Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-10-2010) 17-01-2011, n. 984

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

F.V. per il tramite del difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 4.12.2008 con la quale la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione 15.11.2005 del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale della medesima città, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi 6 di reclusione e 600,00 Euro di multa per la violazione degli artt. 110, 644 c.p., commi 1 e 5;

artt. 110, 629 commi 1 e 2, art. 61 c.p., n. 2, art. 81 cpv. c.p..

La difesa dell’imputato richiede l’annullamento della sentenza impugnata deducendo:

1) Violazione dell’art. 157 c.p. e L. n. 251 del 2005, art. 6, artt. 531, 546, 598, 605 c.p.p., perchè non è stata applicata la disciplina della prescrizione secondo le modificazioni introdotte dalla L. n. 251 del 2005 e secondo quanto affermato in sede di legittimità (sentenza 24.3.2008) ove si è chiarito che ai fini dell’applicazione dei regime transitorio della citata legge, la "pendenza" del processo non può coincidere con la emissione della decisione di primo grado, ma ha inizio nel momento della iscrizione del processo nel Ruolo Generale della Corte d’Appello, a seguito della trasmissione degli atti da parte del giudice di primo grado.

2) Vizio di motivazione in relazione alle fattispecie di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), perchè pur avendo la difesa segnalato, nel gravame di appello, numerose incongruenze e l’inconferenza del materiale probatorio, la Corte territoriale, senza tenere conto delle suddette obbiezioni, ha fondato la affermazione della penale responsabilità del prevenuto sulle sole dichiarazioni della parte offesa che dovevano essere sottoposte ad un vaglio più rigoroso, soprattutto alla luce delle considerazioni svolte dal Consulente contabile del Pubblico Ministero.

Il collegio pertanto osserva quanto segue.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La tesi della difesa non può essere accolta perchè fa riferimento ad un principio giurisprudenziale che è in contrasto con altra parte della giurisprudenza di legittimità e risolto con sentenza 29.10.2009 n. 47008 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno affermato: "Ai fini dell’operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza in grado d’appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli", v. in Ced Cass. Rv 244810. Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 15.11.2005, data antecedente alla entrata in vigore della legge 251/2005, e conseguentemente, alla luce del dettato dell’art. 10 delle disp. trans, della citata legge, trova applicazione la disciplina dell’art. 157 c.p., nella sua precedente versione e non può quindi essere dichiarata la estinzione del reato per prescrizione, come richiesto dalla difesa.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ripropone in questa sede le medesime argomentazioni contenute nell’atto di appello e sulle quali la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata.

In primo luogo non può essere accolta la censura sotto il profilo di erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), non avendo il ricorrente indicato, come previsto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), nè le ragioni di fatto, nè quelle di diritto in base alle quali possa affermarsi che la Corte territoriale abbia fatto una erronea applicazione di norme penali sostanziali (artt. 110, 644 e 629 c.p.). In secondo luogo non può essere accolta la censura sotto il profilo di violazione della legge processuale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per omessa motivazione. Invero la Corte territoriale ha giustificato l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato F. con una sentenza che presenta tutti i requisiti previsti dalla legge, ivi compresa la motivazione che neppure presenta i caratteri di mera apparenza. Di qui consegue che non ricorre nè la violazione dell’art. 546 c.p.p., nè quella dell’art. 125 c.p.p..

Il motivo di ricorso può essere preso in considerazione esclusivamente sotto il terzo profilo, del vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e a tal proposito va osservato quanto segue.

La difesa lamenta che i Giudice dell’appello, fondando la propria decisione sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa V. avrebbero omesso di considerare che la suddetta persona è parte lesa del reato e non semplice testimone estraneo e non direttamente coinvolto nella vicenda; di conseguenza che le dichiarazioni del V. dovevano essere sottoposte ad un vaglio più penetrante e che sarebbe stato omesso. La difesa lamenta inoltre, che la Corte territoriale avrebbe conferito alla parte offesa un attestato di attendibilità intrinseca privo di qualsivoglia giustificazione, per giunta senza svolgere ogni raffronto con i dati processuali contrastanti.

La difesa segnala infine che il contrasto sorgerebbe tra le dichiarazioni rese dal V. e gli esisti della consulenza svolta dall’ufficio del Pubblico Ministero ove si afferma che "….la maggior parte delle dichiarazioni rese dal V. nel verbale di ricezione di denuncia 13.2.2003 risultano talune volte poco chiare e contraddittorie ed altre volte carenti dei relativi giustificativi, inoltre le matrici prodotte, relativi ai probabili versamenti in favore dei creditori non sono idonei a giustificare gli avvenuti versamenti dichiarati dal V., mancano le copie degli assegni incassati".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa si deve in primo luogo affermare che la Corte territoriale ha effettuato un vaglio di attendibilità del V. nel momento in cui ha manifestato il relativo giudizio richiamando e condividendo l’analisi effettuata dal giudice di primo grado ponendo in comparazione le varie denunce presentate e raffrontandole con i documenti e con il tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica. Va qui sottolineato che la critica mossa dalla difesa presenta caratteri di aspecificità sconfinando in una valutazione sul merito della capacità dimostrativa e probatoria della dichiarazioni della parte lesa. Infatti, partendo dal principio per il quale "Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso dell’istruttoria dibattimentale vanno valutate alla stregua di una normale testimonianza, senza che sia necessario verificare l’esistenza dei riscontri esterni richiesti dall’art. 192 c.p.p., comma 3" Cass. pen., sez. 1^, 4.11.2004 Palmisani la Giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare che la deposizione della parte offesa può essere assunta, come unica prova della responsabilità dell’imputato, purchè sia stata valutata la credibilità intrinseca del testimone. Nel caso in esame la Corte territoriale ha fornito la indicazione degli elementi processuali in base ai quali ha ritenuto il V. come soggetto "credibile" (analisi comparativa delle denunce, documenti esibiti, numerose conversazioni intercettate) e nel contempo la difesa non ha dedotto argomenti specifici idonei a confutare quel giudizio, sì da permettere di rilevare come l’affermazione della Corte territoriale si manifesti illogica o contradditoria all’interno del complesso motivazionale della decisione o con altri atti del processo, dovendosi qui ribadire il principio per il quale "In tema di prove, la salutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizione v. Cass. Sez. 3^ 22.1.2008 n. 8382, Finazzo. Nè contraddizione può essere desunta in riferimento al contenuto e alle valutazioni tecnico – contabili espresse dal consulente del Pubblico Ministero che ha proceduto ad accertamenti in merito ai rapporti giuridico – economici intercorsi tra la parte offesa e gli imputati. A tal proposito, sul punto, oggetto di specifica doglianza con l’atto di appello della difesa, la stessa Corte di merito, prendendo atto delle oggettive difficoltà incontrate dal Consulente del Pubblico Ministero nella ricostruzione della complessa situazione contabile, la Corte, proprio sulla base delle risultanze degli accertamenti tecnici, ha ritenuto comunque provata la penale responsabilità del prevenuto in ordine all’ammontare del tasso usura rio promesso al F. e concretamente pagato dal V. per un apprezzabile lasso di tempo.

Anche in questo caso la censura, formulata dalla difesa in termini generici, sconfina sul tema della valutazione di una prova, non deducendo vizi specifici della motivazione della decisione impugnata, secondo l’archetipo normativo previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Nè può ritenersi, in questo caso, assolto l’onere previsto dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e), attraverso il richiamo di una proposizione contenuta nella consulenza tecnico contabile, estrapolata dall’intero contesto espositivo di una relazione il cui esito appare confermativo della ipotesi accusatoria e conseguentemente della bontà delle dichiarazioni della parte offesa la cui credibilità non può ritenersi elisa per il solo fatto che in esse si registrino imprecisioni o difetti che non inficino il nucleo centrale del narrato. Va da ultimo notato, che la difesa dell’imputato F. lamenta che il giudice dell’appello non avrebbe fornito indicazione dei dati probatori dai quali si possano evincere "lo stato di bisogno" e la "soggezione psicologica" del V. e la "coazione" esercitata dal F..

Anche in riferimento a questi punti il ricorso è connotato da manifesta infondatezza. La Corte territoriale, proprio sui punti indicati ha affermato: "… la molteplicità dei debiti contratti dal V., lo poneva "ipso facto, in un posizione di soggezione …". La affermazione del giudice dell’appello appare corretta, non manifestamente illogica, ed applicativa del principio, per il quale "Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in stato di bisogno possa contrarre il prestito a condizioni talmente inique e onerose". Cass. pen., sez. 2^, 30.4.2009, n. 20868, Acri. Non è, infatti, manifestamente illogico ritenere che un soggetto, che finisca con il pagare tassi di interesse pari all’80% o del 179%, in relazione alla somme ricevute a mutuo, versi in una situazione di oggettiva soggezione psicologica.

Con riferimento infine all’aspetto della "coazione" che il F. avrebbe esercitata sul V., la Corte territoriale ha affermato la esistenza della prova di minacce profferite dal ricorrente nei confronti del V., sulla scorta anche delle dichiarazioni ammissive dello stesso F. (che finisce, tra l’altro, con l’essere a sua volta elemento di riscontro rilevante ai fini del giudizio sulla credibilità complessiva della parte offesa).

La tesi della inidoneità intimidatrice delle frasi minacciose, diviene a questo punto, elemento di giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale attraverso una complessiva valutazione della intera vicenda. La censura mossa dalla difesa non pone in evidenza quindi un vizio specifico della motivazione (carenza, contraddizione, manifesta illogicità o travisamento della prova), ma si limita a proporre una diversa lettura del dato probatorio, che è inammissibile in sede di legittimità.

Per le suddette ragioni il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed ex art. 616 c.p.p., al versamento della di Euro 1.000,00 a favore della Cassa per le ammende attesa la pretestuosità delle ragioni di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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