Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 7/10/2008, il Tribunale di Rovereto condannava C.G. alla pena di giorni 20 di arresto ed Euro 700 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico di 2,46 – 2,45 g/l: acc. in (OMISSIS)). All’imputato veniva irrogata inoltre la sanzione accessoria della sospensione della patente di mesi 2.
Con sentenza del 4/11/2009 la Corte di Appello di Trento confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte che lo stato di ebbrezza, prima ancora che dal tasso alcolemico era stato rilevato dai locali Vigili Urbani, intervenuti in quanto l’imputato, per parcheggiare il proprio veicolo, ripetutamente aveva urtato le auto già in sosta, poi urtando una cabina elettrica; inoltre manifestava un’andatura barcollante ed agitata.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando:
2.1. la violazione dell’art. 366 c.p.p., per omesso deposito del verbale dell’alcoltest e successivo avviso, con conseguente sua inutilizzabilità;
2.2. la violazione dell’art. 190 c.p. non avendo valutato il giudice la possibilità che il tasso alcolemico fosse determinato da un’ingestione di alcool successiva alla guida; il tasso rilevato era talmente alto che se veritiero doveva essere in stato di coma etilico; inoltre le deposizioni di accusa raccolte manifestavano una chiara espressione di memoria "costruita";
3.3. il difetto di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena e della sospensione della patente;
3. Il ricorso è inammissibile, in parte perchè proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, per altro verso perchè i motivi sono manifestamente infondati;
3.1. Quanto al primo motivo di censura, va ricordato che questa Corte, con orientamento consolidato, ha statuito che "in tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto "alcoltest" non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive" (Cass. 4, 24876/08, Castelli; Cass. 4, 4159/09, Tamburini).
In ogni caso qualsiasi nullità verificatati nella procedura di effettuazione dell’alcoltest si è sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2; infatti, l’eccezione non era stata formulata neanche immediatamente dopo la notifica dell’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p..
Va ricordato che questa Corte, sul punto, ha statuito che "La nullità a regime intermedio deve essere eccepita prima del compimento dell’atto o, se non è possibile, immediatamente dopo ed è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento. (Fattispecie relativa alla violazione dell’art. 114 Disp. Att. c.p.p., per mancato avviso, da parte della polizia giudiziaria, della facoltà per l’indagato di farsi assistere da un difensore nel compimento dell’alcoltest sulla persona dello stesso indagato: Cass. 4, 45621/09, Moretti).
Ne consegue che nel caso di specie, non essendosi maturata alcuna nullità ed in ogni caso essendosi sanata, l’alcoltest legittimamente è stato utilizzato in giudizio, unitamente alla prova testimoniale, per fondare il convincimento circa la colpevolezza dell’imputato.
3.2. Quanto alla affermazione della penale responsabilità, va osservato che il giudice di merito ha dato conto del proprio convincimento traendo la prova sia dal duplice accertamento attraverso l’alcoltest, sia attraverso la deposizione del verbalizzante che ha illustrato il comportamento sintomatico del C., il quale aveva difficoltà evidenti nella guida e nel muoversi. In particolare, considerato che la condotta sintomatica dell’ebbrezza è stata tenuta mentre l’imputato era alla guida dell’auto, è da escludere che l’ingestione dell’alcol sia avvenuta successivamente.
Le censure mosse sul punto dalla difesa alla sentenza, utilizzando gli argomenti già svolti nei motivi di appello, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto, operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
3.3. Infine, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito ha motivato in modo congruo in relazione alla gravità del fatto, ed in particolare al valore della alcolemia.
Pertanto, quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. 4, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV 230278). Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati. Consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1,000,00, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
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