Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 202 Legittimità o illegittimità dell’atto; Appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R Ricorso giurisdizionale collettivo e cumulativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto notificato il 21 marzo 2009 e depositato il 16 aprile seguente la ditta di onoranze funebri "L." ha appellato la sentenza 18 dicembre 2008 n. 4667 del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione seconda, notificata il 20 gennaio 2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo ricorso contro i provvedimenti del Comune di Castel San Pietro Terme di autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre in favore delle controinteressate e per il risarcimento del danno; ciò in quanto tale ricorso è stato cumulativamente proposto avverso atti diversi ritenuti privi di nesso di connessione procedimentale o logico.

Premesso che, diversamente da quanto sostenuto dalle controparti in primo grado con eccezione non esaminata dal TAR, il proprio ricorso doveva ritenersi tempestivo rispetto all’effettiva conoscenza degli atti impugnati acquisita mediante accesso, a confutazione delle conclusioni del primo giudice l’appellante ha dedotto:

1.- Illegittimità della sentenza impugnata per contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza e manifesta illogicità della motivazione, nonché per ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 111 e 113 Cost..

Ha poi riproposto i seguenti motivi di impugnazione:

2.- Violazione della L.R. 19/04, artt. 1316, della delibera della Giunta regionale n. 156/05 e della direttiva emanata ai sensi dell’art. 2 della L. n. 19/04 approvata con delibera n. 163/06, in relazione alla inidoneità dei contratti di fornitura di personale e mezzi prodotti dalle imprese in epigrafe indicate ai fini della integrazione dei requisiti relativi al personale ed ai mezzi richiesti dalla suindicata normativa ed in relazione alla mancata vigilanza del Comune sulla correttezza dell’esercizio dell’attività funebre.

3.- Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per inosservanza della circolare "Bissoni" del 2007 e per disparità di trattamento.

4.- Violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97, anche in relazione agli artt. 3 e 41, della Cost..

5.- Domanda di risarcimento danni.

Le società M., F. e C. ed il Comune di Castel San Pietro Terme si sono costituiti in giudizio e, ribadita l’inammissibilità del ricorso, in quanto cumulativo e senza che sussista connessione oggettiva e teleologica, nonché la tardività – desumibile dalle dichiarazioni contenute sia in ricorso che nell’istanza di accesso – del medesimo (proposto il 23 ottobre 2008) rispetto al marzo 2006, epoca in cui si conoscevano gli estremi essenziali degli atti impugnati e le cause dell’ipotizzata illegittimità, e comunque al 16 maggio 2008, data della puntuale domanda di accesso, hanno svolto controdeduzioni nel merito. La F. ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello per tardivo deposito in data 16 aprile 2009 rispetto alla notifica in data 21 marzo anteriore, applicandosi il termine dimidiato in materia di servizi pubblici, nonché nella parte in cui riformula e non semplicemente riproduce i motivi di primo grado.

All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.

Ciò posto, diversamente da quanto asserito dal TAR, la Sezione ritiene ammissibile il ricorso di primo grado proposto dall’attuale appellante cumulativamente avverso le tre distinte autorizzazioni, tacitamente assentite per silenzio in favore delle controinteressate.

Com’è noto, il principio secondo cui il ricorso dev’essere rivolto a pena di inammissibilità contro un solo atto, ovvero contro più atti purché collegati, dev’essere inteso senza formalismi, ossia in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale; pertanto il ricorso cumulativo è ammissibile in presenza di elementi oggettivi di connessione tra i diversi atti, ossia qualora le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto o siano riconducibili nell’ambito di uno stesso rapporto o di un’unica sequenza procedimentale, oppure di un unico rapporto di presupposizione giuridica o quanto meno logica che evidenzi la sussistenza di una connessione tale da legittimare la riunione di ricorsi (cfr., tra le più recenti, Cons. St., Sez. IV, 6 maggio 2010 n. 2626 e 18 marzo 2010 n. 1617).

Nel caso in esame le tre autorizzazioni appaiono oggettivamente connesse sia perché incidenti sullo stesso bene della vita (l’esercizio in corretta concorrenza dell’attività di cui trattasi nello stesso ambito settoriale e territoriale) che il ricorrente aveva inteso tutelare, sia soprattutto perché, come appare evidente dalle stesse censure proposte, tra loro collegate per effetto del prospettato intreccio circa la disponibilità di personale e di mezzi dichiarata a suo tempo dalle tre imprese al fine di conseguire le medesime autorizzazioni.

Tuttavia, come eccepito anche in questa sede dalle controparti senza che il TAR si sia pronunciato sul punto, il ricorso doveva ritenersi chiaramente irricevibile, se non altro in relazione ai puntuali contenuti dall’istanza di accesso del 16 maggio 2008, dalla quale emerge la certezza – e non semplicemente il sospetto – da parte dell’istante dell’esistenza già in quel momento di "richiesta di autorizzazione presentata (…) ai sensi della L. regionale dell’Emilia Romagna n. 19/04 (art. 13) e delle delibere della giunta regionale dell’Emilia Romagna n. 156/05 e 163/06 presso il Comune di Castel San Pietro Terme" dalle tre imprese, del rispettivo "fascicolo di istruttoria" completo dei titoli "presentati" dalle stesse imprese e della successiva "autorizzazione per l’esercizio dell’attività funebre rilasciata" (ovvero, e significativamente, per la ditta C. delle "richieste… presentate", dei "fascicoli" e delle "autorizzazioni… rilasciate") dall’Ente in favore delle medesime (sottolineature dell’istante: n.d.e.).

Rispetto a tale data, a cui quanto meno deve perciò farsi risalire la piena conoscenza dei predetti provvedimenti taciti di assenso e dei correlati effetti lesivi sulla situazione giuridica azionata dalla ricorrente, se non anche delle precise ragioni della loro pretesa illegittimità (come peraltro sembra emergere anche dai precedenti istanza e solleciti, questi ultimi datati 25 febbraio e 10 marzo 2008), è senz’altro tardivo l’atto introduttivo del giudizio inoltrato per la notifica solo il 23 ottobre 2008.

Anche al riguardo va richiamato l’orientamento giurisprudenziale espresso da questo Consiglio, condiviso dal Collegio, secondo il quale nel caso in cui il provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli (come nella specie) o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui questi sia titolare, il termine per chiederne l’annullamento decorre dalla sua conoscenza, che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza nel momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, contenuto del dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione; conoscenza rilevante solo ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti. Né ha innovato, sul punto, l’obbligo dell’amministrazione, introdotto dalla legge n. 241 del 1990, di consentire agli interessati l’accesso alla relativa documentazione, la cui ostensione successiva comporta la possibilità di proporre appunto motivi aggiunti. Pertanto, in relazione ai predetti elementi identificativi del provvedimento, definenti la sua lesività in connessione alla natura essenziale dei suoi effetti e del potere con esso esercitato, e non alla conoscibilità della sua illegittimità, si integra la "piena conoscenza" idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034 del 1971 (cfr. Cons. St., Sez. IV, 19 giugno 2007 n. 3303, e Sez. VI, 21 maggio 2007 n. 2541).

Conclusivamente, l’appello va accolto in rito, posto che il ricorso di primo grado dev’essere dichiarato ammissibile, ma nel contempo va accolta la menzionata eccezione, sicché la sentenza appellata va riformata nel senso della declaratoria di irricevibilità dello stesso ricorso di primo grado, restando ovviamente assorbita l’eccezione (peraltro chiaramente infondata, vertendosi in tema non di servizi pubblici, bensì di autorizzazioni all’esercizio di servizi privati) di inammissibilità dell’appello per tardivo deposito.

Nella peculiarità della vicenda, oltre che nell’esito complessivo della controversia, si ravvisano ragioni affinché possa essere disposta la compensazione tra tutte le parti presenti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, in accoglimento del motivo di rito dell’appello medesimo e in riforma della sentenza appellata, dichiara il ricorso di primo grado ammissibile, ma, in accoglimento dell’eccezione di tardività sollevata dalle controparti, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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