Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-12-2010) 26-01-2011, n. 2673 Fabbricazione e commercio non autorizzati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 3 giugno 2008 il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica e nella sezione distaccata di Mesagne, condannava alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 100,00 di ammenda C.C., imputato del reato di cui all’art. 678 c.p., perchè, in (OMISSIS), deteneva in deposito, per la vendita, materiale esplodente di cui alla 4^ categoria. La sanzione veniva determinata con la concessione delle attenuanti generiche e la stessa veniva sospesa condizionalmente.

A sostegno della decisione il Tribunale poneva, da una parte, le dichiarazioni testimoniali del m.llo della G.d.F. P.A., il quale, perquisendo la rivendita di tabacchi intestata a R. A., ma presso cui si trovava il solo imputato, rinvenne 9.364 pezzi di prodotti pirotecnici della 4^ e 5^ categoria di cui al Reg. del T.U.L.P.S., non commerciabili senza autorizzazione prefettizia e, dall’altra parte, la relazione del consulente del P.M., il quale ha confermato l’appartenenza dei prodotti pirotecnici alle categorie dette, la loro perfetta efficienza e la natura esplosiva dei medesimi.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva appello l’imputato, negando la destinazione alla vendita delle cose in sequestro, ribadendo che la tabaccheria, al momento della perquisizione, era chiusa per inventario a conferma del primo assunto, che le cose in sequestro erano imballate e senza indicazioni di prezzo, che il processo non aveva chiarito quanti pezzi appartenevano alla categoria 4^ e quanti alla categoria 5^, liberamente detenibili questi ultimi, e che, infine, tale mancato accertamento non consentiva di provare il peso degli esplosivi e degli artifici in quantità superiore, rispettivamente, a kg. 5 ovvero a kg. 25, limiti ponderali questi appena indicati superati i quali, a mente del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 97, impongono la licenza prefettizia.

La Corte di Appello riteneva infondato il gravame sul rilievo che la quantità di pezzi sequestrati escludeva la credibilità delle giustificazioni addotte dall’imputato e la ragionevolezza delle tesi difensive e che la detenzione di pezzi inquadrabili nella categoria IV impone la licenza prefettizia per la vendita indipendentemente da limiti di peso, richiesti per le altre categorie di giochi pirici e per condotte diverse dalla vendita.

In conclusione la Corte distrettuale rigettava nel merito il gravame ed in parziale accoglimento delle richieste difensive subordinate, sostituiva la pena detentiva con l’ammenda di Euro 760,00, concedendo nel contempo la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, con l’assistenza del difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della decisione di secondo grado, di cui denuncia l’illegittimità per violazione dell’art. 678 c.p., e per difetto di motivazione, in particolare deducendo che:

– il numero dei giochi pirici sequestrati è stato assunto dalla Corte di merito come incompatibile con un uso personale e con la versione difensiva dell’imputato;

– detta motivazione non tiene conto delle circostanze di fatto emerse nel giudizio;

– l’imputato è stato infatti condannato per il possesso dei giochi pirici appartenenti alla 4^ categoria, e non per gli altri, appartenenti alla 5^ categoria, per i quali il prevenuto è stato assolto con ampia formula;

– erroneamente, pertanto, si imputa all’imputato la detenzione di 9.364 pezzi, perchè tra questi sono compresi quelli della 5^ categoria, detenuti legittimamente, mai precisamente determinati nel numero;

– il processo, anzi, non ha chiarito il numero dei pezzi illegittimamente detenuti (quelli di cui alla 4^ categoria) perchè il consulente ha esaminato soltanto 46 campioni;

– il numero dei pezzi illegittimamente detenuti si appalesa decisivo per il giudizio di colpevolezza, espresso infatti dai giudici di merito in forza del numero di essi, che solo può giustificare la destinazione alla vendita in costanza di esercizio chiuso per inventario;

– la mancata precisazione del peso del quantitativo di pezzi riferibile alla 4^ categoria non consente di verificare la sussistenza dell’ipotesi di detenzione consentita dalla legge, data da kg. 5 di esplosivi della prima categoria e da kg 20 di artifici, a mente del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 97. 3. Il ricorso è infondato.

Ed invero l’imputato risponde del reato di cui all’art. 678 c.p., per aver detenuto per la vendita giochi pririci rientranti nella 4^ categoria di cui al Reg. T.U.L.P.S..

Rispetto a tale contestazione i giudici di merito hanno ritenuto provata la condotta contestata in forza degli esiti della perquisizione presso la tabaccheria ove si trovava l’imputato, della quantità notevolissima dei pezzi sequestrati, 9364 per kg. 180,00 circa, ancorchè suddivisi tra pezzi della 4^ e della 5^ categoria, dell’esame a campione eseguito dal consulente del P.M. sui pezzi sequestrati. A ciò oppone la difesa ricorrente che non risulterebbe chiarito con precisione quanti pezzi in sequestro appartengono alla 4^ categoria e quanti alla 5^ e questo per verificare la sussistenza, nella fattispecie, dei limiti ponderali che, a mente del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 97, escluderebbero l’illiceità penale della condotta contestata. Rileva questa Corte la palese infondatezza della tesi difensiva, che non tiene conto del fatto che la disciplina di favore risulta stabilita soltanto per le condotte del trasporto e della detenzione e non già per quella della detenzione destinata alla vendita, per la quale è sempre richiesta la licenza amministrativa.

Ne consegue che anche in assenza di una precisa prova circa il quantum della detenzione illecita riferibile ai pezzi rientranti nella 4^ categoria, ma in presenza, comunque, della prova certa sull’an, ricorre senza incertezza la prova della colpevolezza dell’imputato come correttamente affermata dai giudici di merito.

4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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