Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con ricorso dell’8.10.2001 la soc. ZAMA & C SNC proponeva appello avverso la sentenza del n. 181 del 2001 A Tribunale di Forlì. Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto da G. E. ed era stata condannata l’anzidetta società al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma di L. 132.061.292, oltre accessori, per provvigioni residue, indennità sostitutiva di preavviso ed indennità ex art. 1751 c.c.. Con la stessa sentenza era stata respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla società per ottenere risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo della riservatezza da parte del G., nonchè la domanda subordinata volta ad ottenere la compensazione con quanto dovuto dall’ex agente per risarcimento danni.
La Corte di Appello di Bologna nel confermare l’impugnata decisione con sentenza n. 361 del 2008, ha escluso, ribadendo quanto affermato dal Tribunale, pratiche di concorrenzialità d a parte dell’ex agente G. e, in ordine al quantum, ha liquidato a favore dell’appellato l’importo già riconosciuto dal primo giudice.
La Zama G & C SNC ricorre per cassazione con unico articolato motivo.
Il G. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..
2. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., contestando l’impugnata sentenza per avere ritenuto che la società avesse ricevuto vantaggi permanenti derivanti da incremento di clientela.
3. Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare va rilevato che il ricorso così come formulato, proposto per impugnare la sentenza resa tra le parti dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 incorre nella violazione dell’art. 366 bis, introdotto con l’art. 6 dell’anzidetto decreto legislativo.
Tale norma impone, per i casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo con la formulazione, a pena di inammissibilità, di un quesito di diritto, mentre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Orbene nel caso di specie la mancata formulazione di un appropriato quesito di diritto, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 1751 c.c. in cui sarebbe incorso il giudice del gravame, non consenta di pervenire a soluzione diversa dall’inammissibilità.
Al riguardo si richiama l’indirizzo di questa Corte (in particolare Sezioni Unite sentenza n. 7258 del 26 marzo 2007, seguita da successiva conforme giurisprudenza), secondo cui l’art. 366 bis c.p.c., non può essere interpretato nel senso che il quesito del diritto (e simmetricamente la formulazione del fatto controverso nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5) possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo del ricorso, perchè tale interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma, che, come già evidenziato, ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, da formularsi in maniera esplicita.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 24,00, oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.
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