Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 17-01-2011, n. 1016

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la difesa di P.R.M. chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo a motivo la nullità della notifica dell’avviso della richiesta di archiviazione del P.M. perchè notificato a mani di persona diversa dalla destinataria della notifica, non convivente e non delegata a tale scopo.

Motivi della decisione

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di motivo manifestamente infondato.

2.1 Infatti l’attestazione dell’Ufficiale Giudiziario contenuta nella relata di notifica circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima ed il consegnatario dell’atto, proprio perchè è basata su una indicazione altrui e non è il frutto di attività di indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione", nonchè del possibile carattere solo temporaneo della convivenza.

2.2 Ne consegue che l’interessato, che deduce la nullità della notifica, negando il rapporto di convivenza attestato nella relata, deve provare in modo rigoroso il suo assunto, tanto più se tra lui ed il prenditore dell’atto vi sia uno stretto vincolo familiare (come nel caso in esame in cui il prenditore è nipote), che faccia presumere l’esistenza di quel rapporto (Cass. sez. 1^ n. 13542/1998, rv. 212055; Cass. sez. 3^ n. 2183/1999, rv. 214940).

2.3 Orbene nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia fornito una prova rigorosa circa la sua non convivenza con il nipote, tanto più che non poteva escludersi un rapporto di convivenza anche temporaneo Rv. 231620. 2.4 Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *