Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con ordinanza in data 29.09.2008 la Corte d’assise d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, di beni intestati a M.P.G. ed al suo nucleo familiare (la moglie C.T. ed i figli M.A., A.M. e V.).
Rilevava invero detta Corte la sussistenza di tutti i requisiti di legge: a) M.P.G. era stato condannato all’ergastolo per associazione per delinquere di stampo mafioso dal 1970 in poi, omicidio, estorsione, ricettazione ed altro; b) i redditi leciti del nucleo familiare erano molto modesti ed appena sufficienti, in relazione ai dati statistici medi, per la mera sopravvivenza; c) per i beni intestati ai predetti, pertanto, vi era evidente sproporzione rispetto ai redditi leciti e l’ingiustificato accumulo non aveva trovato alcuna spiegazione.
1.1 Con ordinanza in data 24.04.2009 la predetta Corte d’assise d’appello, confermata la validità della motivazione del provvedimento di sequestro, disponeva la confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies di tutti i beni già colpiti dal sequestro preventivo.
1.2 Con ordinanza in data 08.04.2010 la stessa Corte territoriale, in diversa composizione, decidendo sull’opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, proposta dai predetti componenti del gruppo familiare M., disponeva il dissequestro di tutti i beni in questione, così respingendo anche la richiesta dell’Accusa di loro confisca, rilevando come – in particolare in base a diversa valutazione degli introiti familiari – non sussistesse la sproporzione economica rilevata dalle precedenti Corti rispetto alle acquisizioni fatte dagli anni 1980 in poi.
2. Avverso tale ultima ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava il gravame deducendo violazione di legge anche per carenza assoluta di motivazione su alcuni elementi pur acquisiti, quali i tempi della commissione dei reati da parte di M.P.G., e gli introiti familiari quali risultanti dalle denunce dei redditi; i redditi reali percepiti in Germania erano inferiori a quelli ritenuti nell’impugnata ordinanza ed andavano depurati delle tasse e delle necessarie spese per il minimo vitale; la donazione di L. 5 milioni nel 1982 non era provata in modo documentale; per l’investimento del 1992 non potevano essere calcolati redditi percepiti negli anni successivi; mancanza di prove documentali anche per le altre deduzioni difensive.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.
4. In data 23.12.2010 la difesa depositava memoria di replica, riassuntiva delle proprie posizioni.
5. Il ricorso del Procuratore generale territoriale deve essere dichiarato inammissibile.
Deve rilevare, invero, questa Corte come il ricorso per Cassazione sia ammesso, in subiecta materia, solo per violazione di legge e quindi non per vizio di motivazione, nè per prospettata diversa valutazione nel merito dei fatti, inibita a questa Corte di legittimità. Il tutto per il combinato disposto della L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, e L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11.
Ne consegue che il vizio di motivazione potrebbe essere proposto solo nel caso, palesemente insussistente nella presente fattispecie, di motivazione apparente (che, come tale, si risolve in violazione di legge). Ed invero la Corte territoriale, nell’impugnato provvedimento, svolge argomentazioni in fatto su ogni punto delle questioni proposte (v. ff 2 e 3 dell’ordinanza 08.04.2010), esplicando valutazioni di certo opinabili, ma non censurabili in questa sede. La ricorrente parte pubblica, invero, denuncia in sostanza solo la diversa, e più ampia, valutazione dei cespiti leciti del gruppo familiare M. (in particolare contestando la considerazione di risparmi derivanti dall’attività lavorativa in Germania) e comunque propone diversa valutazione di ogni dato di causa, in relazione ai calcoli quanto agli apporti patrimoniali. In sostanza il ricorso contrasta l’accettazione come veridici, da parte della Corte territoriale, degli apporti documentali e soggettivi di difesa, aspetti che invece il P.G. ricorrente intende porre in discussione. Si tratta dunque, in definitiva, di un ricorso incentrato sulla deduzione di una diversa valutazione del materiale probatorio, refluente in vizio di motivazione incoerente, non deducibile perchè non attinente a motivazione che sia, anche solo in parte, apparente. Il ricorso, dunque, non può avere ingresso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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