Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Taranto rigettava le istanze avanzate con le forme dell’incidente d’esecuzione nell’interesse di D.G., volte: (1) alla declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 4.5.2005, irrevocabile il 7.4.2010, nei confronti del D.;
(2) al riconoscimento della continuazione tra il reato di cui all’art. 648-bis c.p. commesso in (OMISSIS), oggetto di detta pronunzia e il reato di cui all’art. 648 c.p., accertato il (OMISSIS), oggetto della sentenza di condanna in data 16.10.2001, irrevocabile il 2.1.2002. 2. Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata in relazione al rigetto di entrambe le richieste, denunziando mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Con riguardo alla prima questione sostiene che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto prevalente la rinunzia a comparire dell’imputato detenuto, effettuata alla matricola del carcere il 28 maggio 2005, rispetto alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore, recante la data del 24 maggio ma depositata il 28 maggio 2005, non potendosi escludere che il difensore avesse incontrato il suo assistito dopo che aveva rinunziato a comparire, con conseguente equivocità della effettiva volontà dell’imputato e necessità di escludere che potesse ritenersi semplicemente assente.
2.2. Con riferimento alla seconda lamenta: la erronea valutazione del lasso temporale intercorso tra i vari reati e la omessa considerazione, invece, della circostanza che la data del furto della vettura il cui riciclaggio era contestato nella seconda sentenza era prossimo alla data della ricettazione oggetto delle prima; la illogicità dell’affermazione che le condotte erano disomogenee posto che entrambi i reati si riferivano alla ricezione di autovetture o parti di esse, di provenienza furtiva.
Motivi della decisione
1. Osserva il Collegio che il ricorso è per ogni aspetto inammissibile.
2. Quanto alle censure rivolte alla motivazione che sorregge il rigetto dell’incidente d’esecuzione e con la quale il Tribunale ha fatto proprie le considerazioni della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivo, l’appello proposto dal difensore dell’imputato, non può che ripetersi quanto ha già tentato di spiegare il Tribunale: l’assunto difensivo che l’imputato era stato irritualmente dichiarato assente dovendo invece essere dichiarato contumace, oltre ad essere manifestamente infondato, non è riproponibile in sede d’esecuzione perchè attiene a questioni relative al procedimento di primo grado già affrontate e risolte, con effetto di giudicato, dapprima dalla Corte d’appello e quindi dalla Corte di cassazione con la sentenza (n. 16310 del 7.4.2010) che ha rigettato il ricorso avverso la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello (segnatamente affermando che la censura relativa al diritto dell’imputato di ricevere la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna a causa della erroneità della dichiarazione di assenza, doveva ritenersi infondata perchè:
"è in atti rituale rinuncia a comparire dell’imputato detenuto, per l’udienza del 4.5.2005, nè rileva la dichiarazione del difensore della volontà del proprio assistito di volere presenziare, per tale data, al giudizio innanzi al Tribunale di Fermo, avendo l’imputato personalmente comunicato al giudice detta rinuncia che, ex art. 123 e p.p. ha efficacia come se fosse ricevuta direttamente dall’autorità giudiziaria").
Insomma: la questione era stata affrontata e decisa nel giudizio di cognizione e non poteva essere riproposta al giudice di esecuzione.
3. Inammissibili sono pure le deduzioni relative al rigetto della richiesta di continuazione: generiche e tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti al fatto e all’apprezzamento dei dati sintomatici, rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e insindacabili in questa sede se oggetto, come nel caso in esame, di valutazione adeguata.
Il Tribunale ha difatti ineccepibilmente osservato che la considerevole distanza temporale tra i reati, oltre che la non omogeneità delle condotte, concernenti la ricettazione di parti di ricambio di autovetture la prima, la contraffazione di una vettura ceduta a terzi la seconda, impediva di ritenere, in assenza di diversi e specifici elementi di segno opposto, che i differenti fatti risalissero ad una medesima originaria risoluzione criminosa, lasciando piuttosto intravedere un’abitualità a commettere reati dello stesso tipo.
Mentre le tesi sostenute dal ricorrente, secondo cui si sarebbe dovuto valutare la data del furto della vettura o la analoga origine o destinazione dei beni, oltre ad essere generiche e prive di autosufficienza, costituiscono appunto questioni di fatto, che non possono essere prese in considerazione in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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