Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-10-2010) 21-01-2011, n. 1897

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1.- L.G. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10 aprile 2009, che aveva confermato la condanna, pronunciata a suo carico in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Palermo, per il delitto pluriaggravato di partecipazione con ruolo direttivo all’associazione per delinquere di tipo mafioso nota come "Cosa Nostra".

La corte territoriale aveva motivato in particolare il suo convincimento circa la funzione di responsabile dell’articolazione territoriale di detto sodalizio, egemone nel territorio di Partitico, rivestita a suo avviso dal L..

La penale responsabilità del predetto era stata affermata sulla base di un compendio probatorio costituito dalle propalazioni della collaboratrice di giustizia V.G., che aveva riconosciuto il L. in una foto segnaletica indicandolo come " Z.T.";

da una serie di captazioni ambientali; dai risultati degli appostamenti delle Forze dell’Ordine; dal contenuto di due pizzini inviati da L.P.S. a P.B..

Particolare rilevanza era stata attribuita dalla sentenza impugnata al contenuto di una conversazione tra il L. e B.M., barbiere di fiducia del primo e suo amico, nel corso della quale l’odierno ricorrente garantiva che nessuno avrebbe infastidito due amici del predetto interlocutore che stavano per aprire un supermercato, ed erano preoccupati perchè figuri a loro noti passavano frequentemente davanti ai locali in allestimento; la conversazione era stata confermata dal B., che tuttavia aveva precisato di ignorare eventuali compromissioni mafiose del L..

Peraltro si legge in sentenza che il L. utilizzava sostanzialmente la barberia del B. come base operativa.

Deduce in ricorso il difensore dell’imputato:

a) vizi di illogicità, contraddittorietà e travisamento del fatto in cui sarebbe a suo avviso incorsa la corte territoriale, identificando sulla base di elementi di carattere congetturale, nell’attuale ricorrente lo " Z.T." o il " L." cui si faceva riferimento nelle intercettazioni e di cui aveva parlato la V.; sostiene infatti il ricorrente che altri poteva essere lo Z.T. e vi era altra persona denominata L., nè maggiori elementi di valutazione potevano a suo dire trarsi dai pizzini di cui s’è detto;

b) La violazione dell’art. 649 c.p.p., atteso che v’era stata già condanna per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso consumato fino al 1999, e non v’era prova di reiterazione di comportamenti illeciti di analoga natura in periodo successivo;

c) Difetto di motivazione in ordine al ritenuto ruolo apicale del L., contestato con motivi di appello non adeguatamente scrutinati dalla corte territoriale.

2.- Il ricorso è destituito di fondamento.

Contrariamente infatti a quanto sostiene il ricorrente, la corte territoriale ha dato ampia contezza del suo convincimento, chiarendo come l’identificazione dell’imputato sia fondata su un coacervo di elementi probatori, costituiti non solo dalla dichiarazioni della G.V., ma anche da intercettazioni, dalle quali risultava che nel 2004, durante un periodo di assenza del capo- famiglia N.F., era stato proprio il L. a gestire gli affari relativi al territorio partinicese, nonchè da appostamenti delle forze dell’ordine, ed infine dal contenuto di due "pizzini" inviati da L.P.S. e P.B. nel (OMISSIS).

Gli stessi elementi testè menzionati valgono a dimostrare l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, risultando inconfutabilmente da essi come in periodo successivo al 1999 il ricorrente partecipasse ancora al sodalizio criminoso con funzione apicale, e del resto, come aveva correttamente ritenuto la corte territoriale, la condanna del 1999 aveva interrotto la permanenza.

Quanto al terzo motivo di ricorso, la corte territoriale ha dato contezza del ruolo apicale del L. sia illustrando gli elementi più su presi in esame, sia riferendo ampiamente del contenuto di intercettazioni telefoniche e captazioni ambientali che ne davano ampia dimostrazione.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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