Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-12-2010) 20-01-2011, n. 1575 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

D.O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento, in data 8.4.2010, con cui la Corte di appello di Bari rigettava l’istanza di restituzione nel termine, ex art. 175 c.p.p., comma 2, da lui proposta per impugnare la sentenza di condanna 21.4.2008, emessa dal Tribunale di Bari per il reato di cui all’art. 373 c.p., di cui avrebbe avuto notizia solo il 9.3.2010, allorchè gli era stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno in regione di detta condanna.

Il ricorrente deduceva:

vizio di motivazione e violazione di legge anche in relazione all’art. 175 c.p.p., comma 2, posto che con il provvedimento impugnato era stato, fondamentalmente, ritenuto che la notifica degli atti processuali e dell’estratto contumaciale al difensore di fiducia dell’imputato precludeva la pretesa restituzione nel termine per appellare, non rilevando che, nel corso delle indagini preliminari, il difensore avesse dichiarato di non essere riuscito a rintracciare l’imputato in quanto l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e il decreto di citazione erano stati regolarmente notificati.

Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito doveva, invece, ritenersi che la notifica al difensore di fiducia degli atti relativi al procedimento penale de quo non dava luogo ad alcuna presunzione di conoscenza da parte dell’imputato che, nella specie, non aveva avuto alcun contatto con il proprio difensore; questi aveva, infatti, dichiarato di non averlo potuto rintracciare ed i Carabinieri avevano accertato l’assenza di D.O. dalla residenza, per essere lo stesso ritornato in (OMISSIS).

Peraltro la nomina del difensore di fiducia era avvenuta in occasione di una perquisizione a carico del D. che, non avendo, quale cittadino senegalese,una buona conoscenza della lingua italiana, non era stato in grado di comprendere l’effettiva portata della elezione di domicilio presso il difensore; tanto comportava un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore legittimante la restituzione nel termine, al fine di consentire al D.O. di proporre appello avverso la sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti, in conformità alla giurisprudenza in materia della CEDU e spettando, comunque, al Giudice provare, sulla base degli atti di causa, che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo penale ed abbia volontariamente rinunciato a comparire. Con memoria, ex artt. 121 e 127 c.p.p., il difensore di fiducia del D. illustrava ulteriormente i motivi di ricorso,aggiungendo che l’ordinanza impugnata era affetta da nullità insanabile "anche perchè emessa de plano e non a seguito di procedura camerale a norma dell’art. 127 c.p.p.".

Il ricorso è fondato.

La motivazione posta a fondamento dell’istanza di rigetto di restituzione in termini, ex art. 175 c.p.p., comma 2, risulta inficiata da contraddittorietà in ordine alla effettiva conoscenza della sentenza contumaciale da parte dell’imputato.

Al riguardo, infatti, a pag. 3 del provvedimento impugnato, mentre, da un lato, si affermava che la notifica degli atti processuali e dell’estratto contumaciale al difensore di fiducia dell’imputato precludeva la restituzione in termini per appellare, dovendosi ritenere che sia l’imputato che il suo difensore avessero avuto conoscenza del procedimento in questione, dall’altro lato, si rilevava che il difensore del D., Avv. Mario Fiore, non aveva dedotto "alcuna circostanza da cui desumere che era stato impossibilitato a contattare il proprio cliente, tanto meno lo stato di irreperibilità del proprio cliente o la sua volontaria rinuncia a comparire al processo risultano in altro modo provati". Orbene, secondo la giurisprudenza della S.C., ai sensi del disposto di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 60 del 2005, è stato ritenuto che la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente. Tale equiparazione è stata considerata valida anche per il periodo anteriore alla novella legislativa, posto che anche prima della modifica sussisteva l’obbligo per il difensore di fiducia di fare pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti personalmente, specie nel caso di elezione di domicilio presso il suo studio (Cfr.

Cass. n. 2432/2007; n. 66/2009).

La Corte Cost., con sentenza n. 317/2009, ha, però, dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 175 c.p.p., comma 2 "nella parte in cui non consente la restituzione dell’imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni di legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato".

Con tale pronuncia è stato evidenziato che il diritto di difesa dell’imputato non può essere bilanciato con il principio di ragionevole durata del processo, come giustificazione della limitazione del diritto di difesa del contumace, posto che tale bilanciamento imporrebbe "un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dall’art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall’art. 24 Cost., comma 2, diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell’effetto espansivo dell’art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo".

Da tale sentenza si ricava, quindi, che, al di là della cognizione della sentenza contumaciale da parte del difensore e della proposizione o meno da parte dello stesso dell’impugnazione (nel caso in esame non proposta), rileva la prova della consapevolezza personale del contumace che, nel caso in esame, non risulta positivamente dimostrata, considerato, fra l’altro, che i Carabinieri avevano accertato l’assenza del D. dalla residenza, per essere egli ritornato in Senegal; l’avvenuta notifica degli atti e dell’astratto contumaciale al difensore di fiducia dell’imputato contumace non vale, perciò, a vincere la presunzione iuris tantum d’ignoranza in capo al contumace, non risultando accertata alcuna delle situazioni impedienti alternativamente previste dall’art. 175 c.p.p., comma 2. Questa Corte ha, peraltro, chiarito che, grava sull’autorità giudiziaria l’onere di provare che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento,del provvedimento da impugnare e che abbia volontariamente rinunciato a comparire e ad impugnare, circostanze che, nella specie, non risultano essere state adeguatamente accertate (Cfr. Cass. n. 8138/2010; n. 7080/2010; n. 8138/2010).

Alla stregua di quanto osservato il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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