, di apposizione del vincolo è illegittima poiché la discussione è stata globale e vi hanno partecipato anche i consiglieri in conflitto d’interessi in contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale data all’articolo 78 d.lgs. 267/2000.
Infatti, risulta dalla delibera che, pur ritenendo il Consiglio comunale di non far partecipare alla votazione finale i membri in conflitto d’interessi, tuttavia i consiglieri comunali hanno presenziato e partecipato alla discussione.
Il Collegio ritiene che la censura sia fondata in quanto, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del Comune, l’obbligo di astensione per i Consiglieri comunali che hanno un interesse, anche solo potenziale, nella deliberazione da assumere, comporta non solo il divieto di partecipare alla votazione finale, ma anche di partecipare alla discussione e l’obbligo di allontanamento dalla seduta prima della discussione dell’approvazione della relativa proposta di deliberazione, in quanto la presenza in aula del consigliere interessato è potenzialmente idonea a incidere negativamente sulla serenità degli altri consiglieri comunali sia nella fase della discussione sia nella fase della votazione finale.
La presenza nell’aula dei consiglieri comunali in conflitto di interessi è, del resto, attestata dalla deliberazione del Consiglio comunale di Canossa n. 11 del 17/03/2009 (di rettifica della deliberazione n. 91/2008), in cui si dà atto che alcuni consiglieri, pur non avendo partecipato alla votazione alla discussione sui punti di loro interesse personale della deliberazione, tuttavia non sono assentati dall’aula.
Ciò, essendo potenzialmente idoneo a incidere negativamente sulla serenità degli altri consiglieri comunali chiamati a discutere e a votare sui punti specifici della delibera collegiale, deve essere ritenuto contrastante con la disposizione dell’articolo 78 d.lgs. citato (vedasi in tal senso, tra le altre, T.A.R. Sardegna, sezione II, sent. n. 1815/2008).
Ciò determina inoltre l’infondatezza della tesi sostenuta dal Comune per cui la deliberazione n. 91/12008 avrebbe sostanzialmente convalidato la precedente n. 75/2008, in quanto non è dato ravvisare nella deliberazione n. 91/2008 gli elementi della convalida ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della legge 241/1990, giacché, in primo luogo, non è stata indicata la natura del vizio inficiante la prima deliberazione e, d’altra parte, la mancata astensione dei consiglieri comunali in conflitto di interessi dalla formazione della prima delibera non può essere sanata dalla seconda deliberazione in cui gli stessi consiglieri non si sono, peraltro, neppure assentati dall’aula.
Le censure contenute nel secondo motivo devono dunque essere accolte e annullata la deliberazione n. 91/2008.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, essa deve invece, essere disattesa, non essendo stata fornito alcun principio di prova in ordine al danno cagionato dalle impugnate deliberazioni, il cui effetto è stato peraltro sospeso dalla pronuncia cautelare del Tribunale e i cui vizi possono peraltro essere emendati in un successivo rinnovato iter formativo.
5. Conclusivamente, il Collegio ritiene che l’accoglimento delle indicate censure lo esima, per ragioni di economia processuale e stante l’assorbenza delle citate questioni, dal trattare quanto indicato nel terzo motivo e che, per i motivi suindicati, le delibere impugnate debbano essere annullate.
6. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sezione di Parma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla le delibere impugnate, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Condanna il Comune di Canossa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2009, con l’intervento dei Magistrati:
Luigi Papiano, Presidente
Italo Caso, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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