Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 27-01-2011, n. 2808

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 28 marzo 2008, ha assolto perchè il fatto non sussiste G.A. dal reato di cui all’art. 590 c.p. contestatogli per avere cagionato lesioni personali guaribili in tre giorni a C.R. che urtava contro un cartello della segnaletica stradale installato dal condominio di cui il G. era amministratore a segnalazione del parcheggio condominiale; si era addebitato all’imputato di aver posizionato quel cartello ad un’altezza di mt. 1,60, inferiore a quella mt. 2,20 prevista dal codice della strada, fatto avvenuto l'(OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della parte civile, il quale lamenta inosservanza di legge per avere il Tribunale ritenuto che nell’area condominiale non sussistesse l’obbligo di rispettare l’altezza minima da terra di mt.

2,20, prescritta dal codice della strada; il ricorrente osserva che le norme del codice della strada valgono in qualunque strada, pubblica o privata, aperta all’uso pubblico, ed anche nel parcheggio del condominio in questione; spettava dunque al G., nella qualità di amministratore di quel condominio, intervenire per rimuovere il cartello non a norma di legge e fonte di pericolo; con un secondo motivo contesta che la propria condotta sia stata ritenuta interruttiva del nesso di causalità atteso che l’obbligo del pedone è guardare dove mette i piedi; impropriamente è stata richiamata la giurisprudenza in tema di insidia o trabbocchetto; con un terzo motivo lamenta che non è affatto vero che il C. percorreva tutti i giorni quella strada e che non si è tenuto conto del deficit visivo del C..
Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Va osservato che la sentenza impugnata pur motivando anche sul comportamento dell’amministratore del condominio ed escludendo in esso profili di colpa, ha aggiunto che, anche ammesso che lo si potesse ritenere colpevole, era comunque esclusa la sussistenza del nesso di causalità; in proposito ha osservato che l’incidente si è verificato intorno alle 11,00 del mattino, che il cartello era perfettamente visibile e che si trovava in un tratto di strada che il C. percorreva giornalmente; la situazione dei luoghi era dunque tale da risultare pienamente percepibile da parte di chi ben li conosceva, con interruzione del nesso di causalità. Tale valutazione risulta fondata sul logico apprezzamento delle circostanze di fatto accertate, e non merita censura; nessun cenno ha fatto il giudicante della circostanza che l’imputato presentasse un deficit visivo, nè risulta che la circostanza sia stata espressamente dedotta nelle sedi di merito, con la conseguente inammissibilità della prospettazione dedotta al riguardo in questa sede, essendo ben noto che questa Corte non è competente per l’accertamento dei fatti. Una volta escluso il nesso di causalità diventa superfluo l’esame delle censure attinenti la colpa.

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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