Corte Costituzionale, Sentenza n. 133 del 2012, in tema di autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 6-6-2012

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge
regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed
integrazioni», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso notificato il 1°-5 settembre 2011, depositato in cancelleria
il 7 settembre 2011 ed iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2011.
Udito nell’udienza pubblica del 3 aprile 2012 il Giudice relatore
Paolo Maria Napolitano;
udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il
Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notifica il 1° settembre 2011,
ricevuto il successivo 5 settembre e depositato in cancelleria il
successivo 7 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso questione di legittimita’ costituzionale della legge della
Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge
regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed
integrazioni», per violazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
2.- Il ricorrente premette che la sopra indicata legge regionale
– composta, peraltro, del solo articolo 1 – e’ venuta a modificare la
legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia), aggiungendo, all’art. 85 della
medesima, dopo il comma 3, il comma 3-bis, il quale prevede che: «Le
autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di
quelli di cui all’articolo 74, comma 1, lettera h), del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive
modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal
momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti
e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in
quattro anni».
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la norma
impugnata violerebbe l’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in
quanto sarebbe in contrasto sia con l’art. 20, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
sia con l’art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).
Secondo il ricorrente, infatti, la disposizione regionale
impugnata, prevedendo un rinnovo tacito, di quattro anni in quattro
anni, delle autorizzazioni agli scarichi domestici ed assimilati,
«nel caso l’Amministrazione non abbia provveduto espressamente
sull’istanza di rinnovo», si porrebbe in contrasto con la prima delle
due norme, la quale stabilisce che «il silenzio» della pubblica
amministrazione (inteso quale comportamento volto a significare
assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi) non
puo’ essere in nessun caso applicato alla materia «ambiente».
2.1.- La norma in esame, inoltre, cosi’ disponendo, verrebbe
anche a violare il principio in materia ambientale dettato dall’art.
124, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui
l’autorizzazione relativa agli scarichi e’ valida per quattro anni
dal momento del rilascio, con obbligo del rinnovo della stessa un
anno prima della scadenza, «cosi’ escludendo ogni possibilita’ di
rinnovo tacito».
Ne’ si potrebbe ritenere, prosegue il ricorrente, che la norma
regionale sospettata sarebbe legittima in forza del dettato
dell’ultimo capoverso del citato art. 124, comma 8, secondo il quale
«la disciplina regionale di cui al comma 3 puo’ prevedere per
specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove
soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima».
Tale disposizione legislativa statale, difatti, correttamente intesa,
prevede non «un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni
agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, cosi’ come
disposto dal legislatore regionale», ma stabilisce solo la
possibilita’ di un tale rinnovo «esclusivamente» per specifiche
tipologie di scarichi, che il legislatore regionale, conclude
l’Avvocatura generale dello Stato, «avrebbe dovuto individuare in
modo puntuale».
2.2.- Pertanto, conclude il ricorrente, la norma in esame –
prevedendo, diversamente da quella statale, un generico e tacito
rinnovo per l’autorizzazione degli scarichi di acque reflue, in una
materia afferente (per giurisprudenza costituzionale consolidata e
costante) alla «tutela dell’ambiente», di competenza legislativa
esclusiva dello Stato, non derogabile da parte del legislatore
regionale – sarebbe illegittima per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost.
3.- La Regione Liguria non si e’ costituita.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita’ costituzionale della legge della Regione Liguria 5
luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno
1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed
energia) e successive modificazioni ed integrazioni», per violazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
2.- L’art. 1 della sopra indicata legge regionale (peraltro
composta di questo solo articolo), rileva il ricorrente, e’ venuto a
modificare l’art. 85 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18
(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia),
inserendo, dopo il comma 3 di quest’ultimo, il comma 3-bis, il quale
prevede la possibilita’ che le autorizzazioni agli scarichi domestici
ed assimilati, valide per quattro anni dal momento del rilascio,
«qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si
intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni».
2.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma
regionale, prevedendo «un generico tacito rinnovo»
dell’autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e
assimilate, viene a violare l’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., dettando, in una materia di competenza legislativa esclusiva
dello Stato, una disciplina in contrasto sia con l’art. 20, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), sia con il principio in materia di ambiente dettato
dall’art. 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale). In particolare, quanto alla prima
disposizione indicata, la normativa impugnata si discosterebbe da
quella statale, la’ dove essa stabilisce che «il silenzio» della
Pubblica amministrazione (inteso come comportamento volto a
significare assenso o dissenso al rilascio di provvedimenti
autorizzativi) non puo’ essere in nessun caso applicato alla materia
«ambiente»; quanto alla seconda norma statale, nella parte in cui
quest’ultima prevede che «l’autorizzazione agli scarichi ha validita’
per quattro anni dal momento del rilascio ed impone di chiederne il
rinnovo un anno prima della scadenza, cosi’ escludendo ogni
possibilita’ di rinnovo tacito», salvo la possibilita’ di tale
rinnovo esclusivamente per specifiche tipologie di scarichi
domestici, che, peraltro, il legislatore regionale «avrebbe dovuto
individuare in modo puntuale».
3.- Ritiene prioritariamente questa Corte di esaminare la
legittimita’ costituzionale della disposizione impugnata in
riferimento alla sua coerenza con l’art. 124, comma 8, del d.lgs. n.
152 del 2006, ritenuto espressione della tutela approntata dallo
Stato in tema di autorizzazione agli scarichi idrici, peraltro
ascrivibile, per giurisprudenza costituzionale consolidata, alla
materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (ex
multis: sentenze nn. 187 e 44 del 2011, n. 234 del 2010, n. 254 e n.
251 del 2009).
4.- La questione di legittimita’ costituzionale e’ fondata.
4.1.- E’ da premettere che la disciplina degli scarichi idrici,
per costante giurisprudenza di questa Corte, si colloca nell’ambito
della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza
esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione. Lo Stato, nell’esercizio di tale competenza – al
fine di dettare, su tutto il territorio nazionale, una disciplina
unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali – ha
adottato una propria normativa, stabilendo «standard minimi di
tutela» volti ad assicurare – come anche di recente si e’ ribadito –
una tutela «adeguata e non riducibile dell’ambiente», «non derogabile
dalle Regioni» (da ultimo, sentenza n. 187 del 2011), neppure se a
statuto speciale, o dalle Province autonome (sentenza n. 234 del
2010).
4.1.1.- Nel caso di specie, la norma regionale censurata,
prevedendo un generico e tacito rinnovo, peraltro di quattro anni in
quattro anni, dell’autorizzazione agli scarichi domestici ed
assimilati senza una ulteriore e specifica individuazione, si
discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Il legislatore statale, infatti, dopo aver affermato, al comma 1
dell’art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che «Tutti gli scarichi
devono essere preventivamente autorizzati», al comma 8 del medesimo
articolo, stabilisce che tale «autorizzazione e’ valida per quattro
anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve
essere chiesto il rinnovo».
Diversamente dall’enunciato principio, il comma 3-bis dell’art.
85 della legge regionale della Liguria n. 18 del 1999, come
introdotto dalla successiva legge regionale n. 17 del 2011, ha
previsto che «le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati,
(…), valide per quattro anni dal momento del rilascio, nel caso che
sussistano gli stessi presupposti e requisiti», possano intendersi
«tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni».
Ne’ vale a salvare dalla censura di illegittimita’ costituzionale
la norma impugnata quanto stabilito dall’ultimo capoverso del comma 8
dell’art. 124 del codice dell’ambiente, il quale – ai sensi del comma
3 del medesimo articolo – consente al legislatore regionale di
prevedere forme di rinnovo tacito di autorizzazioni agli scarichi
idrici esclusivamente «per specifiche tipologie di scarichi "di acque
reflue domestiche"» individuate «in modo puntuale».
La norma regionale censurata, al contrario, prevede un
generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi non
solo «domestici», ma anche di quelli a questi «assimilati», e,
quindi, non meglio individuati, discostandosi, altresi’, anche dal
dettato dell’art. 101 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, che, a sua
volta, fissando i criteri generali della disciplina degli scarichi,
al comma 7, lettera e), recita: «ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue (…) aventi caratteristiche qualitative
equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa
regionale».
4.1.2.- Cosi’ disponendo, inoltre, la normativa regionale
censurata sottrarrebbe, di fatto, all’autorita’ competente la
possibilita’ di verifica del perdurare delle condizioni richieste per
ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, venendo, conseguentemente, a
vanificare lo scopo che il legislatore statale vuole perseguire con
il comma 8 dell’art. 124 del sopra ricordato decreto legislativo,
cioe’ quello di verificare periodicamente la presenza delle
condizioni individuate come necessarie per la concessione
dell’autorizzazione allo scarico idrico richiesto, al fine di
assicurare forme di protezione ambientali adeguate e «standard»
uniformi di tutela delle medesime sull’intero territorio nazionale.
4.2.- Ad ulteriore conferma dell’illegittimita’ costituzionale
della norma impugnata per violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., si ricorda che questa Corte ha ripetutamente
affermato la necessita’ che il provvedimento autorizzatorio in tema
di scarichi idrici (piu’ in generale, di smaltimento dei rifiuti),
«venga concesso previa positiva verifica della esistenza dei
requisiti necessari al rilascio» dello stesso (sentenze n. 234 del
2010 e n. 62 del 2008), dichiarando l’illegittimita’ costituzionale
di norme delle Regioni che prevedevano forme di «prorogatio
destinat[e] a surrogare, ex lege ed in forma automatica, i controlli
tipici dei procedimenti amministrativi di rinnovo delle
autorizzazioni», in quanto tale disciplina, da un lato, non
«garantisce che le autorizzazioni in corso di "esercizio" (originario
o prorogato) [siano] state – ab origine o in sede di proroga –
assoggettate a valutazione di impatto ambientale; dall’altro, il
perdurante regime normativo di mantenimento dello status quo
cristallizza, ex lege, l’elusione dell’obbligo e, con esso,
attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato
rispetto della normativa dettata in materia riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato» (sentenza n. 67 del 2010).
4.3.- La norma in esame della Regione Liguria, pertanto,
ponendosi in contrasto con il comma 8 dell’art. 124 del d.lgs. n. 152
del 2006 ed apprestando al predetto bene ambientale una tutela
inferiore rispetto a quella assicurata dalla normativa statale
(sentenza n. 234 del 2010), e’ costituzionalmente illegittima per
violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
5.- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di censura.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge
regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente,
difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed
integrazioni», che aggiunge all’articolo 85 della legge della Regione
Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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