Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 31-01-2011, n. 3399 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.A. ricorre per cassazione contro la sentenza 7 novembre 2010 con la quale la Corte di appello di Salerno confermava la decisione 12 aprile 2010 del Tribunale di Nocera Inferiore che, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato il ricorrente per il reato di maltrattamenti in danno del coniuge C.P. e di violazione di domicilio consumata sempre in danno della C. Il F. lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità che sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni della C. e senza il necessario approfondimento sulla effettiva condotta addebitata, non riconducibile, per l’episodicità dei fatti,nell’ipotesi di reato di cui all’art. 572 c.p.: farebbe, infatti, difetto un sufficiente assetto dimostrativo in grado di ricollegare l’ultimo episodio contestato (quello che ha dato vita, cioè, all’imputazione di violazione di domicilio) ai fatti pregressi, inquadrabili in una condotta permanente.

Il ricorso è inammissibile.

Ci si trova, infatti, in presenza della richiesta di una nuova valutazione delle prove – per di più formulata con elusione del necessario requisito della specificità – avendo il giudice a quo ampiamente argomentato in punto di responsabilità, demolendo ciascuna delle censure proposte nell’atto di appello, incentrate, ancora una volta, sulla pretesa occasionalità delle condotte.

E’ ius reception nella giurisprudenza di questa Corte che le ricostruzioni alternative, al pari delle censure sulla selezione e la interpretazione del materiale probatorio, non possono essere configurate come denunce attinenti alla motivazione allorchè la stessa sia, nei suoi contenuti fondamentali, coerente e plausibile.

In presenza di una corretta ricostruzione della vicenda, in questa sede non è ammessa incursione alcuna nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi valutativa dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di scrutinare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr., ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Petrella).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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