Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-12-2010) 19-01-2011, n. 1422

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1 .-. La Corte di Appello di Milano con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di S.M. per i reati di cui ai capi 1), 2) e 3) (rapina aggravata ai danni del rappresentante di gioielli, P. G., e reati connessi, commessi in (OMISSIS)), 22) (riciclaggio di denaro, provento di altra rapina, commessa il giorno precedente) e 24) (favoreggiamento personale nei confronti di Z.A.).

Con la medesima sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di U. A. per il delitto di cui al capo 21) (tentata rapina aggravata in concorso ai danni della filiale BNL di (OMISSIS), eseguita in data (OMISSIS)).

2 .-. Avverso la suindicata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori, S.M. e U. A., chiedendone l’annullamento. S. deduce in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità, in quanto le dichiarazioni testimoniali poste alla base della decisione sarebbero in realtà infarcite di lacune e contraddizioni e sarebbero in contrasto con la dinamica del fatto come ricostruita in sentenza. Inoltre la Corte avrebbe errato nel ritenere "probatoriamente rilevante" ai fini della sua colpevolezza la conoscenza da parte di esso S. della abitazione della parte offesa. Anche le sue difficoltà economiche, ritenute dai Giudici di merito un forte indizio a sostegno della sua partecipazione al reato, sarebbero in realtà insorte in un momento successivo al fatto delittuoso.

In secondo luogo S. denuncia gli stessi vizi in ordine al reato di riciclaggio a lui contestato al capo 22), in riferimento al quale vi sarebbe carenza assoluta di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico. U. eccepisce la violazione degli artt. 49 e 56 c.p., ribadendo di essere rimasto assente da ogni attività inerente alla azione criminosa e sottolineando che i soggetti che ne erano stati accusati erano stati fermati a notevole distanza dalla Banca e in orario di pranzo.

Mancherebbero pertanto la idoneità e la univocità degli atti posti in essere. Anche il contenuto delle intercettazioni effettuate non avrebbe alcun rilievo in riferimento alla posizione di esso U..

A parte il fatto che lo stesso Z.A., nel confessare le rapine di cui era stato accusato, aveva affermato di avere desistito dall’azione in riferimento alla rapina ai danni della BNL. 3 .-. Il ricorso di S.M. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Quanto al reato di riciclaggio, la Corte di Appello ha correttamente basato la affermazione della penale responsabilità del ricorrente su dati oggetti vi, quali l’avvenuto deposito della valuta straniera sul proprio conto corrente ad opera dell’imputato proprio il giorno successivo alla rapina e i suoi rapporti con Z., dati per altro confermati dal contenuto di una conversazione intercettata, in cui quest’ultimo aveva affermato che si sarebbe fatto cambiare il denaro da " M.". Anche il ricorso di U. è palesemente privo di fondamento. Nella sentenza censurata è contenuta una adeguata motivazione a confutazione dell’assunto difensivo (oggi riproposto) in base al quale la rapina contestata sarebbe rimasta nella fase della ideazione. In particolare, i Giudici di merito hanno correttamente spiegato che la individuazione dell’obiettivo, gli accordi presi, la preparazione effettuata, la divisione dei compiti, la scelta del momento migliore, lo studio del maggior bottino realizzabile, la acquisizione della attrezzatura necessaria per il colpo erano tutti elementi che denotavano la attuazione di atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del reato. In particolare, la attività posta in essere dal ricorrente era stata certamente rilevante quanto alla programmazione della rapina, essendo consistita in un sopralluogo e in numerose informazioni fornite ai complici, anche con la predisposizione di uno schizzo, derivanti dalle sue specifiche conoscenze della situazione che si sarebbe trovata al momento della esecuzione.

Anche in questo caso il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9- 2003, Petrella, rv.226074), può indurre a ritenere sussistente la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. E), vizio nel quale sostanzialmente si risolvono queste censure. Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a prospettare diverse ricostruzioni dei fatti e a ribadire tesi di segno contrario. Ma non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere (come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente) una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.

4 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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