Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.
7.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 291/1
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell’articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni
di tali regolamentazioni che permettono di derogare al
principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa
o misura di effetto equivalente con le sole misure previste
da tali regolamentazioni,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del
20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime
comune applicabile alle esportazioni ( 1 ), è stato modificato
in modo sostanziale e a più riprese ( 2 ). A fini di
razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione
di tale regolamento.
(2) La politica commerciale comune dovrebbe essere basata
su principi uniformi, tra l’altro per quanto riguarda
l’esportazione.
(3) È quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile
alle esportazioni della Comunità.
(4) In tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente
liberalizzate. In tali condizioni è possibile prendere
in considerazione, sul piano comunitario, il principio
secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non
sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte
salve le deroghe previste dal presente regolamento e le
misure che gli Stati membri possono adottare conformemente
al trattato.
(5) La Commissione dovrebbe essere informata quando, a
seguito di un’eccezionale evoluzione del mercato, uno
Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure
di salvaguardia.
(6) È essenziale, a livello comunitario e in seno a un comitato
consultivo, segnatamente sulla base delle suddette
informazioni, procedere all’esame delle condizioni delle
esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi
della situazione economica e commerciale nonché, ove
occorra, delle misure da adottare.
(7) Può essere necessario esercitare un controllo di talune
esportazioni o istituire, a titolo di precauzione, misure
conservative, intese a far fronte a pratiche imprevedibili.
Le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la
Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste
ultime misure, senza pregiudicare l’ulteriore atteggiamento
del Consiglio, cui spetta di decidere la politica
conforme agli interessi della Comunità.
(8) Le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi
della Comunità dovrebbero essere adottate nel rispetto
degli obblighi internazionali esistenti.
(9) È opportuno che gli Stati membri possano, a determinate
condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di
salvaguardia.
(10) È auspicabile che, durante il periodo di applicazione delle
misure di salvaguardia, possano aver luogo consultazioni,
al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se
sussistono le condizioni della loro applicazione.
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( 1 ) GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25.
( 2 ) Cfr. allegato II.
(11) Sembra necessario consentire agli Stati membri che sono
vincolati da impegni internazionali che stabiliscano, in
caso di difficoltà di approvvigionamento reali o potenziali,
un meccanismo di ripartizione di prodotti petroliferi
tra le parti contraenti, di adempiere agli obblighi
suddetti nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni
comunitarie prese al medesimo scopo. Tale autorizzazione
dovrebbe essere applicata, fino all’adozione, da
parte del Consiglio, di misure appropriate consecutive
agli impegni assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati
membri.
(12) Il presente regolamento dovrebbe contemplare tutti i prodotti,
sia industriali che agricoli. Esso dovrebbe essere
applicato in modo complementare con le regolamentazioni
relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli
nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a
sensi dell’articolo 308 del trattato, applicabili alle merci
risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Conviene
tuttavia evitare che le disposizioni del presente
regolamento costituiscano un doppione di quelle delle
suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole
di salvaguardia in essi previste,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPIO FONDAMENTALE
Articolo 1
Le esportazioni della Comunità europea verso i paesi terzi sono
libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad
eccezione di quelle applicate conformemente alle disposizioni
del presente regolamento.
CAPO II
PROCEDURA COMUNITARIA DI INFORMAZIONE E DI
CONSULTAZIONE
Articolo 2
Quando uno Stato membro, a seguito di un’eccezionale evoluzione
del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure
di salvaguardia ai sensi del capo III, ne dà comunicazione
alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati
membri.
Articolo 3
1. Le consultazioni possono essere avviate in ogni momento,
sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della
Commissione.
2. Le consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno
lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione,
della comunicazione di cui all’articolo 2 e comunque
prima di instaurare qualsiasi misura a norma degli articoli 5,
6 e 7.
Articolo 4
1. Le consultazioni si effettuano in seno a un comitato consultivo,
in prosieguo denominato «il comitato», composto di
rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante
della Commissione.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente;
questi comunica tempestivamente agli Stati membri ogni utile
elemento di informazione.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
a) sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione,
nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale
per il prodotto in causa;
b) se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.
Articolo 5
La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle dati
statistici sull’evoluzione del mercato di un determinato prodotto,
al fine di determinarne la situazione economica e commerciale
e di controllarne a tal fine le esportazioni, conformemente
alle legislazioni nazionali e secondo modalità da essa
indicate. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
per dar seguito alle domande della Commissione e le comunicano
i dati richiesti. La Commissione ne informa gli altri Stati
membri.
CAPO III
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 6
1. Al fine di prevenire una situazione critica dovuta a una
penuria di prodotti essenziali o al fine di porvi rimedio e
quando gli interessi della Comunità richiedono un azione immediata,
la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di
propria iniziativa e tenendo conto della natura dei prodotti e
delle altre particolarità delle transazioni in causa, può subordinare
l’esportazione di un prodotto alla presentazione di un’autorizzazione
di esportazione da concedere secondo le modalità e
nei limiti che essa definisce in attesa dell’ulteriore decisione del
Consiglio in base all’articolo 7.
2. Le misure adottate vengono comunicate al Consiglio e agli
Stati membri; esse sono di immediata applicazione.
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3. Le misure possono essere limitate a talune destinazioni e
alle esportazioni di talune regioni della Comunità. Esse non
riguardano i prodotti già avviati verso la frontiera della Comunità.
4. Quando l’azione della Commissione è stata chiesta da uno
Stato membro, la Commissione adotta una decisione entro un
termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal
ricevimento della domanda. Se la Commissione non dà seguito
a tale domanda, essa comunica senza indugio questa decisione
al Consiglio, che può adottare, a maggioranza qualificata, una
decisione diversa.
5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio le misure
adottate entro un termine di dodici giorni lavorativi successivi
alla loro comunicazione agli Stati membri. Il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione
diversa.
6. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1,
la Commissione propone al Consiglio, entro i dodici giorni
lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore della misura da
essa adottata, le misure appropriate a norma dell’articolo 7. Se
il Consiglio non si pronuncia su tale proposta entro sei settimane
dall’entrata in vigore della misura adottata dalla Commissione,
la misura stessa è abrogata.
Articolo 7
1. Quando lo esigano gli interessi della Comunità, il Consiglio,
che delibera su proposta della Commissione a maggioranza
qualificata, può adottare le misure appropriate:
a) per prevenire una situazione critica dovuta a una penuria di
prodotti essenziali e per porvi rimedio;
b) per permettere l’esecuzione degli impegni internazionali contratti
dalla Comunità o da tutti i suoi Stati membri, segnatamente
in materia di commercio di prodotti di base.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a
determinate destinazioni e alle esportazioni da determinate regioni
della Comunità. Esse non interessano i prodotti avviati
verso la frontiera della Comunità.
3. Quando sono instaurate restrizioni quantitative all’esportazione,
si tiene conto in particolare:
a) da un lato, del volume dei contratti stipulati a condizioni
normali prima dell’entrata in vigore di una misura di salvaguardia
a norma del presente capo, e che lo Stato membro
interessato ha notificato alla Commissione conformemente
alle sue disposizioni interne;
b) dall’altro, del fatto che la realizzazione dello scopo perseguito
con l’instaurazione delle restrizioni quantitative non
deve essere compromessa.
Articolo 8
1. Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli
articoli 6 e 7 si procede in seno al comitato, su richiesta di uno
Stato membro o su iniziativa della Commissione, a consultazioni
allo scopo di:
a) esaminare gli effetti delle misure precitate;
b) verificare se sussistono le condizioni per l’applicazione delle
misure in parola.
2. Quando la Commissione ritiene necessaria l’abrogazione o
la modifica delle misure di cui agli articoli 6 e 7:
a) sempreché il Consiglio non abbia deliberato sulle misure
della Commissione, questa le modifica o le abroga senza
indugio e ne riferisce immediatamente al Consiglio;
b) negli altri casi essa propone al Consiglio l’abrogazione o la
modifica delle misure da esso adottate. Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata.
CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 9
Per i prodotti di cui all’allegato I fino all’adozione, da parte del
Consiglio, delle misure idonee derivanti dagli impegni internazionali
assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri, questi
sono autorizzati ad applicare, fatte salve le regole adottate in
materia dalla Comunità, i meccanismi di crisi relativi ad un
obbligo di ripartizione nei confronti dei paesi terzi, conformemente
agli impegni internazionali da essi assunti anteriormente
all’entrata in vigore del presente regolamento.
Gli Stati membri informano la Commissione delle misure che
intendono adottare. Le misure adottate sono comunicate dalla
Commissione al Consiglio e agli altri Stati membri.
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Articolo 10
Fatte salve altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento
non osta all’adozione o all’applicazione, da parte degli
Stati membri, di restrizioni quantitative all’esportazione giustificate
da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e
degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela
della proprietà industriale e commerciale.
Articolo 11
Il presente regolamento non osta all’applicazione delle regolamentazioni
relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli
nonché di regolamentazioni specifiche adottate ai sensi
dell’articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla
trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in modo
complementare.
Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 non sono applicabili a
quei prodotti soggetti a tali regolamentazioni, per i quali il
regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la
possibilità di applicare restrizioni quantitative all’esportazione.
Le disposizioni dell’articolo 5 non sono applicabili a quei prodotti
soggetti a tali regolamentazioni per i quali il regime comunitario
degli scambi con i paesi terzi prevede l’esibizione di
un certificato o di un altro titolo di esportazione.
Articolo 12
Il regolamento (CEE) n. 2603/69, come modificato dagli atti di
cui all’allegato II, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente
regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza
contenuta nell’allegato III.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:0001:0007:IT:PDF