Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
. Di Bonaventura Massimo, anche in sostituzione dell’Avv. Bellabarba M..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 12 novembre 2009 il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, confermando in sede di appello la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto V.M. responsabile del delitto di minaccia in danno di B.E. e M.S., per aver loro rivolto la frase "ve la farò pagare", riferendosi ai lavori da essi intrapresi sulla tettoia sovrastante i posti auto, pertinenze di una palazzina in comproprietà; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
La prova del commesso reato è stata ravvisata nelle concordi dichiarazioni delle persone offese, ivi compreso il non querelante M.G.: dichiarazioni giudicate credibili in relazione al contesto concreto e alla finalità perseguita dal V., di dissuadere gli interlocutori dal proseguire nell’opera intrapresa.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso riproduce ampi stralci delle deposizioni testimoniali raccolte in sede dibattimentale, sostenendo conclusivamente che la frase "ve la farò pagare" non costituisce minaccia, in quanto priva di valenza intimidatoria.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Nella parte in cui il ricorrente, attraverso la riproduzione di parti del testimoniale, pretende di indurre la Corte di Cassazione a una rinnovata valutazione del materiale probatorio, il gravame eccede i limiti tracciati dall’art. 606 c.p.p., invadendo la sfera del merito.
Al riguardo non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, al giudice di legittimità resta preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006 n. 12634).
Nella parte in cui s’indirizza a contestare il carattere minaccioso della frase "ve la farò pagare", il gravame è manifestamente infondato. Innegabile è, infatti, la portata intimidatoria dell’espressione adottata, nella quale non è dato cogliere alcun riferimento all’intenzione di assumere iniziative sul terreno giudiziario, mentre e di tutta evidenza l’intento di prospettare agli interlocutori la causazione di un male, da essi indubitabilmente inteso come ingiusto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
Spetta alle parti civili la rifusione delle spese di difesa da esse sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in complessivi Euro 2.000,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese di parte civile che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
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