Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
R.G. ha presentato alla Corte d’appello di Ancona istanza di restituzione in termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza 19.1.2010 della medesima Corte che aveva parzialmente riformato la sentenza 7 maggio 2009 del Tribunale di Macerata, Sezione distaccata di Civitanova Marche, riducendo la pena lui inflitta per il delitto di violazione di domicilio aggravata.
L’istanza è stata trasmessa a questa Corte per competenza.
L’istante deduce che, non essendo stato stabilito dalla Corte territoriale un termine per il deposito della motivazione diverso da quello stabilito dall’art. 544 cpv. c.p.p., il difensore si era recato tempestivamente in cancelleria per aver copia della motivazione della sentenza, ottenendo come risposta che la sentenza non era ancora stata depositata; uguale risposta aveva avuto nelle successive occasioni" in cui si era recato in cancelleria, per poi apprendere, solo il 10 marzo 2010, che la motivazione era stata depositata fin dal 2 febbraio 2010 e che, per mero disguido nelle registrazioni di cancelleria, l’annotazione del deposito, regolarmente effettuata sui registri informatici, non era stata riportata sul registro cartaceo delle sentenze; da ciò era dipesa la ripetuta errata comunicazione circa il non avvenuto deposito della motivazione in occasione dei precedenti accessi alla cancelleria.
Il deposito tempestivo della motivazione da parte del giudice aveva fatto decorrere il termine per l’impugnazione che, nel momento in cui aveva avuto la corretta informazione, era già scaduto.
Chiede quindi la restituzione nel termine per impugnare, non potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore.
Il Procuratore Generale in sede ha espresso parere favorevole alla restituzione in termine.
Osserva il Collegio che il lamentato inconveniente (mancata annotazione della data di deposito della sentenza de qua) risulta confermato dalla relazione 13/3/2010 del responsabile della cancelleria della Corte d’appello di Ancona, allegata all’istanza Secondo il costante orientamento di questa Corte, integra forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l’impugnazione, l’errata informazione, rilasciata e certificata dal personale di cancelleria al difensore, circa il mancato tempestivo deposito della sentenza nel termine di legge (Cass. Sez. 2, 27 ottobre 2005, n. 39512, Padre; Sez. 4, 8 marzo 2006, n. 8122, Treglia; Sez. 2, 6 giugno 2007, n. 22161, Bois); la fattispecie in esame (omessa annotazione della data di deposito della sentenza de qua nei registri di cancelleria) come già ritenuto da questa Corte (Sez. 3, ord. n. 26549 del 22/5/2008) è sicuramente assimilabile a quella sopra descritta in quanto anche da tale omissione, rigorosamente documentata in atti, è potuto in concreto derivare pregiudizio per l’attività defensionale, venendo meno il riferimento a termini certi per effettuare determinati incombenti e per impugnare tempestivamente la decisione della Corte d’Appello, ex art. 585 cpv. c.p.p.. Ricorre, in definitiva, l’ipotesi di cui dell’art. 175 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
La Corte restituisce R.G. nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona in data 19 gennaio 2010.
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