Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 7-10-1987 E., G., M., A. ed Fe.Ar. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma S. e F.C. esponendo che al loro comune padre Fe.Al., deceduto nel (OMISSIS), erano succeduti "ex lege" gli undici figli e, per l’usufrutto di un terzo, il coniuge superstite C.G., e assumendo che i convenuti detenevano l’immobile sito in (OMISSIS), non corrispondendo nulla agli altri eredi e non provvedendo al rendiconto; gli attori chiedevano pertanto la divisione ereditaria, anche con eventuale vendita del suddetto cespite, previa liquidazione dell’usufrutto e sistemazione della madre.
I convenuti costituendosi in giudizio rilevavano preliminarmente che doveva essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti e dodici i figli di Fe.Al. e con la vedova usufruttuaria;
nel merito, pur non opponendosi alla divisione, chiedevano che si tenesse conto del lavoro e dei miglioramenti apportati al terreno ed alla casa.
Integrato il contraddittorio il nuovo procuratore dei convenuti, costituendosi, eccepiva la prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte degli attori nonchè di Gi., An., T. e F.M., rimasti contumaci, al pari della C. e di R. e F.M.G., eredi di N. deceduto.
Il Tribunale adito con sentenza del 26-5-1999 accertava e dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità sia degli attori che dei convenuti nei cui confronti era stata eccepita.
Proposta impugnazione da parte di F.G. cui resistevano S. e F.C., la Corte di Appello di Roma con sentenza del 27-4-2004 ha rigettato il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza F.G. ha proposto un ricorso articolato in cinque motivi cui S. e F. C. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Il Collegio rileva in via preliminare che nella presente controversia, avente ad oggetto un giudizio di divisione ereditaria con conseguente litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi, dopo che nel giudizio di primo grado era stato integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i figli di Fe.
A., al giudizio di secondo grado, come al presente giudizio, hanno partecipato soltanto F.G., F.S. e F.C..
Pertanto pronunciando sul ricorso, dovendosi procedere all’integrazione del contraddittorio tra tutti i coeredi nel giudizio di appello, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio,ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
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