Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-01-2011) 26-01-2011, n. 2654 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 27.10.2010, confermava l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 9.10.2010 nei confronti di I.F.. Il Tribunale di Catania osservava che il ricorrente risultava raggiunto da gravi indizi di reità con riguardo alla violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Osservava che l’attività di spaccio posta in essere era caduta sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria, la quale aveva pure proceduto ad identificare gli acquirenti delle dosi di marijuana cedute dal prevenuto.

In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale di Catania condivideva le considerazioni svolte dal primo giudice, in ordine alla sussistenza del pericolo di attività recidivante specifica, inferibile dall’analisi in chiave sintomatica di personalità, delle modalità di realizzazione della condotta criminosa. Il Collegio evidenziava il carattere non occasionale dell’attività illecita tenuto conto del modulo organizzativo posto in essere; e rilevava che il prevenuto risulta gravato da precedenti penali, anche per il delitto di evasione, di talchè unica misura adeguata al contenimento delle evidenziate esigenze di cautela era quella carceraria in atto.

Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione I.F., dolendosi unicamente delle valutazioni afferenti alle esigenze cautelari. Segnatamente, la parte rileva che il Tribunale di Catania non ha motivato in ordine alla scelta della misura cautelare, anche in relazione al divieto sancito dall’art. 275 c.p.p., comma 4, di applicare la custodia carceraria nei confronti del padre con prole di età inferiore a tre anni, quale è il prevenuto.

Si osserva, primieramente, che la nomina del difensore di fiducia effettuata dallo I. in data 16.12.2010 non rileva nella presente fase del procedimento, atteso che il difensore non risulta iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Ciò premesso, si osserva che il ricorso risulta fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento gravato risulta incompleta rispetto al tema del decidere, non contenendo alcun riferimento alla questione ritualmente dedotta dal ricorrente avanti al Tribunale del Riesame, in ordine alla sussistenza di circostanze di fatto in assunto rilevanti ai fini delle condizioni di operatività del divieto di cui all’art. 275 c.p.p., comma 4, rispetto alla applicazione della misura cautelare carceraria nei confronti del padre con prole di età inferiore a tre anni. La verifica effettuata dal Tribunale del Riesame circa l’esistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., per le ragioni ora esposte, risulta – invero – effettuata con apparato argomentativo incompleto, di talchè il ragionamento diviene censurabile in sede di legittimità, non rispondendo ai criteri della completezza e della plausibilità, rispetto alla valutazione effettuata.

Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania. Viene disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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