Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-11-2010) 26-01-2011, n. 2626 Trattamento penitenziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) P.P. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 23 luglio 2010 del Tribunale di Genova, sezione per il riesame, che ha rigettato l’appello proposto contro l’ordinanza 29 giugno 2010 della Corte d’Appello della medesima Città che ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare su richiesta di un difensore di uno degli imputati.

Secondo il ricorrente la sospensione, essendo stata chiesta dal difensore di altro imputato, non poteva essere disposta anche nei suoi confronti. Peraltro il ricorrente non era presente perchè il decreto di citazione in appello non gli era stato regolarmente notificato.

2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

L’art. 304 c.p.p., comma 1 prevede che i termini di durata della custodia cautelare siano sospesi, tra le altre ipotesi, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore (lett. a). I coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono non sono obbligati a subire passivamente il provvedimento di sospensione ma possono chiedere che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

Se non viene fatta questa richiesta la conseguenza non può che essere l’estensione della sospensione anche nei loro confronti.

Nel caso in esame neppure il ricorrente sostiene di aver presentato la richiesta che si procedesse separatamente e la conseguenza non può che essere l’applicazione della sospensione anche nei suoi confronti.

Quanto all’eccezione di irregolare notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello – nel quale era peraltro presente il difensore dell’imputato – la censura si rivela generica perchè non si specifica, nei motivi, da quale vizio fosse affetta la notificazione.

3) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trapassa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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