Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-01-2011) 27-01-2011, n. 3024 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente M.B. ha impugnato l’ordinanza di cui in epigrafe, ma ha poi rinunciato al ricorso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma – ritenuta equa in relazione al motivo dell’inammissibilità – di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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