LEGGE 5 giugno 2012 , n. 88 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica….

….italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 149 del 28-6-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare
l’Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di
istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento
degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica
italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a
Caracas il 27 luglio 2007.

Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data all’Accordo di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 11 dell’Accordo
stesso.

Art. 3
Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.100
annui, ad anni alterni a decorrere dal 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della
ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente
legge e riferisce al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso
si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attivita’ di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell’ambito
del programma «Cooperazione in materia culturale» e, comunque, della
missione «L’Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Si
intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un
ammontare pari all’importo dello scostamento il limite di cui
all’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 5 giugno 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant’Agata, Ministro degli
affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4792):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 21
novembre 2011.
Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 20 dicembre 2011 con pareri delle commissioni I, V
e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l’11 e il 18
gennaio 2012.
Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2012.
Senato della Repubblica (atto n. 3107):
Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri emigrazione), in
sede referente, il 26 gennaio 2012 con pareri delle commissioni 1ª,
5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 31 gennaio
2012 ed il 17 aprile 2012.
Esaminato in aula ed approvato il 17 maggio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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