Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-12-2010) 27-01-2011, n. 3051

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.G. ricorre avverso la sentenza 18.5.09 del Tribunale di Taranto – sezione distaccata di Ginosa che ha confermato quella, in data 1.10.04, del Giudice di pace di Ginosa con la quale è stato condannato alla pena di Euro 86,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per aver offeso la reputazione di I.S. rivolgendogli la frase "Delinquente, ti farò andare in galera".

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all’art. 597 c.p.p., per non avere il giudice di appello preso in esame la questione, sostenuta nel corso della discussione, relativa alla exceptio veritatis con riferimento al decreto penale di condanna emesso, due mesi prima del fatto contestato, nei confronti dell’ I. per i reati di percosse e ingiurie nei confronti del P., circostanza provata mediante la produzione del relativo decreto e ciò nonostante trascurata dal tribunale.

Inoltre – prosegue il ricorrente – il giudice di secondo grado, relativamente all’applicazione dell’esimente della provocazione, di cui all’art. 599 c.p., aveva ritenuto non attendibile il teste P.G. sol perchè padre dell’imputato ed aveva omesso ogni valutazione circa la doglianza relativa alla liquidazione dei danni, fatta dal primo giudice, in misura di Euro 200,00 pur in mancanza del riferimento a qualsivoglia parametro.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza od erronea applicazione degli artt. 594 e 596 c.p., ricorrendo nel caso specifico la non punibilità dell’imputato in quanto l’accusa di aver commesso un delitto (delinquente), proferita dal P. all’ I., era consistita nell’attribuzione di un fatto già oggetto di decreto penale di condanna notificato all’ I. e da questi non opposto, e quindi irrevocabile ex art. 648 c.p.p.. Con il terzo ed ultimo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per avere il giudice di appello fatto discendere automaticamente l’inattendibilità della testimonianza, quale prova per ritenere configurabile l’esimente di cui all’art. 599 c.p., per essere stata resa dal padre dell’imputato, introducendo in tal modo un’ipotesi di inutilizzabilità probatoria non contemplata dall’art. 191 c.p.p..

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

Quanto alle doglianze relative alla omessa motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità, nella specie, dell’istituto della exceptio veritatis, trattasi di motivo manifestamente infondato, dal momento che all’imputato è contestato di aver usato nei confronti della p.o. la generica espressione ingiuriosa di "delinquente", fattispecie pertanto estranea all’istituto in questione e alla correlativa esimente, la quale opera con i limiti suoi propri, ossia con possibilità della prova liberatoria – nei casi previsti – solo per le ingiurie e le diffamazioni specifiche.

In ordine poi alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 599 c.p. e alla dedotta inosservanza degli artt. 191, 192 e 197 c.p.p., va evidenziato come il giudice territoriale abbia fondato il giudizio di responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli sulla base della deposizione della p.o. e di quelle dei testi esaminati ( C.D. e I.R.) da cui era risultato – circostanza peraltro non contestata dal ricorrente ed anzi dallo stesso ammessa, come precisato dal tribunale – che il P. aveva proferito all’indirizzo dell’ex suocero la frase "Delinquente, ti farò andare in galera insieme a tua figlia".

In tale situazione, il giudice di appello ha correttamente reputato non superabile la prova della colpevolezza dell’imputato sulla base di un preteso e non sufficientemente provato comportamento provocatorio asseritamene tenuto dalla p.o. e come tale riconducibile alla sola testimonianza del padre dell’imputato, da reputarsi sostanzialmente irrilevante, senza che peraltro in questa sede – osserva la Corte – il ricorrente si sia doluto di uno specifico comportamento provocatorio della p.o. non considerato dal giudice di appello, il quale inoltre ha implicitamente rigettato il motivo di gravame relativo alla lamentata carenza dell’accertamento in ordine ai danni patiti dalla parte civile, peraltro liquidati nella contenuta cifra di Euro 200,00, laddove ha evidenziato come il fatto di reato ascritto all’imputato aveva creato, per le sue modalità (l’avere il P. inveito ad alta voce contro l’ I. alla presenza delle di lui moglie e figlia, nonchè della figlia minorenne dello stesso imputato, il quale si era nella circostanza presentato nell’abitazione dell’ex suocero proprio per prelevarla) turbamento nei presenti tanto che "la stessa figlioletta si mise a piangere", sì che l’importo stabilito dal giudice – a titolo di ristoro del pregiudizio di carattere morale cagionato alla p.o. – non può dirsi disancorato da specifiche risultanze fattuali.

Al rigetto del ricorso – il reato non è prescritto perchè, computati i periodi di sospensione, il relativo termine matura il 6.1.11 – segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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