Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-01-2011) 28-01-2011, n. 3133 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa il giorno 8.6.2010 la Corte d’assise di Napoli aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere proposta dall’imputato P.T., basata sull’assunto che, a seguito dell’intervento chirurgico di trapianto di cuore subito, le sue condizioni di salute e le sue esigenze di terapia riabilitativa altamente specializzata erano incompatibili con il regime carcerario.

Investito ex art. 310 c.p.p., dell’appello dell’imputato, il Tribunale di Napoli con il provvedimento in epigrafe, a parziale riforma del provvedimento impugnato, sostituiva, ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 4 – ter, la misura della custodia cautelare in carcere con la misura "degli arresti domiciliari, con scorta, piantonamento e con prescrizione di non comunicare con persone estranee al nucleo familiare, presso: 1) la Clinica (OMISSIS)" ovvero preso altra struttura sanitaria da individuarsi a cura del D.A.P., ove disponibile ad accogliere il detenuto.

A ragione delle decisione il Tribunale richiamava la relazione peritale redatta su incarico della Corte d’assise il 26.7.2010 successiva dunque al provvedimento impugnato dinanzi a Tribunale, secondo la quale, per lo meno per i sei mesi successivi al trapianto di cuore subito, le condizioni del P. erano incompatibili sia con il regime carcerario sia con il ricovero presso centri diagnostici penitenziari, e che aveva indicato le strutture ritenute idonee ad apprestare la terapia necessaria all’imputato. Osservava tuttavia il Tribunale che sussistevano esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, e della personalità del prevenuto, desumibile dai precedenti penali"; e siffatte esigenze imponevano che la detenzione carceraria fosse sostituita con gli arresti domiciliari presso una delle strutture indicate, con le cautele della scorta, del piantonamento e del divieto di comunicazione.

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore avvocato Vittorio Giaquinto, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 – ter, e art. 32 Cost., nonchè carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Lamenta in particolare la evidente contraddittorietà del provvedimento impugnato che, pur dando atto della estrema gravità delle condizioni di salute del P., aveva imposto una misura corredata da limitazioni e prescrizioni che in concreto impedivano al detenuto di godere delle cure indispensabili alla sua salvezza, così violando il suo diritto alla salute.

Nessun centro clinico, tanto meno quelli privati indicati dal Tribunale, erano difatti disponibili ad accogliere il detenuto sottoposto a scorta e a piantonamento, e proprio in conseguenza delle eccessive limitazioni imposte il P. era di fatto ancora ricoverato presso il (OMISSIS), nonostante fosse stato già acclarato che questa struttura, in condizioni igienico sanitarie pessime, non era in alcun modo idonea a praticare le cure indispensabili per la salvezza del ricorrente.

Il provvedimento impugnato era inoltre carente, illogico e contraddicono laddove aveva escluso l’insussistenza o l’affievolimento delle esigenze cautelari, tenuto conto: del gravissimo stato di salute in cui versava il ricorrente; della apoditticità del richiamo alla gravità dei fatti; della lontananza nel tempo dei fatti contestati e dei precedenti dell’imputato; della circostanza che il clan Prestieri risultava ormai smantellato e non più operativo, essendo i capi e gli affiliati tutti detenuti e collaboratori di giustizia. Il Tribunale non aveva inoltre considerato che la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, non opera, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, per le vicende successive alla applicazione della misura.
Motivi della decisione

1. Il ricorso appare, nei termini che si diranno, fondato.

Su identica situazione questa Corte ha già deciso, con sentenza in data 22 dicembre 2010, che concerneva lo stesso P. e che si riferiva ad altra ordinanza del Tribunale del riesame, relativa ad appello avverso diverso provvedimento del Giudice per le indagini preliminari ma nei contenuti sostanzialmente identica a quella in esame. E alle ragioni di tale decisione può farsi integrale richiamo.

2. Deve in questa sede dunque solo ripetersi, anzitutto, che secondo giurisprudenza consolidata e condivisa ""in tema di incompatibilità dello stato di salute dell’indagato con la detenzione in carcere, l’art. 275 c.p.p., comma 4 – bis, pone una presunzione "in bonam partem" che, ai sensi del successivo comma 4 – ter, può essere superata non in base all’art. 275 c.p.p., comma 3, nè con il generico riferimento alla negativa personalità dell’indagato, ma soltanto in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, risultanti da concreti, specifici e attuali elementi, altamente indicativi dell’esistenza di un’eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto" (in termini Sez. 1^, Sentenza n. 11965 del 13/2/2003, dep. il 13/3/2003, imp. Cerrito Rv. 224668, ed ancor prima, Sez. 1^, Sentenza n. 226 del 18/1/1995 dep. il 24/3/1995, imp. Vetrano, Rv.

200576)" (così già la sentenza 22.12.2010 citata).

Mentre l’ordinanza impugnata a tale principio non s’è attenuta perchè la motivazione che sostiene l’affermazione della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non soltanto si risolve in un riferimento assolutamente generico alla gravità dei fatti contestati – neppure indicati nella loro obiettiva consistenza e nella data di commissione – ed alla personalità del detenuto – desunta soltanto da precedenti penali dei quali parimenti viene omessa la specifica illustrazione -, ma soprattutto omette qualsivoglia valutazione circa l’eventuale incidenza delle gravi condizioni di salute rispetto all’attualità della capacità a delinquere del prevenuto, oggetto di specifica deduzione difensiva.

3. Sull’assunto, come detto non adeguatamente giustificato, della esistenza di eccezionali esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata ha quindi, richiamandosi alla disposizione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 – ter, imposto una misura che ha chiamato "arresti domiciliari", ma che corrisponde nella sostanza alla custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 275 c.p.p., comma 5 – quater, e art. 11 Ord. pen..

Anche nel caso in esame difatti – come nell’immediato precedente appena ricordato e nelle situazioni considerate da Sez. 6^, n. 440 del 2/2/1995, Paziente, Rv. 200764 e da Sez. 2^, n. 22441 del 28/3/2003, Zuccaro, Rv. 225537 – il Tribunale ha imposto all’indagato tali e tante limitazioni (la scorta, il piantonamento, il divieto di colloquio con persone estranee al suo nucleo familiare), che le stesse, incidendo per accumulo sul livello di restrizioni, finiscono per modificare la qualità e i connotati della stessa misura, così snaturandola fino a renderla in concreto diversa da quella disciplinata dal legislatore sotto il nome di "arresti domiciliari" e assimilabile invece alla custodia in carcere con ricovero in strutture sanitarie extramurali ai sensi dell’art. 11 ord. pen..

La concreta possibilità della allocazione del detenuto in luoghi di cura realmente adeguati alle sue esigenze di salute, non può per altro considerarsi come meramente eventuale o da affidarsi ad una più o meno tempestiva iniziativa dell’Amministrazione, ma costituisce parte integrante del provvedimento giurisdizionale che decide della compatibilità o incompatibilità con il regime carcerario, e incide sulla completezza del giudizio che deve essere formulato in relazione alla esistenza di un pericolo quoad vitam o quoad valetudinem comunque rientrante nell’ambito della tutela assicurata dall’art. 27 Cost., comma 3, da porre alla base del diniego o della concessione di forme gradate di restrizione, (così già C. cost. n. 134 del 1984). In aderenza ai dettami dell’art. 32 Coat. e art. 27 Cost., comma 3, e agli arresti della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell’art. 3 della Convenzione Edu (tra molte: Jalloh c. Germania ric. n. 54810/00; Coppola c. Italia, n. 50550/06), la valutazione in punto di incompatibilità tra regime detentivo carcerario e condizioni di salute del recluso, ovvero di verificazione della possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, va di conseguenza effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione, e implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici che potrebbero essere posti a disposizione del detenuto, a seconda del regime astrattamente impostogli, ma altresì di effettivo accesso alle cure praticabili e di concreta adeguatezza delle stesse (cfr. da ultimo altresì Sez. 6^, n. 34433 del 15.7.2010, Forastefano, e ivi citate).

3. S’impone di conseguenza l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al medesimo Tribunale di Napoli perchè proceda a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunziati ed ovviando alle lacune e alle contraddizioni segnalate dando, delle scelte operate, ragione compiuta e coerente con gli istituti sostanzialmente applicati.

Non si dispone la comunicazione di copia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter perchè il ricorrente risulta già ammesso, sia pure solo formalmente, agli arresti domiciliari.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale dì Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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