Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- A.A., con doppia conforme, è stato dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice per avere distratto dalle casse sociali della Trend Shoes srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), la somma complessiva di Euro 191.550.000 nonchè per non avere adottato gli opportuni provvedimenti in presenza dello stato di decozione, aggravando la situazione debitoria omettendo di richiedere il fallimento, e per avere tenuto una contabilità irregolare.
2.- L’ A. propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza e erronea applicazione della legge, nonchè mancanza o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito:
a) omesso di controdedurre ai motivi di appello, specificando, in relazione alla distrazione di Euro 191.550.000, che il ct del PM, ad integrazione della consulenza, aveva verificato che la variazione del risultato economico per l’esercizio 2002 non era dell’importo dichiarato di Euro 264.397,00, bensì di soli Euro 72.897,00 che la perdita contabile reale non era stata di Euro 191.021,00 ma di 263.918,00 e che, pertanto, il ritenuto ammanco non era altro che la perdita effettiva, in quanto le somme per le quali si era ipotizzata la distrazione non erano che le maggiori uscite relative agli stipendi pagati in nero, come precisato dai testi. b) ignorato, in ordine al reato di bancarotta semplice, che nel periodo in cui era subentrata nella compagine sociale la IXOS spa, (2.12.1099-10.04.2002), la società poi fallita aveva avuto il momento migliore con il numero massimo di dipendenti che venivano regolarmente pagati.
3.- Il ricorso è infondato.
A.- La Corte ha dato conto di come fosse certo la mancanza delle somme indicate e di come le dichiarazioni di alcuni testi secondo i quali talvolta i lavoratori non fossero posti in regola e venissero pagati in nero erano generiche e non si riferissero a persone individuate singolarmente, ragione per cui non si poteva ricostruire la movimentazione del denaro.
E’, pertanto, logica l’argomentazione secondo cui non era sufficiente la testimonianza di C.L. che aveva ammesso di essere stato pagato in nero dopo essere andato in pensione, in quanto per i pagamenti in nero non vi era alcuna documentazione, ricevuta o altro, che potesse rendere credibile l’effettività di essi e potesse dimostrare che tutti i prelevamenti fossero giustificati dai singoli e minuti pagamenti a dipendenti in nero.
Ed è illogica la ricostruzione dell’imputato in quanto non è credibile che diversi dipendenti fossero pagati in nero, per vari anni, senza il riscontro di alcuna documentazione a tutela di possibili azioni verso la società.
Di conseguenza, dalla mancata dimostrazione della effettiva destinazione delle somme può essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell’occultamento.
(Cass., sez. 5^, 15 dicembre 2004,n. 3400, sez. 5^, 31 gennaio 2000, n. 997, sez. 5^, 17 maggio 1996, n. 9430, sez. 5^, 08 ottobre 1997, n. 11703).
B.- In relazione ai fatti di bancarotta semplice la Corte di merito ha posto in rilievo logicamente come negli anni 2002 e 2003 si era registrato un fortissimo calo del fatturato e che dai bilanci risultavano debiti crescenti nel corso degli anni nei confronti dell’INPS, dell’IVA, dell’INAIL, degli istituti di credito e tale situazione era divenuta insostenibile per la mancata redditività dell’azienda, tanto che in mancanza di utili, la società traeva il finanziamento dalle somme che avrebbero dovuto essere destinate al pagamento degli istituti previdenziali e all’erario.
Per cui legittimamente è stato ritenuto che l’ A. non avesse avanzato, come avrebbe dovuto, istanza di fallimento, stante il persistente stato di dissesto per il passivo perdurante.
Pertanto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.