Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009
Regolamento per le forniture, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione e per la valutazione della congruita’ dei contratti nei quali sia parte l’Ufficio medesimo.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 18 marzo 2009)
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 1, primo comma, punto 3), lettere a) e c), e punto
4), lettere a) e b), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23
«Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalita’
istituzionali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001,
n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed
annuale della Regione (legge finanziaria 2001)»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e la contabilita’ generale dello
Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in
economia»;
Visto l’art. 4 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, che
disciplina le modalita’ di acquisto di beni e servizi da parte
dell’Amministrazione regionale per importi inferiori alla soglia di
rilievo comunitario, cosi’ come modificato dall’art. 3 della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 17;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 «Norme in materia
di programmazione finanziaria e contabilita’ regionale» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27
agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il proprio decreto 21 luglio 2004, n. 0243/Pres., con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste
ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Ufficio Stampa
della Presidenza regionale e per la valutazione della congruita’ dei
contratti nei quali sia parte l’ufficio medesimo», cosi’ come
successivamente modificato ed integrato con proprio decreto 23 maggio
2007, n. 0141/Pres.;
Visto il proprio decreto 5 giugno 2006, n. 0175/Pres., con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per l’acquisizione in economia
di beni e servizi da parte della Direzione generale e per la
valutazione della congruita’ sui contratti nei quali sia parte la
Direzione generale medesima»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n.
1580, con cui le competenze attribuite alla Direzione della
comunicazione della Direzione generale sono state assegnate
all’Ufficio Stampa della Presidenza della Regione;
Attesa la necessita’ di provvedere mediante un nuovo
provvedimento alla regolamentazione per l’acquisizione delle spese in
economia di pertinenza dell’Ufficio Stampa della Presidenza, anche in
conseguenza della riorganizzazione amministrativa;
Visto l’art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009,
n. 374;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento per le forniture, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte dell’Ufficio Stampa della
Presidenza della Regione e per la valutazione della congruita’ dei
contratti nei quali sia parte l’Ufficio medesimo», nel testo allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
TONDO
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0403&tmstp=1256888425038