Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-12-2010) 21-01-2011, n. 2224

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il difensore di F.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Firenze che aveva respinto una richiesta di restituzione di un motoveicolo del quale era stata disposta la confisca.

Il ricorso è palesemente inammissibile, non solo perchè del tutto generico, ma anche perchè proposto avverso provvedimento non impugnabile. Nella specie, infatti, la Corte fiorentina ha puntualmente evidenziato la circostanza che il bene oggetto della domanda di restituzione era stato confiscato; precludendosi, pertanto, qualsiasi delibazione in proposito, posto che il capo della relativa sentenza avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione, a norma dell’art. 579 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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