Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-11-2010) 27-01-2011, n. 2991

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, del 08.04.2004, di condanna di C.A. e Ca.Pa., per il reato di rapina aggravata, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 800,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e di condanna dello S., per lo stesso reato, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1500,00 di multa, ricorre la difesa degli imputati chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: C. e Ca.:

a) il vizio di motivazione della sentenza perchè, la ricostruzione dei fatti, compiuta dalla Corte di merito lascia permanere numerose perplessità sulla sequenza fattuale e sullo scopo degli accadimenti;

b) la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

S.:

a) apparenza, contraddittorietà, illogicità della motivazione non potendosi considerare univoco l’indizio delle chiamate telefoniche con l’apparecchio sottratto alla vittima;

b) l’illogicità della motivazione nella parte in cui considera priva di rilievo la discrasia tra le dichiarazioni dei coniugi e quelle del Pennone in ordine alla sottrazione della busta;

c) il vizio di motivazione in relazione alla motivazione con la quale si è respinta la richiesta di acquisire i verbali degli utenti che hanno chiamato l’utenza attribuita allo S.;

d) travisamento, motivazione apparente ed illogicità della motivazione che attribuisce rilevanza probatoria al riconoscimento effettuato dalla vittima F.R..
Motivi della decisione

Il ricorso di C. e Ca. è manifestamente infondato.

Infatti i ricorrenti si sono limitati a dedurre le censure che intendevano muovere ad alcuni punti della decisione, ritenuti non adeguatamente motivati, ma non hanno adempiuto all’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; i motivi inoltre sono formulati in termini problematici ed interlocutori, lasciando aperte molteplici interpretazioni delle effettive censure.

Conseguentemente i motivi di ricorso in questione difettano del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e). Per le stesse ragioni è infondato anche il ricorso di S..

Le doglianze avanzate dal ricorrente, infatti, mancano della specificità necessaria ad individuare i punti della motivazione del provvedimento che si assumono viziati da vizi propri della motivazione; la genericità dei motivi va ricondotta,anche, alla ripetitività di buona parte degli stessi in forma pedissequa ai motivi di impugnazione avanzati con l’appello ed inoltre, quando le doglianze sono più specifiche, hanno la caratteristica di essere versate in fatto ovvero di prospettare una valenza probatoria degli elementi probatori, alternativa rispetto a quella ritenuta dalla Corte territoriale. Così è per la chiamata telefonica di cui al n. 5 del ricorso;per il contatto tra Ca. e S. a distanza di qualche giorno dalla rapina di cui al punto 6; la pretesa illogicità che vi sarebbe sulla valenza da attribuire alle discrasie tra le dichiarazioni del Ca. e quelle del P. e al colpo inferto dai rapinatori al C. di cui al punto 8.

Al punto 9 il ricorrente si duole che la Corte territoriale, con motivazione illogica, non abbia concesso la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, che a parere del ricorrente è obbligatoria ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 2 quando la richiesta riguarda prove contrarie a quelle accusatorie ex art. 495 c.p.p., comma 2. Passa, poi, ad una disamina minuziosa delle considerazioni svolte dalla Corte sull’uso del cellulare ricondotto allo S., al solo fine di avvalorare un’altra impostazione al discorso probatorio che però non è legittima perchè sminuzza talmente l’argomento da farne perdere il significato unitario e la stessa riconducibilità al concetto di illogicità oltre che lo scopo per cui viene fatto il discorso critico. Infine il motivo di ricorso sviluppato al punto 10 è manifestamente infondato perchè fa riferimento alla motivazione del sentenza del Tribunale e non a quella della Corte territoriale. A ben vedere,il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di un asserito e generico vizio della motivazione della sentenza impugnata, tenta di ottenere una nuova pronuncia sul materiale probatorio che è alla base della decisione. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest’ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l’iter argomentativo seguito, delle ragioni che l’hanno indotto ad emettere il provvedimento.

Per le suesposte ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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