Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di D. P.G. la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per il reato continuato di bancarotta fraudolenta e semplice, omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e presentazione di dichiarazione fraudolenta commesso quale amministratore di fatto della fallita s.r.l. Centronord di Bra fino all’ottobre del 2006.
Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza in conseguenza dell’invalidità della procura speciale a richiedere, fra l’altro, l’adozione di riti alternativi, rilasciata al difensore di fiducia dell’imputato.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce la lamentata invalidità della procura dalla trasmissione dell’atto per via telefax alla cancelleria del giudice e dalla mancata autenticazione, da parte del difensore, della sottoscrizione dello stesso.
I rilievi del ricorrente sono in fatto corrispondenti a quanto emergente dagli atti, dai quali risulta che in effetti la procura speciale rilasciata dall’imputato al difensore veniva trasmessa a mezzo telefax ed era priva di autenticazione.
Tuttavia, se è vero che la mancanza di autenticazione integra causa di invalidità della procura speciale (Sez. 4 del 14.6.1994, n. 8825;
imp. Canavese, Rv. 199904), è vero altresì che a detta invalidità il ricorrente dava senza dubbio causa rilasciando la procura speciale in questione nelle descritte forme irregolari. Tanto, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 1, esclude la legittimazione del ricorrente ad eccepire la relativa nullità (v. Sez. 1 dell’11.10.1994, n. 4439, imp. Vergara Lasa, Rv. 199662 per il caso similare della istanza di applicazione di pena intempestivamente proposta e nonostante ciò accolta). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
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