Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
E.E., proprietario di un appartamento sito nella località (OMISSIS), conveniva innanzi al Tribunale di Roma Ev.Er. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un infiltrazione di acqua.
Costituitosi il convenuto che provvedeva a chiamare in causa, previa autorizzazione del Tribunale, l’Assitalia – Assicurazioni italiane s.p.a., l’adito Tribunale, con sentenza n. 19403/2001, rigettava la domanda di E.E. (nonchè la domanda di manleva di Ev.Er. nei confronti di Assitalia), non ritenendo assolto da parte dell’attore l’onere probatorio a suo carico.
A seguito dell’appello di E.E., contumace Ev.
E., con sentenza n. 3858/2005, la Corte d’Appello di Roma, in riforma di quanto statuito in primo grado, condannava Ev.
E. al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danni, ritenendo rilevante la circostanza della mancata risposta di Ev.Er. all’interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c., comma 1.
Ricorre per cassazione Ev.Er. con un unico articolato motivo.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., anche in relazione all’art. 115 c.p.c, e relativo difetto di motivazione, in relazione alla scelta della liquidazione equitativa del danno.
Il motivo suddetto è inammissibile.
Con l’unica censura, infatti, si deduce un erroneo ricorso da parte della Corte di merito al criterio equitativo nella liquidazione del danno in questione; tale censura, come già statuito da questa Corte con consolidato indirizzo giurisprudenziale, è inammissibile nella presente sede di legittimità (tra le altre, Cass. nn. 23053/2009 e 17303/2006).
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
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