Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2010) 20-01-2011, n. 1763

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 26.6.09, il tribunale di Verona ha confermato la sentenza 8.4.08 del giudice di pace della stessa sede,con la quale A.C. e A.F. erano stati condannati alla pena di Euro 1.400 di multa, al risarcimento dei danni, alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perchè ritenuti colpevoli del reato di diffamazione in danno di D.C..

Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. illogicità della motivazione e violazione dell’art. 595 c.p.: il documento contenente le espressioni ritenute offensive era diretto al D. e a un funzionario della banca, dr. M., quindi non è ravvisabile la comunicazione a più persone,: anche se trasmesso via fax, attraverso un apparecchio accessibile a più persone.

Da tale circostanza non se ne può trarre la conclusione che lettura del documento sia avvenuta da parte di più persone, in assenza di prove in tal senso;

2. illogicità della motivazione in riferimento alla responsabilità di A.C.: il documento era firmato solo dal fratello F. e la prova del concorso morale non può essere tratta dal successivo comportamento, consistito nella sottoscrizione delle successive dichiarazioni rese a un funzionario della banca, all’esito di attività ispettiva. Secondo il ricorrente, l’invio del documento via fax e le dichiarazioni successive costituiscono due fatti slegati tra loro.

3. vizio di motivazione e violazione degli artt. 595 e 51 c.p.: con la sottoscrizione delle dichiarazioni rese agli ispettori della banca, gli imputati non avevano intenzione di diffamare il querelante, ma di esprimere doglianze circa le modalità di conduzione del loro rapporto intercorrente con l’istituto di credito.

4. illogicità della motivazione e violazione dell’art. 596 c.p.: il tribunale ritiene che non è stata raggiunta la prova della veridicità dei fatti in ordine alla exceptio veritatis formalizzata dal D., (il D., denominato "(OMISSIS)" era stato accusato di "abitudinaria arroganza" e di aver esercitato pressione per ottenere il 2% sull’ammontare di un fido e di aver trattenuto la metà dell’importo di un assegno di L. 10 milioni).

Il tribunale ha ritenuto che:

a) le dichiarazioni degli imputati sono contraddittorie in ordine ai tempi in cui sarebbero avvenuti i fatti e prive di qualsiasi riscontro;

b) l’episodio citato dal teste M., funzionario della banca, manca ugualmente di riscontro;

c) non risulta che la banca abbia posto in essere qualsiasi accertamento.

Osservano i ricorrenti, che il M. aveva riferito di aver ricevuto, in epoca coeva ai fatti narrati, la doglianza di un cliente, tale R., circa analoghe richieste a lui fatte dal D. e queste dichiarazioni sono già di per sè riscontro, che non necessita,per avere forza dimostrativa, di altro riscontro.

La sentenza quindi è del tutto illogica e deve ritenersi che la prova sulla verità dei fatti sia stata raggiunta, quanto meno in relazione all’art. 530 c.p.p., comma 3. Il ricorso non merita accoglimento.

Il primo motivo sull’assenza dell’elemento costitutivo della comunicazione con più persone è infondato: la diffamazione è un reato formale ed istantaneo e si consuma con l’adozione di mezzi, che rendano accessibile alla conoscenza di più persone le affermazioni lesive della reputazione, senza che sia rilevante l’impiego di mezzi che garantiscano la immediata e comprovata percezione da parte di una pluralità dei potenziali destinatali.

Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, integra l’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo dell’elemento costitutivo negato dai ricorrenti, la scelta, da parte degli imputati, del telefax quale strumento di comunicazione della missiva dal contenuto pacificamente diffamatorio: le caratteristiche e la natura del mezzo hanno determinato la conoscenza o la conoscibilità della missiva da parte, non solo del destinatario, ivi indicato (il diretto superiore del D.), ma di tutti i dipendenti della banca, che avevano quotidiano acceso al materiale cartaceo sopraggiunto nella sede, attraverso quel canale (sez. 5, n. 30819 del 24.4.03,rv 228322, ripresa da sez. 1, n. 18888 del 26.4.07, rv 237367). La funzione diffamatoria di questo mezzo di comunicazione si profila in tutta la sua evidenza, alla luce della logica considerazione che era ben possibile ai due clienti della banca, per esprimere le proprie doglianze, l’utilizzazione di altro mezzo, che garantisse la dovuta riservatezza. La scelta di affidarsi a un telefax, posto in un corridoio dei locali degli uffici, pone in evidenza che era voluta una garanzia su tutt’altro versante. La sottoscrizione del documento redatto dai funzionari della banca ha dato conferma e ancor maggiore consistenza alle accuse diffamatorie contenute nella missiva. Quanto alle censure sulla logicità della motivazione, va rilevato che esse attengono a valutazioni fattuali del tutto sottratte al sindacato in sede di giudizio di legittimità, in quanto entrambe la sentenza emesse dai giudici di merito – articolate correttamente e razionalmente in un unico apparato argomentativo – hanno messo in evidenza:

a) il mancato conseguimento della prova della verità delle accuse mosse al D.;

b) l’inconsistenza storica di altra accusa similare, nei confronti del D. rimasta senza seguito investigativo e decisorio, sul piano disciplinare;

c) la logica inconsistenza dell’argomento difensivo, secondo cui gli imputati hanno sottoscritto il documento predisposto dai funzionari della banca, in maniera frettolosa (e quindi in assenza di piena consapevolezza): la natura dell’atto, il suo forte contenuto accusatorio e gli evidenti effetti che ne derivavano smentiscono in maniera certa questa tesi difensiva;

d) la sottoscrizione logicamente consapevole, da parte di entrambi, di questo documento, confermativo e rafforzativo delle iniziali accuse inviate a mezzo fax dal solo A.F., dimostra in maniera altrettanto certa la responsabilità anche del fratello C..

I ricorsi va quindi rigettati, con la conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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