Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-01-2011, n. 257 Sospensione cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con ricorso avanti al T.a.r. Veneto, R.C., vigile coordinatore presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno 13 novembre 2009, n. 110, che ne ha disposto la sospensione dal servizio, con decorrenza immediata, e la conseguente privazione del trattamento economico in godimento, in applicazione dell’art. 14, comma 4, del CCNL, per il comparto delle Amministrazioni Autonome dello Stato.

Il ricorrente, dopo aver premesso di essere già stato sospeso dal servizio ai sensi dell’art. 14, comma primo, del CCNL di categoria perché sottoposto a misura restrittiva della libertà personale e poi riammesso una volta sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di firma presso una stazione dei carabinieri, ha rilevato che il nuovo provvedimento di sospensione, assunto a seguito del rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. il 23 ottobre 2009, si baserebbe su una errata applicazione dell’art. 14, comma quarta, in quanto l’obbligo di sospensione non scaturirebbe dal rinvio a giudizio, bensì dall’eventuale condanna definitiva per alcuno dei delitti ivi elencati.

2. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, il T.a.r. Veneto ha respinto il ricorso.

3. Per ottenere la riforma di tale sentenza il signor Cecchinato ha proposto appello, riproponendo le censure esaminate e respinte dal TAR.

4. L’appello non merita accoglimento.

L’art. 14, quarto comma del CCNL 26 maggio 2004, prevede che "resta fermo l’obbligo di sospensione per i reati previsti dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lettera a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lettera c) ed e) della legge n. 16 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni".

La disposizione va letta alla luce del precedente comma terzo, che disciplina la sospensione facoltativa dal servizio con privazione della retribuzione del dipendente anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.

La lettura combinata delle due disposizioni conduce all’interpretazione secondo cui per gli specifici reati indicati nel comma quarto il CCNL abbia voluto prevedere un regime di sospensione obbligatoria, sulla base del semplice rinvio a giudizio.

Il comma 3 dispone, infatti, che il rinvio a giudizio per determinati reati comporti la sospensione facoltativa. Il comma 4, in parziale deroga, sancisce l’obbligo della sospensione per altri reati, obbligo che deve tuttavia ritenersi ancorato, stante il legame esistente tra le due norme, allo stesso atto processuale (il rinvio a giudizio) cui fa riferimento il comma terzo.

5. L’appello, pertanto, va respinto.

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2403 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500 (duemilacinquento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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