Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2010) 26-01-2011, n. 2767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GdP di Pistoia, con sentenza 6.4.2009, ha condannato D. G. alla pena della multa di Euro 334, oltre a risarcimento danno a favore della costituita PC, riconoscendolo responsabile del delitto di cui all’art. 594 c.p. in danno di M.M..

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato e deduce contraddittorietà della motivazione per non corrispondenza della decisione ai dati probatori acquisti, nonchè errata valutazione o travisamento di prova decisiva, atteso che il giudicante, inspiegabilmente ha dato maggior credito alle dichiarazioni della PO e dell’avvocato che lo assisteva nella controversia civile che lo vedeva opposto al D., piuttosto che a quelle dell’arch.

S., presente in veste di CTU e dunque pubblico ufficiale.

Lo S. ha chiaramente affermato che entrambi i protagonisti della vicenda si scambiarono frasi "poco educate".

E’ dunque evidente che le offese sono state reciproche e che ricorre la causa di non punibilità ex art. 599 c.p., comma 1.

Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso va correttamente qualificato appello e gli atti vanno trasmessi, conseguentemente, al giudice di secondo grado per il giudizio.

Giudice di secondo grado è il Tribunale di Pistoia.

Invero è ormai jus receptum il principio in base al quale va appunto qualificato come appello e non come ricorso per cassazione il gravame proposto dall’imputato avverso la sentenza del GdP di condanna alla pena pecuniaria e al risarcimento del danno, anche indipendentemente dalla specifica impugnazione della statuizione civile (ASN 200838733- RV 242024).

E questo perchè sono appellabili tutte le sentenze del GdP che, oltre a condannare ad una pena pecuniaria, contengano altresì statuizioni risarcitorie, sempre che l’impugnante non si limiti a contestare specie od entità della pena, ma censuri nel suo complesso l’affermazione di penale responsabilità (ASN 201010344-RV 246618).
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pistoia per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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