Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-12-2010) 26-01-2011, n. 2692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 12 marzo 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da S.A., diretta a ottenere la riabilitazione dalla condanna inflitta, per il reato di cui all’art. 416 – bis c.p., con sentenza resa in data 30 settembre 2002 dalla Corte d’appello di Palermo.

Il Tribunale argomentava la decisione rilevando che l’istante non aveva fornito prova di "alcuna, seppur minima, iniziativa per le restituzioni e i risarcimenti dei danni devastanti causati dalla illecita partecipazione, di alto livello economico criminale, in illecite gestioni di appalti e lavori pubblici", e che la remissione del debito per spese processuali, pari a 332 mila Euro, ottenuta dal predetto, era da ricollegare al contingente disagio economico, e non all’assoluta impossibilità di affrontare gli obblighi civili derivanti da reato, richiesta per la concessione della riabilitazione.

2. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, S.A., il quale ne chiede l’annullamento censurandola, con unico motivo, per violazione dell’art. 125 c.p.p., e artt. 178 e ss. c.p., in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e).

Il ricorrente, in particolare, deduce che l’ordinanza non solo ha disatteso i principi giuridici processuali e sostanziali in materia ma ha anche eluso l’obbligo motivazionale, avuto riguardo alle condizioni richieste per la riabilitazione, alla dimostrazione data della impossibilità di adempiere le obbligazioni civili in forza dell’ottenimento della remissione del debito per spese processuali, all’erroneo riferimento della motivazione a illecite gestioni di appalti e lavori pubblici per le quali non vi è stata condanna e alla irrilevanza, ai fini della richiesta, del riferimento ai collegamenti dei fratelli S. con esponenti della criminalità mafiosa.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La riabilitazione è un istituto che ha come risultato la reintegrazione del lì condannato nella sua capacità giuridica, che si consegue mediante l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, a norma dell’art. 178 c.p.. Atteso detto risultato la riabilitazione è possibile, ai sensi del successivo art. 179 c.p., se, in presenza degli altri requisiti di legge, il condannato abbia mostrato di avere tenuto buona condotta con fatti positivi e costanti di emenda e di ravvedimento, dopo la condanna e fino alla data della decisione sull’istanza (Sez. 1^, n. 4089 del 07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052; Sez. 1^, n. 36232 del 20/09/2007, dep. 03/10/2007, Baroncini, Rv. 237503; Sez. 1^, n. 6704 del 02/12/2005, dep. 22/02/2006, Pettenati, Rv. 233406;

Sez. 1^, n. 1274 del 27/02/1996, dep. 28/05/1996, Politi, Rv.

204698).

Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è condizione prevista dalla legge e discende direttamente dalla commissione del fatto costituente reato, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura dell’illecito, quale illecito di danno o di pericolo, e dal fatto che non vi sia stata nel processo penale costituzione di parte civile e alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato o che le parti lese non abbiano azionato proprie pretese civilistiche (Sez. 1^, n. 48148 del 18/11/2008, dep. 24/12/2008, Maggi, Rv. 242809; Sez. 5^, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215749).

L’attivarsi del reo al fine dell’eliminazione, per quanto possibile, delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha, infatti, valore dimostrativo di emenda del condannato (Sez. 1^, n. 16026 del 12/04/2006, dep. 10/05/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv.

234135; Sez. 5^, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215748), a cui carico è l’onere di dimostrare di avere fatto quanto in suo potere per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di dimostrare l’impossibilità di adempiervi, in funzione dell’indicato valore dimostrativo dell’emenda (Sez. 1^, n. 4089 del 07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052; Sez. 1^, n. 9755 del 27/01/2005, dep. 11/03/2005, Fortuna, Rv. 231589; Sez. 1^, n. 17952 del 30/03/2004, dep. 16/04/2004, Martinoli, Rv. 228291).

3. Alla luce dei principi esposti, il provvedimento impugnato è esente dai denunciati vizi.

Il Tribunale, che ha richiamato le emergenze della sentenza di condanna del ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e l’accertata sua partecipazione ad attività di alto livello economico criminale nel settore della gestione illecita di appalti e lavori pubblici, con testuale riferimento alla sentenza di condanna quanto alle vicende del (OMISSIS) e ai rapporti con massimi esponenti della criminalità mafiosa, ha correttamente evidenziato la totale carenza di prova di alcuna, sia pure minima, iniziativa del S. volta a porre riparo, in qualsiasi modo, tempo e misura, ai danni devastanti derivati dalle illecite attività lucrative gestite.

A dare dimostrazione dell’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili non è sufficiente l’allegazione da parte del S. della circostanza dell’intervenuta remissione del debito, fondata sulla rappresentata situazione di insufficienza reddituale in rapporto al notevolissimo importo delle spese, all’accollo da parte della figlia della pesante situazione debitoria e della riduzione a zero della sua situazione reddituale.

L’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili, atteso il valore dimostrativo della volontà di emenda che connota l’adempimento, deve essere, infatti, totale e permanente, e deve, pertanto, riguardare iniziative riparatone dei danni patrimoniali e dell’offesa patita, non predeterminate nel modo, tempo e misura e non valutate solo alla stregua delle regole civilistiche, e l’intero periodo successivo alla sentenza di condanna.

4. Le censure mosse, che assegnano alla sola remissione del debito la funzione probativa della impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato, trascurano ogni riferimento alla necessaria prova, da fornirsi da parte del richiedente, della condotta successiva alla condanna improntata all’emenda e al ravvedimento e della non imputabilità al condannato delle situazioni, che devono essere a loro volta oggetto di rappresentazione e di prova, ostative all’adempimento delle obbligazioni civili, al quale lo stesso è tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto.

Esse, peraltro, in violazione dei limiti del sindacato demandato a questa Corte, per espressa volontà del legislatore, oppongono alla lettura delle acquisizioni processuali, operata in modo logico e congruo da parte del Tribunale, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è preclusa in questa sede.

5. Essendo le doglianze prive di fondamento, il gravame deve essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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