Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza emessa il 30/04/010 (depositata il 04/05/010) – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di C.S.C. avverso l’ordinanza del Gup del Tribunale di Palermo in data 13/04/010, con la quale era disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto C., indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come contestato in atti – respingeva il gravame.
L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata non era congruamente motivata in ordine a tutti i punti della decisione, con riferimento sia ai gravi indizi di colpevolezza, sia alla sussistenza delle esigenze cautelari, sia alla proporzionalità della misura coercitiva applicata; il tutto anche in relazione al tempo trascorso in ordine all’epoca dei fatti in esame (anno 2006).
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell’udienza camerale del 14/12/010, ha chiesto per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
Il Tribunale di Palermo – quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di C.S.C. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 come contestato al capo 13 della rubrica; ossia detenzione al fine di spaccio di gr. 20 circa di cocaina – ha congruamente motivato, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanza processuali finora acquisite al procedimento, tutti i punti fondamentali della decisione.
Le censure dedotte nel ricorso sul punto de qua sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito. Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).
Sono fondate, invece, le censure inerenti alle esigenze cautelari, nei termini di cui in motivazione. Invero il Tribunale – in relazione a fatti commessi nel Giugno 2006, ossia quattro anni prima dell’applicazione della presente misura coercitiva della custodia in carcere, disposta in data 13/04/010 – non ha congruamente motivato sul punto in esame.
Invero il Tribunale ha fatto riferimento alla pericolosità sociale dell’indagato desumibile dai suoi precedenti penali e dal suo inserimento professionale nel traffico delle sostanze stupefacenti.
11 Tribunale, tuttavia, non ha indicato le condotte concrete, specificamente ancorate a fatti commessi in epoca successiva al Giugno 2006, tali da rendere attuale il concreto pericolo di reiterazione di altri reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Trattasi di motivazione carente ed insufficiente con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari; in ordine alle quali si impone un nuovo esame da parte del Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo limitatamente alle esigenze di cautela. Rigetta nel resto.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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