Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza del 17.2.2009 la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Trieste del 13.4.2005 di condanna di T.B. e A.R. alla pena, il T., di anni tre e mesi otto di reclusione e l’ A. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita pare civile liquidate come in sentenza.
I ricorrenti venivano riconosciuti colpevoli di una serie di reati di truffa ex art. 640 bis c.p. e di violazione di norme fiscali. I fatti si riferiscono a varie truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ai reati fiscali connessi a ciascuna delle dette truffe emersi nel corso delle indagini della GDF e concernenti un giro di fatture false emesse da società appartenenti ad un medesimo gruppo e finalizzate ad ottenere contributi statali in modo truffaldino. Venivano individuate cinque società tutte riconducigli alla persona di T.B. e collegate in ragione del loro capitale sociale; emergeva che il T. era stato amministratore di fatto delle dette società e il concreto ruolo dell’ A. sia per essere stato l’amministratore di tre di esse sia per aver gestito con il T. le operazioni di finanziamento in favore della One Multimedia e di ricerca di garanzia per ottenere la corresponsione della prima tranche del contributo statale e contribuito comunque all’operazione complessivamente voluta di indebiti finanziamenti attraverso le dette società.
La prima serie di reati riguardava la richiesta di contributo da parte della Business gate con domanda di contributi a fondo perduto, la seconda la richiesta di un contributo a favore delle One Multimedia Service, la terza la truffa commessa con riferimento al contributo a favore della società Ne e T (contributi regionali), poi la truffa commessa a favore della società Webechna (sempre per contributi regionali), nonchè le plurime violazioni fiscali connesse alla precedenti violazioni.
Ricorre il T. che con il primo motivo allega la contraddittorietà e carenza motivazionale del provvedimento impugnato che avrebbe inferito la commissione del reato di cui all’art. 640 bis c.p. dall’emissione di fatture false, mentre non era stata dimostrata l’esistenza di artifici e raggiri e la stessa falsità delle dette fatture.
Inoltre per ottenere le quote di finanziamento non era necessario produrre alcuna fattura, ma solo presentare una fideiussione. Le fatture erano inessenziali per godere delle anticipazioni.
Ricorre l’ A. che con il primo motivo allega la contraddittorietà e carenza motivazionale del provvedimento impugnato:
non risponde al vero che siano stati presentati progetti fittizi perchè gli stessi erano stati approvati, la truffa riguarderebbe semmai la fase esecutiva, non vi è alcun elemento che attesti la falsità delle fatture prodotte, manca una specifica motivazione riguardo le singole imputazioni;
Con il secondo motivo si allaga che non vi è una idonea motivazione in ordine agli elementi soggettivi del reato di truffa.
Analogo il contenuto del terzo motivo: il ricorrente-riconosce la stessa sentenza – era solo un collaboratore del T., si descrivono come criminali normali atti di gestione dell’impresa, l’ A. non è mai appropriato di alcuna somma derivante dai finanziamenti che si assumono ricevuti in modo truffaldino, l’imputato è stato dai testi definito come una figura marginale.
Potrebbe ricorrere (quarto motivo ) semmai il reato di percezione indebita di erogazioni da parte di enti pubblici.
Non sussiste per il capo H1 e l1 l’aggravante del danno di particolare gravità perchè commesso in danno della Banca Antonveneta.
Con il sesto motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 in quanto era stata contestata l’emissione di fatture false e la loro utilizzazione.
Con il settimo motivo si rileva che erano prescritti i reati sub c) e a1) e, dopo la sentenza, i reati sub b, d, f, b1.
Con l’ultimo motivo si deduce che il GUP nominato dopo la ricusazione del precedente Giudice avrebbe dovuto nuovamente valutare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Che l’escussione dei 4 testi menzionati era necessaria per comprendere la tesi difensiva dell’imputato che intendeva provare di non essere stato al corrente della maggior parte delle operazioni per cui è processo.
Motivi della decisione
I ricorsi, stante la loro manifesta infondatezza, vanno dichiarati inammissibili.
Circa il ricorso del T. la sentenza impugnata ricorda che vi fu ricorso da parte degli imputati a fatture fittizie, la cessione degli stessi beni onde far apparire i progetti finanziati concreti e potenzialmente realizzabili, come analiticamente indicato a pp. 10 e 11 della sentenza impugnata con ricarichi per l’acquisto di macchinari sino al 500%ff. Anche la tesi per cui l’erogazione derivava automaticamente dall’approvazione dei progetti e dalla prestazione di garanzia fideiussoria è stata esaminata dalla Corte territoriale che l’ha dettagliatamente esclusa mostrando come fosse strettamente necessario produrre anche la fatturazione falsa onde ottenere lo svincolo della polizza e conseguire la prima tranche dei contributi. Sulle prime tranche di contributi il controllo era meramente formale e solo di ordine documentale e quindi lo stesso poteva essere agilmente aggirato con le modalità truffaldine poste in essere dagli imputati attraverso il giro contabile tra società collegate dal quale emergeva un falso inizio di attività (ad esempio spese per acquisto di macchinari e servizi). Il meccanismo è analiticamente indicato a pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata e si mostra come, attraverso la connessione tra società costruite collegate tra loro ad arte, per tale finalità di elusione die controlli si potesse trasmettere l’immagine di una parziale esecuzione dei progetti.
Pertanto come osservato dalla Corte territoriale le modalità truffaldine erano di duplice natura; da un lato l’avvio di progetti che non si intendeva portare ad esecuzione e dall’altro la presentazioni di fatture che ne avvaloravano la parziale, esecuzione, in realtà inesistente. Pertanto la motivazione appare congrua e logicamente coerente mostrando gli artifici adottati per ciascun progetto contestato; mentre le cesure sono di mero fatto e ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito reiterando semplicemente i motivi di appello. Circa il ricorso dell’ A. per quanto riguarda il primo motivo si è già detto supra: la Corte territoriale ha già dettagliatamente esaminato la tesi per cui le false fatturazioni fossero inessenziali per percepire le quote di finanziamento escludendola con ampia e logicamente coerente motivazione; le censure sono di mero fatto e ripropongono censure di merito già esposte con i motivi di appello.
Sul secondo motivo la sentenza impugnata ha già spiegato perchè la condotta posta in essere dagli imputati deve essere ritenuta truffaldino: attraverso un collegamento ad arte tra società controllate dai ricorrenti si sono attivati progetti che dovevano sembrare credibili e fattibili e che però non si aveva nessuna intenzione di portare a termine, documentando un iniziale stato di esecuzione degli stessi attraverso fatture false e acquisti sovrastimati di macchinari e servizi. La sentenza dimostra in modo circostanziato come tali modalità fossero finalizzati ad eludere i controlli (in sostanza all’inizio di natura esclusivamente documentale) ed ad ottenere lo svincolo della polizia di fideiussione ed ottenere le prime tranche dei contributi previsti. Sul punto la motivazione è persuasiva e immune da vizi logici mentre le censure, puramente di merito, ripropongono questioni già esaminate dai giudici di merito.
Relativamente al terzo motivo la Corte territoriale ha ampiamente a pagg. 18 e 19 descritto i termini del concorso dell’ A. al centro di tutte le operazioni truffaldine delle società collegate e dello scambio documentale di natura fittizia; l’ A. aprì addirittura conti personali per facilitare le operazioni relative ad alcuni finanziamenti ed a sollecitarne altre presso le Banche. Di fronte alla dettagliata ricostruzione dell’apporto casuale recato dall’ A. nel promuovere i progetti truffaldini e nel documentarne una "fattibilità" in realtà inesistente al fine di percepire i finanziamenti, le censure tutte di merito appaiono generiche e non puntuali, mentre la motivazione appare coerente e persuasiva. Le modalità truffaldine contestate ed accertate nella percezione delle erogazioni, impediscono di derubricare i capi d’imputazione di cui all’art. 640 bis c.p. nel reato di percezione indebita di erogazioni da parte di enti pubblici. Infondato è il successivo motivo in quanto il danno anche se perpetrato ai danni di un Istituto bancario è certamente di particolare gravità trattandosi di somme di elevatissima consistenza.
Non può accogliersi neppure il successivo motivo circa la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 in quanto, come spiegato dai giudici di merito, è stata contestata l’emissione di fatture false da pare di una società, ma l’utilizzazione delle stesse è stata posta in essere da diversa società ed agli imputati è stato contestato questo diverso comportamento riferito a distinte società di cui avevano comunque il controllo, sicchè non ricorre l’ipotesi della norma in cui si proibisce la contemporanea contestazione dell’emissione e dell’utilizzazione di fatture false per operazioni inesistenti in capo allo stesso soggetto, pur essendo l’emissione relativa stata effettuata da altro soggetto. In sostanza l’art. 9 vuole impedire che chi emette una fattura falsa risponda a titolo di concorso con altra persona che l’utilizza, mentre totalmente diverso è il caso in esame (cfr. cass. n. 17.4.2008, n. 25129/2008).
I reati non risultano prescritti in quanto essendo applicabile la normativa precedente la cosiddetta Legge Cirielli, ed essendo stata ritenuta la continuazione ci si deve riferire al termine prescrizionale del reato commesso da ultimo che decorre nel 2011.
Circa l’ultimo motivo si ripropone una questione già esaminata dai giudici di appello. Il rito abbreviato semplice risulta richiesto dallo stesso imputato dopo il rigetto di quello condizionato che non veniva accolto in quanto la chiesta escussione di 4 imputati appariva "contraria al principio della spedita celebrazione del processo in un procedimento con imputati detenuti" quindi con una motivazione che appare congrua e razionale, così come la successiva ordinanza con cui si è ,per le stesse ragioni, rigettata l’istanza di abbreviato condizionato all’escussione di due testi. L’imputato ha poi, dopo la ricusazione del GUP per accoglimento della domanda del solo T. e la sua sostituzione con altro Giudice, sollecitato la revoca dell’abbreviato semplice e riproposto la richiesta già formulata di abbreviato condizionato, domande non accolte. La Corte territoriale ha già rilevato che comunque l’ammissione al rito era già avvenuta e che non si ravvisano nullità procedimentali di sorta posto che sulla richiesta si era già provveduto da parte del precedente GUP (i cui atti sono stati dichiarati validi sino al 17.12.2004). Circa la mancata escussione dei testi B., Tr., C. e G. la loro deposizione è stata ritenuta superflua dalla Corte di appello con specifiche argomentazioni. Il motivo pertanto per quanto riguarda gli aspetti processuali non può essere accolto in quanto non si ravvisano nullità di sorta e per il resto ripropone censure di merito riguardo l’essenzialità delle deposizioni dei testi prima indicati inammissibili in questa sede, censure già esaminate dai giudici di appello.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ciascuno- ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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