Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ordinanza in data 15 ottobre 2009 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da C.D., sottoposto a misura cautelare carceraria dall’1.9.1997 al 23.9.1997 e quindi sino al 29.10.1997, alla misura degli arresti domiciliari, in relazione al procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di Palmi del 27.3.2006, di assoluzione del richiedente dai contestati reati di minaccia aggravata, così riqualificata l’originaria imputazione di tentato omicidio, porto di arma, spari in luogo pubblico, concernenti l’aggressione subita da C.O., G.F., F.A. e Ca.Do. in data 20.8.1997.
La Corte di Appello rilevava che C. aveva tenuto nella vicenda un comportamento che rientra nella nozione di colpa grave di cui all’art. 314 c.p.p..
Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per Cassazione C.D., a mezzo del difensore, deducendo i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all’art. 314 c.p.p.;
l’esponente rileva che non vi fu dolo da parte del C. nè colpa rispetto alla intervenuta applicazione della misura cautelare. Il ricorrente evidenzia che C. aveva ammesso di essere stato presente al fatto ma solo in qualità di spettatore; si sofferma quindi sugli esiti del processo conclusosi con la richiamata sentenza assolutoria. Rileva la parte che la misura cautelare venne adottata a causa di grossolane carenze investigative, che avevano condotto alla originaria imputazione di tentato omicidio, poi derubricata.
Considera, infine, che la colpa grave non viene comunque in rilievo, in epoca antecedente al momento in cui il prevenuto ha notizia dell’avvio di un procedimento penale.
Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, osserva che la Corte territoriale ha correttamente applicato il disposto di cui all’art. 314 c.p.p.; chiede, pertanto, che la Suprema Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Vi è memoria di costituzione dell’Avvocatura Generale per il Ministero dell’Economia; la parte rileva che il giudice della riparazione ha correttamente ritenuto la sussistenza della colpa grave del richiedente rispetto alla applicazione della misura cautelare, applicando consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali la Corte territoriale, in sede di riparazione, può attribuire valenza diversa ai medesimi elementi fattuali che risultino accertati dal giudice della cognizione.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. Un, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002 Cc, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).
Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraporcessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (cfr. Cass. Sez. 4, sent. N. 4159 del 9.12.2008, dep. 28.1.2009 rv.
242760).
L’ordinanza impugnata si colloca coerentemente e puntualmente nella linea del suddetto quadro interpretativo, avendo apprezzato come colpevole, ai fini e per gli effetti dell’esclusione del diritto alla riparazione, il comportamento posto in essere dall’imputato. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato che risulta accertata la presenza del C. sul luogo della aggressione; e che C., costituitosi a distanza di pochi giorni dall’accaduto, aveva fornito una spiegazione non convincente dell’accaduto. La Corte d’Appello ha, inoltre, evidenziato: che l’auto utilizzata dagli aggressori risultava intestata a C. (sulla base del numero di targa indicato dalla parte offesa); che C. si era allontanato da (OMISSIS) la notte in cui si era verifica l’aggressione; che gli altri soggetti coinvolti nella aggressione si erano recati nella abitazione di campagna del C. nel corso della medesima nottata.
Il giudice della riparazione ha coerentemente rilevato che i richiamati elementi avevano contribuito sinergicamente a giustificare l’adozione della misura restrittiva.
A fronte di ciò il ricorrente ha prospettato una inammissibile rilettura sul merito del compendio indiziario, deducendo rilievi che del tutto esulano da sindacato esercitabile in sede di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende, in assenza di ragioni di esonero. La parte viene, inoltre, condannata alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende nonchè alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente e liquida le stesse in Euro 750,00.
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