Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1) La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 16.3.2010, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Firenze del 9.4.2009, con la quale C.P., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, "perchè deteneva, a fini di illecita cessione a terze persone, 100 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina".
Assumeva la Corte territoriale che dagli atti (in particolare dai verbali di arresto e sequestro) emergesse, senza ombra di dubbio, la responsabilità penale dell’imputato per il reato ascritto.
Riteneva, poi, la Corte che il dato ponderale, già di per sè significativo, in una alla personalità dell’imputato, fossero ostativi al riconoscimento della invocata circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5.
Infine la pena inflitta risultava adeguata alla gravità del reato.
2) Ricorre per cassazione il C., a mezzo dei difensori, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non avendo la Corte territoriale effettuato un giudizio complessivo degli elementi indicati dalla norma, ma fatto riferimento al solo dato ponderale (il riferimento alla personalità non è pertinente, non essendo un criterio previsto).
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, con criterio di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata riduzione della pena, non avendo la Corte tenuto conto che il fatto risulta commesso ad oltre dieci anni di distanza dall’ultima sentenza di condanna.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1) La circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri" (cfr. Cass. sez. un. 21.9.2000 n. 17; conf. Cass. sez. 4^, 16.3.2005 n. 10211; Cass. sez. 4^, 1.6.2005 n. 20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che "il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità" (cfr ex multis Cass. pen. sez. 4^ n. 38879 del 29.9.2005;
conf. Cass. sez. 6^ n. 27052 del 14.4.2008). Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, i giudici di merito hanno ritenuto non ipotizzabile siffatta attenuante.
Già il GUP aveva evidenziato che ostativi al riconoscimento erano, oltre il dato ponderale (gr. 100 di un miscuglio a base di cocaina con composizione del 33,3% di questa sostanza, equivalente a g.31,868 di sostanza pura da cui sono estraibili n. 147,5 dosi medie giornaliere, come da relazione tossicologica effettuata con analisi gasmatografica e spettrometro di massa), anche gli altri parametri indicati dalla norma (essendo il fatto inquadrabile in un’attività di spaccio di livello intermedio e non di piazza nel mercato della droga).
La Corte territoriale, nel rinviare alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado, ha ribadito che di per sè il dato ponderale era estremamente significativo ed inidoneo a far ritenere il fatto di lieve entità. E soltanto "ad abundantiam" ha fatto riferimento alla personalità dell’imputato.
3.2) Quanto al trattamento sanzionatorio, il GUP aveva giustificato la inflizione di una pena superiore al minimo edittale in considerazione del fatto che si trattava di soggetto pericoloso, ben noto da tempo quale trafficante di sostanze stupefacenti, collegato ad ambienti di criminalità organizzata, dotato di un nutrito curriculum criminoso con plurime condanne anche per traffico di droga (l’ultima del 23.5.2007 ad anni nove di reclusione ed Euro 50.000,00 di multa, con concessione in data 24.7.2008 del regime di semilibertà, beneficio utilizzato per il reinserimento nel contesto criminoso di appartenenza fino all’arresto per cui è processo).
In presenza di tale articolata motivazione e di un appello, con il quale genericamente si invocava la riduzione della pena eccessiva inflitta (e non si contestava l’effettuato giudizio di comparazione, in termini di equivalenza, tra le generiche e la recidiva), senza censure specifiche ed argomentate in relazione al testo del provvedimento impugnato, legittimamente la Corte territoriale si è limitata a ritenere che la pena fosse adeguata e coerente alla gravità del reato. Peraltro dalla complessiva motivazione emerge anche che l’imputato è ritenuto personaggio di particolare calibro criminale e di spiccata pericolosità. 3.3) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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