Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 28-01-2011, n. 3076 Violenza sessuale di gruppo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Milano – con ordinanza dell’8.4.2010 – rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di R.L. avverso il provvedimento 24.3.2010 con il quale il G.I.P. di quel Tribunale aveva applicato all’indagato la misura cautelare personale della custodia in carcere per i reati di cui all’art. 317 c.p. e art. 61 c.p., n. 5; art. 609 octies c.p., e art. 61 c.p., nn. 5 e 9, (violenza sessuale di gruppo in danno di una prostituta di origine russa, per avere, quale maresciallo della Guardia di Finanza, durante l’espletamento del servizio d’istituto insieme ad altri due finanzieri, preteso di avere ed avuto un rapporto sessuale senza pagamento del corrispettivo, consumato all’interno dell’autovettura militare, minacciando implicitamente la donna che, in caso di rifiuto, sarebbe stata portata in caserma per accertamenti).

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il R., il quale ha eccepito violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

I ricorso deve essere rigettato, poichè infondato.

1. Infondate sono le doglianze di insussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza" che l’art. 273 c.p.p., comma 1 pone quale condizione generale per l’applicazione di misure cautelari personali.

Deve ricordarsi, in proposito, che il concetto di "gravità degli indizi", posto dalla norma richiamata – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – postula un’obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti i quali, nel loro complesso, devono consentire di pervenire logicamente ad un giudizio che, senza raggiungere il grado di certezza richiesto per un’affermazione di condanna, sia di alta probabilità dell’esistenza del reato e della sua attribuibilità all’indagato.

In coerenza con tale postulato, nella fattispecie in esame sono stati anzitutto indicati gli elementi di fatto da cui gli indizi sono stati desunti accuse della prostituta; riconoscimento fotografico da parte della stessa; accertamenti tecnici su sei auto di istituto in uso agli indagati durante i servizi notturni, che avevano portato al rinvenimento, su tutte, di tracce di materiale biologico, liquido seminale e formazioni pilifere appartenenti al genotipo femminile.

Tali indizi, poi, sono stati valutati dal Tribunale nella loro essenza ed è stato logicamente argomentato che:

– la parte offesa ha reso dichiarazioni accusatorie in tre circostanze, iniziando con affermazioni reticenti per poi narrare i fatti in modo specifico.

Essa ha spiegato la ragione della reticenza iniziale, assumendo che "non voleva essere coinvolta in indagini di polizia" e tale assunto appare credibile e genuino allorchè si tenga conto della posizione della donna, irregolare in Italia e dedita alla prostituzione;

– l’attendibilità di quanto riferito trova convalida anche nel fatto che la donna non ha formulato accuse indiscriminate e generiche nei confronti dei militari della Guardia di Finanza che in più occasioni la avevano controllata, ma ha ben distinto coloro con cui aveva consumato rapporti sessuali da coloro con cui, invece, non aveva avuto rapporti siffatti;

– la ricognizione fotografica dell’indagato è avvenuta senza incertezze; mentre la corrispondenza tra le caratteristiche fisiche riferite dalla donna e quelle effettive del R. potrà essere verificata nel prosieguo delle indagini mediante ricognizione personale;

– il ricorrente ha negato di avere mai effettuato controlli nella zona dove "lavorava" la parte lesa, ma il finanziere Ri. (a sua volta arrestato per violenza sessuale in danno di altra prostituta) ha dichiarato che ben poteva avvenire, ed era avvenuto, che una pattuglia uscisse dalla zona assegnata nel turno di servizio;

– le circostanze che la difesa ha addotto a discarico non smentiscono l’accusa, valendo soltanto a dimostrare che l’indagato non ha partecipato ad analoghi episodi delittuosi perpetrati da altri e diversi militari, ovvero ha tenuto un comportamento corretto in occasione di altri servizi di pattuglia.

Con deduzioni coerenti, quindi, è stato formulato un conclusivo giudizio di conferma dell’impianto accusatorio, in quanto gli elementi sottoposti alla verifica del Tribunale rendono altamente plausibile – allo stato – l’identificazione dell’indagato quale autore delle condotte delittuose a lui ascritte e non risultano inficiate, con connotazioni di evidenza, da altri elementi processuali.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario ove il R. è detenuto, per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 311 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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