Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009
Regolamento regionale recante: «Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del lago di Viverone (Legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2, articolo 11, comma 3)»
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
n. 25 del 25 giugno 2009)
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-11630 del 22
giugno 2009;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita’
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 11,
comma 3 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in
materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione
interna e conferimento di funzioni agli enti locali), la navigazione
sulle acque del lago di Viverone onde garantire la sicurezza della
navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell’ecosistema
lacustre ed al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle
comunita’ locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la
protezione dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2
Circolazione delle unita’ di navigazione
1. E’ vietata la navigazione alle unita’ a motore dal 2 novembre
al 15 marzo e dalle ore 21 alle ore 7 nel restante periodo dell’anno.
2. Nella fascia costiera, sino ad una distanza di 100 metri dalla
riva (segnalata da apposite boe sferiche gialle), la navigazione e’
consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale, alle tavole
a vela, alle unita’ intente alla pesca professionale e
dilettantistica nonche’ alle unita’ a motore delle scuole veliche
durante l’attivita’ didattica. Le unita’ a motore intente alla pesca
professionale e dilettantistica, devono essere condotte ad una
velocita’ consona all’esercizio della pesca alla traina.
3. Alle ulteriori unita’ a motore e’ consentito l’attraversamento
della fascia di cui al comma 2, ad una velocita’ non superiore ai 4
km/h (2 nodi circa), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di
navigazione autorizzati dalla competente autorita’.
4. Oltre la fascia lacuale, di cui al comma 2, la velocita’ delle
unita’ di navigazione non puo’ superare il limite massimo di 20 km/h
(11 nodi circa).
5. E’ fatto obbligo ai conducenti delle unita’ di navigazione di
condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le
persone e per le altre unita’, tenendo conto della densita’ del
traffico, della visibilita’ e dello stato del lago.
6. E’ vietata la navigazione alle unita’ a motore nello specchio
d’acqua compreso nel territorio del Comune di Azeglio (Torino),
nonche’ entro la fascia ad esso esterna riva segnalata da apposite
boe sferiche gialle poste a cura della struttura regionale competente
in materia di navigazione interna.
7. Sono vietati l’ammaraggio ed il decollo di idrovolanti e di
ogni altro tipo di aeromobili o di mezzi atti al volo libero da
diporto o sportivo, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.
8. E’ vietata la raccolta della flora acquatica.
9. E’ vietata la navigazione alle unita’ mono o bimotore aventi
potenza totale superiore a 80,9 kW (110 CV) per motore a due tempi e
135 kW (185 CV) per motore a quattro tempi, nonche’ di lunghezza
superiore a 6.50 metri e una stazza lorda superiore alle 1,5
tonnellate per entrambe le tipologie.
10. E’ vietata la navigazione alle unita’ da competizione.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 10 non si
applicano:
a) alle unita’ in servizio della Protezione civile, dei Vigili
del Fuoco, della Guardia di Finanza, delle Forze dell’Ordine, della
provincia, dei comuni rivieraschi territorialmente competenti nonche’
della Regione Piemonte;
b) alle unita’ operative appositamente autorizzate dai comuni
rivieraschi territorialmente competenti;
c) alle unita’ in servizio di trasporto pubblico di linea e
non;
d) alle unita’, autorizzate dai comuni rivieraschi
territorialmente competenti, adibite a operazioni di controllo,
assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
12. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
unita’ di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente
per la pratica della pesca.
13. Alle unita’ con targa temporanea, oltre la fascia lacuale di
cui al comma 2, e’ ammesso il superamento della velocita’ massima di
20 km/h (11 nodi circa), in deroga a quanto disposto dal comma 4.
Art. 3
Norme di comportamento in navigazione
1. Il conduttore deve regolare la velocita’ del natante in modo
da poter adempiere, in ogni memento, ai suoi doveri in relazione alle
condizioni della navigazione e deve eseguire tempestivamente ogni
manovra in maniera da non generare confusioni.
2. Tutte le unita’ di navigazione che governano hanno l’obbligo
di tenersi almeno a metri 50 dalle unita’ in servizio di trasporto
pubblico di linea e non nonche’ di osservare particolare prudenza in
prossimita’ degli scali del servizio medesimo, dei porti, delle
scuole a vela (Federazione Italiana Vela), motonautiche (Federazione
Italiana Motonautica), sci nautico (Federazione Italiana Sci Nautico)
e nelle aree lacuali destinate per specifiche attivita’ (sci nautico,
moto d’acqua, corridoi di uscita, ecc.).
3. A tutte le unita’ di navigazione e’ consentito
l’attraversamento delle rotte delle unita’ in servizio di trasporto
pubblico di linea e non evitando tuttavia, in modo assoluto, di
costituire ostacolo alla navigazione delle unita’ stesse.
4. E’ vietato:
a) ostacolare la rotta, l’entrata e l’uscita dai porti nonche’
l’approdo ai pontili delle unita’ in servizio di trasporto pubblico
di linea e non;
b) ostacolare le unita’ di navigazione impegnate in operazioni
di pesca professionale nonche’ le unita’ o i soggetti impegnati in
manifestazioni autorizzate, ai sensi dell’art. 13;
c) seguire nella scia a distanza inferiore a 50 metri le unita’
trainanti sciatori nautici;
d) seguire o incrociare nella scia, a distanza inferiore a 50
metri, le unita’ non a motore;
e) e’ vietato avvicinarsi a meno di 100 metri dai natanti, dai
luoghi o dalle boe segnalanti la presenza di subacquei;
f) eseguire cambiamenti di rotta e di velocita’ che possono
creare pericoli di collisione.
Art. 4 Sci nautico e altri sport al traino 1. L’esercizio dello sci nautico puo’ essere effettuato: a) per conto proprio; b) per conto terzi con motoscafi noleggiati al pubblico; c) dalle scuole di sci nautico, societa’ sportive ed altri sodalizi nautici. 2. Nell’esercizio dello sci nautico per conto proprio (libero), per conto terzi (a mezzo di unita’ noleggiate o locate al pubblico), si osservano le seguenti norme: a) la pratica dello sci nautico e’ consentita dalle ore 9 sino al tramonto, con tempo favorevole, nelle acque distanti dalla costa almeno 100 metri; b) i conduttori delle unita’ sono assistiti da persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare lo sciatore nautico; tale persona deve essere idonea a svolgere questo compito; c) sulle unita’, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, puo’ essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati; d) la partenza ed il rientro dello sciatore devono avvenire esclusivamente in acque libere dai bagnanti e da imbarcazioni, nonche’ entro appositi corridoi di lancio concessi dall’autorita’ competente, oppure oltre i 100 metri dalla costa; e) durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri; f) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonche’ devono essere dotate di un’adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per ciascun sciatore trainato; g) la distanza laterale di sicurezza di un autoscafo trainante uno sciatore, con gli altri natanti, non deve essere inferiore ai 50 metri; h) gli sciatori devono indossare i giubbotti di salvataggio; i) e’ ammesso il superamento del limite massimo di 20 km/h (11 nodi circa) ed il raggiungimento della velocita’ massima di 45 km/h (25 nodi circa); l) le unita’ adibite allo sci nautico devono essere munite di dispositivi di traino e specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia. m) il conduttore deve avere con se patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unita’. 3. Chiunque intenda posizionare corridoi di lancio, trampolini di salto, campi di slalom, dovra’ preventivamente chiedere apposita autorizzazione all’autorita’ competente. 4. Le scuole di sci nautico, le societa’ sportive e gli altri sodalizi nautici, nell’esercizio delle specialita’ «Discipline classiche, piedi nudi, sci nautico disabili, velocita’ e wakeboard», osservano le seguenti norme: a) all’interno di apposite aree debitamente autorizzate dalla competente autorita’, alla Federazione Italiana Sci Nautico, dalle ore 8 sino al tramonto, con tempo favorevole, e’ ammesso il superamento della velocita’ massima di cui al comma 2, lettera i). In deroga a quanto previsto dall’art. 2, comma 10 possono raggiungere e navigare in tali aree solo unita’ mono motore a quattro tempi riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico idonee all’impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di abilitazione federale. In tali aree valgono le normative vigenti dei regolamenti sportivi relativi alle specialita’ di che trattasi; b) all’interno di dette aree potranno essere posizionate le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attivita’ sportiva; c) tali aree non possono essere situate: lungo le rotte di accesso ai porti, in prossimita’ delle loro imboccature, nelle zone riservate alla pesca professionale ed in prossimita’ dei pontili di approdo dei battelli che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea e non, nonche’ devono essere opportunamente segnalate anche nelle ore notturne; d) per l’attivita’ agonistica e di addestramento svolta al di fuori delle aree, di cui alla lettera a), valgono le norme di cui al comma 3; e) le unita’ di navigazione devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Sci Nautico ed essere iscritte al Registro nautico della medesima federazione; f) il conduttore deve avere con se patente nautica valida ed essere abilitato dalla Federazione Italiana Sci Nautico quale pilota. 5. Le attivita’ comportanti altre forme di traino (paracadute ascensionale, aquiloni e dispositivi similari) sono consentite previa autorizzazione rilasciata dalla autorita’ indicata dalla legge regionale n. 2/2008.
Art. 5
Moto d’acqua e mezzi similari
1. La navigazione delle moto d’acqua e degli altri mezzi similari
motorizzati puo’ avvenire, nei giorni feriali, alle seguenti
condizioni:
a) dalle ore 9 alle ore 13, nonche’ dalle ore 15 alle ore 19
nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa;
b) ad una velocita’ massima non superiore a 30 km/h (16 nodi
circa);
c) i conduttori delle unita’ devono essere munite di patente
nautica;
d) durante la navigazione il conduttore dovra’
obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed
idonea muta di salvataggio;
e) e’ vietata la navigazione lungo le rotte delle unita’ in
servizio pubblico di trasporto di linea e non;
f) e’ vietato seguire la scia delle unita’ di navigazione ad
una distanza inferiore ai 100 metri;
g) e’ vietato il deposito delle moto d’acqua e unita’ similari
su spiaggia o su aree demaniali.
2. Le moto d’acqua e mezzi similari possono attraversare a
motore, per la via piu’ breve (perpendicolarmente alla costa), la
fascia costiera, di cui all’art. 2, comma 2, purche’ l’unita’ sia
condotta ad una velocita’ tale da non permettere che il tubo di
scarico del mezzo, nella spinta propulsiva, emerga dall’acqua. La
velocita’ non deve comunque superare i 4 km/h (circa 2 nodi).
3. E’ facolta’ delle amministrazioni locali rivierasche assumere
provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme piu’
restrittive, l’uso delle moto d’acqua e d’altri mezzi similari
nell’ambito del proprio territorio comunale.
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