Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.G.V. in ordine al reato di cui agli artt. 718 e 719 c.p. e di responsabilità della medesima per la violazione amministrativa di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9; violazioni a lei ascritte perchè, quale legale rappresentante della Panorama S.r.l., installava nell’esercizio di bar sito in (OMISSIS), due apparecchi automatici del tipo videopoker, tenendo un gioco d’azzardo nel predetto esercizio pubblico. La sentenza, nel rigettare i motivi di gravame dell’appellante, ha affermato che vi è concorso formale tra la violazione amministrativa ed il fatto costituente reato e che l’accertamento della responsabilità per la violazione amministrativa segue l’accertamento della colpevolezza per il fatto costituente reato. Ha inoltre ritenuto sussistente la fattispecie penale di cui agli artt. 718 e 719 c.p., pur non avendo la GG.FF. trovato nessuno intento a giocare con le predette apparecchiature, in quanto erano stati accertati la natura aleatoria del gioco consentito dai videopoker ed il fine di lucro.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente denuncia l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata alla pubblica amministrazione, nonchè la violazione ed errata applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 9 e 24.
Si osserva che ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 24 la connessione oggettiva dell’illecito amministrativo con un reato rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza per l’applicazione della sanzione dall’organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l’accertamento dell’illecito amministrativo costituisca l’antecedente logico necessario per la configurabilità del reato.
Si deduce, quindi, che nel caso in esame non è l’accertamento del reato a dipendere dall’accertamento dell’illecito amministrativo, bensì, al contrario, è l’accertamento dell’illecito amministrativo che dipende dall’accertamento del reato, sicchè non può esservi alcuna deroga al principio generale sulla competenza dell’organo amministrativo.
Si deduce anche che nel caso in esame, ai sensi della citata L. n. 689 del 1981, art. 9, sussiste un concorso apparente di norme tra la fattispecie costituente reato e quella attualmente prevista quale violazione amministrativa, con la conseguente applicazione della sola sanzione penale. Con il secondo mezzo di annullamento si denunciano vizi di motivazione, nonchè violazione ed errata applicazione degli artt. 718 e 719 c.p..
Si deduce che l’affermazione di colpevolezza per il reato di tenuta o agevolazione di un gioco d’azzardo è stata esclusivamente fondata sull’accertamento della presenza degli apparecchi sequestrati, senza che venisse verificata la concreta possibilità di funzionamento degli stessi. Si ribadisce quindi che al momento dell’intervento degli organi di polizia giudiziaria non vi erano avventori intenti a giocare. Si sostiene inoltre che le due apparecchiature sequestrate non erano funzionanti e poste in un angolo del locale, al di fuori della portata degli avventori, in attesa di essere rimosse.
Si deduce, quindi, che nel caso in esame non è stata accertato nè il carattere aleatorio del gioco, nè il fine di lucro con la conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
E’ infondato il primo motivo di gravame.
Correttamente il ricorrente ha osservato che ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 24, comma 1, il giudice ordinario è competente a conoscere anche la violazione amministrativa solo nell’ipotesi in cui l’accertamento della esistenza del reato dipende dall’accertamento della violazione amministrativa.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto sia nella sentenza impugnata che nel motivo di ricorso, l’accertamento delle caratteristiche degli apparecchi e, cioè, il fatto che gli stessi consentano un gioco avente carattere aleatorio e di perseguire un tuie di lucro, con violazione del disposto di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, costituisce il presupposto per ritenere eventualmente sussistente l’ipotesi della tenuta o agevolazione di un gioco d’azzardo.
E’, invece, fondato per quanto di ragione il secondo motivo di gravame.
E’ stato già reiteratamente affermato da questa Corte che tra la violazione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, ed il reato di cui all’art. 718 c.p. vi è concorso di fattispecie, sicchè non risulta operante il principio di specialità.
Ed, infatti, "Le violazioni relative all’esercizio di giuochi d’azzardo con apparecchi automatici ed elettronici vietati sono sanzionate unicamente in via amministrativa, ferma restando l’ammissibilità del concorso del reato di gioco d’azzardo ove ne siano presenti gli elementi integrativi necessari".
(sez. 3, 14.10.2008 n. 46816, D’Amora ed altri, RV 242252; conf. sez. 3, n. 1811 del 2009 non massimata).
Proprio in relazione alla necessità che vengano accertati anche gli elementi integrativi necessari per configurare la fattispecie di cui all’art. 718 c.p. è stato inoltre affermato da questa Corte che "L’accertamento del reato di esercizio di giuochi d’azzardo richiede non solo la prova dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell’effettivo svolgimento di un gioco e, dall’altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia "potenzialmente" utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo." (sez. 3, 6.5.2010 n. 21639, Acquando, RV 247643; sostanzialmente negli stessi sensi:
sez. 3, 19.2.2008 n. 9988, Calducci e altri, RV 239073).
Orbene, la sentenza impugnata non chiarisce se vi sono elementi, anche indiziari, per ritenere che gli apparecchi di cui si tratta siano stati effettivamente impiegati per il gioco d’azzardo, nè indica gli elementi di prova o eventualmente indiziari in base ai quali è stata ritenuta l’esistenza del fine di lucro, che deve consistere nella prospettiva di ottenere, in caso di vincita, una somma di danaro o altrimenti un premio di valore economicamente apprezzabile.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
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