Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-10-2010) 20-01-2011, n. 1749

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il P.M. presso il Tribunale di Cosenza ricorre avverso la sentenza del giudice di pace di Acri del 28-5-09, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.M.F. e P. D., imputati del delitto di cui agli artt. 110 e 582 c.p. in danno di M.G. ritenendo l’invalidità della querela per l’omessa identificazione del querelante.

Deduce il ricorrente l’erroneità dell’assunto, atteso che la querela era stata presentata alla Stazione Carabinieri di Acri, dal che doveva evincersi che il querelante era stato identificato, ancorchè nel verbale non ne fosse stato dato atto, aggiungendo che comunque la omessa compiuta identificazione non costituisce un vizio invalidante, ma al più un’irregolarità di carattere amministrativo, che nel caso di specie doveva ritenersi sanata per la circostanza che la persona offesa si era già costituita parte civile, di modo che non v’era dubbio alcuno in ordine alla sua legittimazione come querelante.

Presentava memoria D.M.F. sollecitando il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Come ha più volte ritenuto questa Corte con orientamento ampiamente consolidato (cfr. tra le tante Sez. 2, n. 4409 del 4.11.2008-Rv.

243029; Sez. 5, n. 31980 del 10.7.2008- Rv. 241163; Sez. 2, n. 28184 del 25.6.2010), quando la querela venga presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria e nell’atto le generalità del presentatore risultino indicate, come nel caso in esame, si deve presumere che il predetto sia stato compiutamente identificato, corrispondendo detta attività al preciso compito istituzionale delle Forze dell’Ordine, ancorchè delle modalità di identificazione nel verbale di ricezione dell’atto nulla venga detto.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Acri, che provvedere – a nuovo esame facendo applicazione della regola di giudizio testè enunciata.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Acri.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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