Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2010) 20-01-2011, n. 1786 Contraffazione ed usurpazione del marchio; Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza emessa il 29.3.10, ex art. 309 c.p.p., il tribunale di Torino ha confermato il decreto di sequestro preventivo 18.2.10, emesso dal Gip della stessa sede nei seguenti beni:

1. tutta la merce e tutte le attrezzature, già sequestrate, con provvedimento 28.9.09 del tribunale civile di Torino, nei confronti di G.L. e Valzoff Italia srl;

2. tutta la merce, già sottoposte a sequestro probatorio, con decreto 4.2.10 del pubblico ministero.

Il tribunale ha confermato il decreto di sequestro per la sussistenza del fumus degli estremi dell’ipotizzato reato ex art. 473 c.p. e del periculum in mora. In ordine ai marchi rilasciati al G..

Quanto al primo profilo, il giudice ha ritenuto che per la sussistenza della contraffazione è sufficiente che taluno imiti il marchio (registrato) altrui e che non vale a scriminare la condotta del contraffattore la circostanza che egli abbia previamente registrato tale marchio. Ha ritenuto di poter affrontare la questione della validità dei marchi rilasciati al guiderdone, in via incidentale, a norma dell’art. 2 c.p.p., secondo cui il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia altrimenti stabilito: nel caso in esame i marchi registrati dall’autorità italiana e il marchio registrato in sede comunitaria, recante il nome v., devono considerarsi in violazione dell’art. 8 c.p.i., comma 3, secondo cui i nomi di persona se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto o con il consenso di questi. Un marchio rilasciato dall’autorità comunitaria preposto a valutare domande di protezione di beni di proprietà industriale, deve comunque rispettare, a norma dell’art. 53 del Regolamento CE 207/2009 del Consiglio, i diritti anteriori, discendenti dalla normativa nazionale, anche in base al diritto al nome, attribuendo così rilevanza al suindicato art. 8 c.p.i., comma 3. Nel caso di specie, quindi, è insussistente l’invocata legittimità della condotta del G., in relazione all’uso dei marchi italiani e del marchio comunitario v., in quanto fondata su titoli rilasciati con ingiustificata inosservanza di norma nazionale sulla tutela della proprietà industriale. A maggior ragione sono illegittimi i marchi registrati successivamente a quelli registrati precedentemente dalla EMI Music Italy, titolare di tutti i diritti sul nome, immagine, ritratto e firma dell’artista La sussistenza dei rilevanti indizi sussiste, secondo il tribunale, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo: la registrazione dei marchi connessi al cantante R.V., ottenuta senza aver acquisito il consenso, lungi dal palesare la buona fede, appare volta all’acquisizione di una parvenza di legittimità.

In conformità all’orientamento giurisprudenziale(sez. 5^ 49376/2004), secondo cui il tribunale del riesame può confermare un provvedimento di sequestro, anche sulla base di una diversa qualificazione del fatto, ove non fossero considerati ipotizzabili gli estremi del reato ex art. 473 c.p., in via sussidiaria può ritenersi formulabile l’ipotesi del reato ex art. 517 ter c.p., in quanto l’uso concreto di un segno risalente al R.V., – indipendentemente dalla configurabilità di una contraffazione di marchio registrato- è avvenuto con peculiari modalità, usurpando un titolo di proprietà industriale o comunque violandolo, in quanto utilizzato per produrre e commerciare prodotti evocanti R. V., in ordine ai quali la EMI querelante ha diritto esclusivo di trame profitto patrimoniale.

Quanto si periculum in mora di reiterazione, il tribunale ha ritenuto che la libera disponibilità degli oggetti in sequestro possa aggravare e protrarre le conseguenze del reato , perchè consente di continuare a vendere la merce. In ogni caso, per tale beni è ipotizzabile, a norma dell’art. 474 bis c.p., la confisca obbligatoria.

Il difensore di G. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 473 e 517 ter c.p.;

vizio di motivazione. Non vi sono gli elementi sufficienti per l’individuazione del fumus commissi delicti dei due reati ipotizzati dal tribunale, che ritiene applicabile l’art. 8 c.p.i., creando una confusione tra questioni di diritto civile e questioni di diritto penale.

Il G. è titolare del marchio comunitario v., rilasciato, dopo lunga e minuziosa procedura di controllo, dall’ufficio europeo competente, UAMI, in data 26.2.09 (e sulla cui validità i giudici italiani non possono pronunciarsi) e di marchi rilasciati dall’ufficio italiano, UBMI. Su questi ultimi è in corso una controversia civile, dinanzi al tribunale di Torino avente ad oggetto la loro nullità, sulla quale non vi è stata ancora pronuncia.

Pertanto il tribunale , pronunciandosi sui marchi suddetti, ha effettuato una forzatura delle facoltà concesse al giudice penale.

Il giudice penale può conoscere questioni incidentali, ma non può statuire la nullità di un atto, di un provvedimento, di un’autorizzazione, quanto tali facoltà sono attribuite ad altra autorità.

Secondo il ricorrente, manca anche l’elemento soggettivo del reato ex art. 473 c.p.: egli è titolare del marchio V. e ne fa un uso corretto, producendo in buona fede magliette con tale marchio.

Chi vanta un diritto sul marchio può attivare le corrette vie civilistiche e accusandolo di essere contraffattore, si opera una sovrapposizione di questioni civili e questioni penali.

Risulta poi provato che l’impresa Laura srl ha solo chiesto il rilascio del medesimo marchio in tempi successivi al rilascio al G. dei marchi comunitario e italiani. Pertanto, tenuto anche conto della nuova formulazione dell’art. 473 c.p., introdotta con la L. 23 luglio 2009, n. 99 – secondo cui la contraffazione presuppone che sia conoscibile l’esistenza del titolo di proprietà industriale- deve ritenersi che non sia stato integrato il reato, atteso che manca il titolo di proprietà industriale che si vorrebbe contraffatto.

Nel caso in esame, la peculiarità del marchio deriva dal suo carattere nominativo riferito a un noto artista e nell’ordinanza del tribunale si fa riferimento a magliette in cui è impressa l’immagine di R.V. e altri diciture associate alla parola " v." in relazione a queste immagini e a queste diciture non vi è alcuna protezione di proprietà industriale,in quanto manca la loro registrazione come marchio. Secondo un corretto orientamento della giurisprudenza di merito, in assenza di tale marchio non è invocabile la tutela ex art. 473 c.p. Infine, secondo il ricorrente, non è corretta la alternativa qualificazione dei fatti a norma dell’art. 517 ter c.p., in quanto anche per questa ipotesi è prevista, come elemento costitutivo, l’esistenza di un titolo di proprietà industriale.

Inoltre non è corretta la prospettazione dell’ipotesi della sussistenza di due reati in alternativa tra loro, posto la loro diversità determina la violazione dell’obbligo per l’accusa di formulare una chiara e precisa contestazione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto alla valutazione incidentale, effettuata dal tribunale, in ordine alla validità dei marchi acquisiti dal G., va rilevato che essa è pienamente conforme alla previsione dei poteri del giudice penale, sanciti dall’art. 2 c.p.p..

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5^, n. 3035 del 18.1.1999 rv. 212941), a norma dell’art. 2 c.p.p., spetta al giudice penale decidere in via incidentale una questione civile o ammimstrativa (concernente la natura pubblica o privata di un ente, la validità o meno di atto giuridico), quando la decisione abbia rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto, oggetto dell’imputazione. Resta impregiudicata la necessità di procedere nella sede e con le modalità previste dalla legge all’accertamento funzionale a una formale declaratoria di caducazione dei suoi effetti. Il comma 2 del medesimo articolo, sottolinea infatti come la decisione del giudice penale abbia efficacia vincolante, limitatamente quel processo penale , lasciando impregiudicato l’esame del giudice titolare del giudizio principale. Il tribunale ha quindi correttamente esaminato e giudicato negativamente la validità dei marchi rilasciati al G., mettendo in rilievo le inosservanze dalla normativa nazionale e comunitaria, in base alle quali è pervenuto al giudizio della loro inefficacia ai fini della caducazione dell’antigiuridicità delle condotte del ricorrente.

Questo giudizio è quindi insindacabile in questa sede, in quanto, contrariamente a quanto può avvenire nel processo civile, in cui la questione può rilevare ai fini della giurisdizione, nel processo penale questa questione, richiedendo accertamenti di fatto, è riservata al giudice di merito, la cui decisione è incensurabile, se congruamente motivata (sez. 5^, cit.).

Quindi è assolutamente infondata la doglianza sulla forzatura dei poteri del giudice penale e sulla sovrapposizione di questioni civili e questioni penali, in ordine ai provvedimenti concernenti il marchio comunitario e quelli provenienti dall’autorità nazionale.

In entrambi i casi la violazione dell’art. 8 c.p.i., comma 3 incide sulla validità dei marchi e determina la fondatezza della tesi di accusa, secondo i marchi posseduti dal Guiderdone, e in parte utilizzati sui capi di abbigliamento da lui prodotti, sono frutto di contraffazione di segni di proprietà industriale, di esclusiva pertinenza delle società che fanno riferimento al cantante R. V.. Appare quindi che sia del tutto indenne da censure di illegittimità il provvedimento del tribunale del riesame, in quanto in esso sono indicati congrui elementi emersi dalle risultanze delle indagini, che attestano la loro idoneità a sussumere le condotte del ricorrente nell’ipotesi formulata in quella tipica del reato ex art. 473 c.p..

Ugualmente pienamente conforme ad una congrua motivazione è la indicazione sia dell’elemento soggettivo del reato (l’acquisizione dei marchi connessi all’artista Vasco Rossi, senza il suo consenso, è evidentemente illecita ed è funzionale solo allo scopo di ottenere una parvenza di legittimità) sia del periculum in mora: la carica speculativa delle azioni del ricorrente fa chiaramente prevedere che, ottenendo la restituzione delle cose in sequestro, immediatamente riprenderebbe a svolgere l’illecita attività produttiva e distributiva.

In questa fase delle indagini preliminari, è pienamente ravvisabile, in via sussidiaria, la configurazione dell’ipotesi ex art. 517 ter c.p., delineata con precisione dall’ordinanza del tribunale, in riferimento a beni comunque prodotti in violazione della proprietà industriale spettante alla società Emi, che è indicata incontestabilmente titolare,in via esclusiva, di tutti i diritti sul nome sull’immagine, sul ritratto e firma del cantante e ha il diritto esclusivo di produzione, commercializzazione e distribuzione dei beni evocativi della persona e dell’attività artistica del R.. in fumus commissi delicti, delineato dall’ordinanza per entrambi i reati, ha una suo logica giustificazione nella peculiare caratteristica del marchio e del titolo di proprietà industriale, accomunati dalla connotazione peculiare che li contraddistingue nel caso in cui entrambi nascano dal nome di un artista.

L’acquisto del bene recante il marchio e il segno è finalizzato ad acquisire la proprietà non di un bene avente un intrinseco valore patrimoniale, ma di una cosa che ha la funzione di creare un collegamento, di esprimere un messaggio di adesione e di apprezzamento verso la persona dell’artista e verso le sue espressioni. Con l’acquisto di questo segno di collegamento con un cantante, si realizza il bisogno di avere un segno di appartenenza a un gruppo, a un indirizzo di cultura musicale, bisogno che si intende realizzato in caso di reale provenienza, diretta o indiretta, dall’artista. Al diritto dell’acquirente di ottenere un bene con l’autentico segno di questa provenienza corrisponde il diritto dell’artista, in base all’art. 8 c.p.i., comma 3 CPI di esclusiva nella produzione e distribuzione di questi beni. L’applicazione di un marchio creato, impresso e commercializzato in violazione delle leggi e in contrasto con la volontà dell’interessato, determina la lesione di entrambi questi diritti, a cui segue la reazione punitiva dello Stato nei confronti dello sfruttamento parassitario del marchio o del segno di proprietà industriale e nei confronti dell’inganno del consumatore.

Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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