Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 4010 Consorzi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.L., nella qualità di Presidente del Consorzio Guardie Campestri di Ruvo di Puglia, conveniva in giudizio L.F. R. proprietario di un fondo rustico resosi moroso del pagamento di contributi di guardiania per il periodo 2001, 2002 e 2003 per un ammontare di Euro 103,11.

Il convenuto si costituiva tardivamente e chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l’infondatezza.

Con sentenza 1/4/2005 l’adito giudice di pace di Ruvo di Puglia condannava L.F.R. al pagamento in favore del Consorzio Guardie Campestri di Ruvo di Puglia della somma di Euro 103,11 oltre accessori. Osservava il giudice di pace: che, come risultava dalla scheda esibita per gli anni 2001, 2002 e 2003. il convenuto aveva omesso di pagare il canone di guardiania pur usufruendo dei sevizi forniti dal Consorzio Guardie Campestri; che la domanda era documentalmente provata nell’an e nel quantum con la scheda di adesione firmata in data 23/2/1999 con la quale il convenuto aveva chiesto di diventare socio del Consorzio e con la scheda dei pagamenti che vedeva scoperti gli anni fino al 2004.

La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta da L.F.R. con ricorso affidato a due motivi. L’intimato Consorzio Guardie Campestri di Ruvo di Puglia non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso L.F.R. denuncia, nullità della sentenza impugnata per nullità della citazione ex artt. 164 e 163 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 24 Cost., deducendo che dall’atto di citazione introduttivo dei giudizio non era dato di comprendere i fondi di proprietà di esso ricorrente oggetto dell’asserita attività di vigilanza espletata dal Consorzio attore e gli esercizi a cui si riferivano i reclamati contributi per Euro 103,11. Tali gravi lacune dell’atto di citazione rendono del tutto generica ed indeterminata la causa petendi e i fatti posti a fondamento della domanda proposta dall’attore con conseguente impossibilità per il convenuto di esercitare il proprio diritto di difesa.

Il motivo non è fondato posto che, come questa Corte ha più volte affermato, nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace il contenuto dell’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 cod. proc. civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall’art. 320 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l’instaurazione del contraddittorio (tra le tante; sentenze 30/4/2005 n. 9025; 13/4/2005 n. 7685; 11/7/2003 n. 10909; 4/6/2002 n. 8074).

Nella specie l’esame diretto dell’atto introduttivo del presente giudizio, consentito in questa sede di legittimità in ragione della natura processuale del vizio denunciato, permette di concludere che la citazione de qua contiene elementi di fatto più che sufficienti per individuare sia la causa petendi che il petitum, tanto è vero che il contraddittorio con il convenuto L.F. si è correttamente instaurato anche nel merito, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della comparsa conclusionale del detto convenuto laddove risulta che l’eccezione di nullità della citazione è stata formulata soprattutto perchè nell’atto introduttivo non erano stati indicati: i fondi di proprietà del L. F. oggetto dell’attività di vigilanza; il periodo di espletamento di tale attività; gli elementi probatori a sostegno dell’an e del quantum richiesto.

I detti elementi risultano invece dai seguenti documenti prodotti del Consorzio e riportati dal giudice di pace nella sentenza impugnata:

scheda contributiva relativa ai fondi di proprietà del L. F.; scheda di adesione a firma di quest’ultimo; scheda dei pagamenti.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: vizi di motivazione;

violazione dell’art. 2603 c.c., n. 3; violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 6 convenzione europea del diritti dell’uomo e art. 2707 c.c. Ad avviso del L.F. il giudice di pace ha accolto la domanda dell’attore senza dar conto dell’avvenuta prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda e sulla base di argomentazioni illogiche e contraddittorie. L’attore infatti non ha fornito alcuna prova della adesione di esso ricorrente al Consorzio, nè dell’an e del quantum del proprio presunto diritto di credito. In assenza della prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sono palesi il vizio di omessa motivazione, la violazione delle norme sull’onere della prova, l’illogicità delle argomentazioni svolte dal giudice di pace a motivazione dell’accoglimento della domanda.

Il motivo non è meritevole di accoglimento trattandosi nella specie di ricorso avverso una sentenza pronunciata dal giudice di pace (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 2 febbraio 2006, n. 40) in una controversia di valore inferiore a L. due milioni e, quindi, secondo equità ex art. 113 c.p.c., comma 2, impugnabile in cassazione solo per violazione di norme costituzionali, comunitarie, processuali o per violazione dei principi informatori della materia e non anche per vizi di motivazione salva l’ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la "ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, il che non è certo ravvisabile nella specie. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili nei confronti di sentenza pronunciata secondo equità.

Nel caso in esame il giudice di pace, sia pur sinteticamente, ha dato contezza del suo convincimento rilevando essenzialmente che la domanda del Consorzio attore doveva essere accolta risultando il credito vantato dai documenti richiamati nella sentenza impugnata.

La motivazione posta a base di detta sentenza è adeguata e consente agevolmente di identificare con immediatezza e precisione la "ratio decidendi": il fondamento equitativo della decisione è chiaro e non ricorrono nella specie ipotesi di violazione di norme costituzionali o processuali o di principi generali dell’ordinamento o regolatori della materia trattata ed oggetto della controversia.

Va solo aggiunto che anche la violazione dell’art. 2697 c.c. rientra tra gli errori "in iudicando" e non "in procedendo" come chiarito nella giurisprudenza di legittimità (in tali sensi: sentenze 14/1/2009 n. 564; 18/3/2004 n. 5484). Peraltro, come è noto, la valutazione sull’assolvimento dell’onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato.

Va infine rilevata l’inammissibilità della censura relativa all’asserita violazione dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto del tutto immotivata ed incomprensibile perchè formulata in modo talmente oscuro da impedire di comprenderne la portata ed il significato.

Al riguardo è appena il caso di richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’assoluta incomprensibilità della censura comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive che il ricorso contenga a pena di inammissibilità i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (tra le tante, sentenze 17/5/2006 n. 11501; 4/2/2000 n. 1238).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione nel quale l’intimato Consorzio Guardie Campestri di Ruvo di Puglia non ha svolto attività di resistenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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