Cassazione Civile n.22162/09 ( Licenziamento lecito per una condotta scorretta e reiterata )

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel primo motivo del ricorso principale il No. denunzia la violazione e falsa applicazione
di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali in relazione all’articolo 2697
c.c. ed alla Legge n. 604 del 1966, articolo 5.
Contesta la ricostruzione del giudice d’appello, secondo cui la seconda contestazione
dell’errata indicazione degli orari di lavoro sarebbe piu’ grave della prima, e
giustificherebbe il licenziamento e ribadisce piuttosto la correttezza della ricostruzione
effettuata dal giudice di primo grado.
Ricorda, a questo proposito, che la sentenza di primo grado aveva sottolineato che la
societa’ non aveva dimostrato, ne’ chiesto di dimostrare, la data di acquisizione dei tabulati
autostradali, e percio’ non poteva invocare una conoscenza soltanto successiva dei fatti
relativi alla seconda contestazione, e lamenta che, pur in mancanza di prove, il giudice
d’appello abbia ricostruito la circostanza sulla base di presunzioni.
2. Nel secondo motivo il ricorrente principale lamenta l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Secondo il ricorrente costituiva fatto controverso e decisivo la circostanza che la Un.
avesse ricevuto i tabulati successivamente al 5 febbraio 2005 (data della prima
contestazione) ed ancora successivamente al 18 febbraio 2005 (data di irrogazione della
prima sanzione).
Ne’ poteva ritenersi sussistente – cosi’ come ritenuto dalla Corte d’Appello – una pervicace
ed intenzionale volonta di eludere l’obbligo, che avrebbe presupposto che il No. avesse
continuato intenzionalmente a non indicare con esattezza gli orari di entrata e di uscita
dall’Autostrada nonostante tale comportamento gli fosse gia’ stato contestato.
3. Nel terzo motivo lo stesso No. denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su punti decisivi ai fini della risoluzione della controversia.
Lamenta, in particolare, che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto le giustificazioni
date dal lavoratore alla prima ed alla seconda contestazione, neppure per disattenderle.
Nel quarto lamenta nuovamente l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di
un fatto controverso e decisivo per il giudizio, contestando l’esattezza dell’affermazione,
contenuta nella sentenza, secondo cui il lavoratore non aveva eccepito nulla sulla
illegittimita’ della duplicazione di una sanzione per il medesimo fatto.
Nel quinto motivo il ricorrente principale ripropone ancora una volta lo stesso vizio (di
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo
per il giudizio) in quanto era stato omesso ogni esame delle argomentazioni relative
all’insussistenza della recidiva.
Ribadisce a questo proposito che la recidiva sussiste soltanto quando il lavoratore, gia’
sottoposto a sanzione, ripeta lo stesso comportamento o un comportamento analogo
successivamente ad una precedente azione contestata e sanzionata.
Infine, nel sesto motivo il ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 151 c.p.c., comma 1.
Lamenta, a questo proposito, che il giudice di appello non abbia accolto la richiesta
istruttoria del No. di disporre la produzione in giudizio dei rapporti giornalieri dei tabulati
dell’Autostrada, nonostante che – a parere del ricorrente – la loro acquisizione fosse
decisiva per la definizione del giudizio.
4. Come risulta dalla lettura del testo, a rigore la ricorrente incidentale ha inteso proporre
congiuntamente due distinti profili di impugnazione, prima un ricorso incidentale
condizionato e poi un ricorso incidentale ulteriormente condizionato.
Nel primo motivo del ricorso incidentale la societa’ deduce la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 2119 c.c. e della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, per ritenuta
tardivita’, ed, infine, l’omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un
punto controverso e decisivo per il giudizio, quello appunto della tardivita’ delle
contestazioni relative alle negligenze del ricorrente nello svolgimento delle proprie
mansioni.
Si doveva, infatti, tenere conto del tempo occorrente al datore di lavoro per lo svolgimento
delle indagini necessarie all’accertamento di fatti cosi’ complessi.
Nel successivo motivo la Coop. Firenze lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 2119 c.c., anche con riferimento all’articolo 2104 c.c., e ad alcune norme
contrattuali collettive, e l’omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su
un punto controverso e decisivo per il giudizio. Sottolinea in proposito la gravita’ dei fatti
addebitati al No. e non presi in considerazione dal giudice, che aveva ritenuto che
avessero un rilievo modesto.
5. Infine, nell’unico motivo del ricorso incidentale ulteriormente condizionato la societa’ Un.
Fi. deduce l’omesso esame, in quanto assorbita dalla statuizione principale, della
questione relativa alla eventuale conversione del tipo di licenziamento attuato, con
conseguente violazione e falsa applicazione del criterio di congruita’ di cui all’articolo 2106
c.c., in considerazione della operativita’, in alternativa ad una declaratoria di mancanza di
giusta causa, della fattispecie del giustificato motivo ai sensi della Legge 15 luglio 1966, n.
604, articolo 3.
La ricorrente incidentale chiede, percio’, che, nel caso si ritenga che non sussistano i
requisiti della giusta causa, venga presa in esame la domanda subordinata di conversione
del provvedimento adottato in giustificato motivo di recesso, con conseguente convalida,
in ogni caso, della estinzione del rapporto di lavoro.
A parere della ricorrente incidentale, l’elemento di distinzione tra le due forme di recesso
risiedeva essenzialmente nella rilevanza dell’intenzionalita’ della condotta.
Il recesso con preavviso trovava applicazione anche in presenza di un comportamento
meramente colposo, e, sempre a parere della ricorrente, nel comportamento del No. , che
svolgeva mansioni di Category Manager, erano ravvisatali gravi negligenze e
trascuratezze nello svolgimento delle mansioni assegnate.
6. Preliminarmente i due ricorsi, quello principale e quello incidentale, diretti contro la
medesima sentenza, debbono essere riuniti obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 335
c.p.c..
7. Il ricorso principale non e’ fondato e non puo’ trovare accoglimento.
Una parte delle censure proposte sono inammissibili perche’ non concernono questioni di
diritto, ma mere questioni di fatto, non suscettibili di un nuovo esame in questa sede di
legittimita’.
Questo vale, in particolare, per il terzo motivo dell’impugnazione principale, relativo al fatto
che la sentenza non abbia tenuto conto delle giustificazioni del lavoratore alla prima ed
alla seconda contestazione.
La sentenza, in realta’, non era tenuta a motivare specificamente anche su di esse, una
volta che, come nel caso di specie, non fosse necessario nel percorso motivazionale posto
a base della decisione adottata.
Altrettanto vale per il quarto motivo, con cui il ricorrente principale si duole
dell’affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui non avrebbe eccepito nulla alla
contestazione relativa agli orari.
In realta’, come risulta implicitamente dalla stessa motivazione, la sentenza ha ritenuto che
le risposte fornite su questo punto dal No. avessero carattere meramente apparente, ma
fossero prive di contenuto sostanziale.
Anche questa e’ una questione di fatto, che di per se non puo’ essere oggetto di un nuovo
esame.
Si risolve in una questione di fatto, collegata alle due appena esaminate, e peraltro
collegata ad esse, anche la censura proposta nel settimo capitolo, sulla mancata
motivazione del rigetto di una richiesta istruttoria del No. .
In realta’, come pure risulta implicitamente dalla motivazione, la Corte d’Appello ha ritenuto
che quella produzione non fosse necessaria, e non era tenuta a motivare in modo
specifico sul punto.
7. Gli altri motivi dell’impugnazione principale, il primo, il secondo, il quinto ed il sesto,
sono strettamente connessi e debbono essere esaminati congiuntamente.
In sostanza, infatti, ruotano tutti intorno a quello che e’ stato (almeno in questa fase) il
punto centrale della controversia, costituito dall’esistenza, o meno, di una duplicazione, e
soprattutto di una recidiva, nella seconda contestazione rispetto alla prima.
La Corte d’Appello riconosce che in proposito il No. deduce un dato oggettivo, perche’ sul
piano cronologico effettivamente tutti gli episodi oggetto sia della prima che della seconda
contestazione si erano gia’ verificati al momento della prima contestazione; al No. , infatti,
e’ stato contestato, una prima volta, il 5 febbraio 2005 di avere falsamente esposto i propri
orari di entrata e di uscita, per ragioni di lavoro, dai caselli autostradali, nel periodo dal 16
novembre al 18 dicembre 2004, e, successivamente, il 5 marzo 2005, di averlo fatto anche
per quelli relativi al successivo periodo dal 31 dicembre 2004 al 22 gennaio 2005.
La Corte d’Appello ha ritenuto, pero’, che non sussistesse duplicazione di contestazione
perche’ si doveva tener conto anche dei tempi necessari al datore di lavoro per entrare in
possesso dei tabulati con l’indicazione dei passaggi autostradali relativi ai diversi periodi di
riferimento, e per elaborare i dati relativi; si doveva ritenere, infatti, che i tabulati relativi al
gennaio 2005 fossero pervenuti in azienda solo nel febbraio dello stesso anno, e che
occorresse qualche giorno ancora per elaborare i dati che risultavano da essi,
confrontandoli con le dichiarazioni del No. , e per adottare la decisione.
Questa motivazione appare del tutto corretta.
Come giustamente ritenuto dalla sentenza, l’esistenza, in una situazione di questo tipo, di
tempi tecnici tra il momento in cui erano avvenuti i singoli fatti (i singoli passaggi ai caselli
autostradali) che, valutati nel loro complesso, costituivano l’oggetto della contestazione, ed
il momento in cui l’azienda ne era venuta a conoscenza, la necessita’ di ulteriori tempi
tecnici per confrontare i dati con quelli risultanti dai rapporti dell’interessato e per adottare
una decisione all’interno di una struttura societaria, come quella della Coop Firenze, ed,
infine, il fatto che questi tempi tecnici nel loro complesso giustificassero una dilazione,
relativamente breve, dal 22 gennaio al 5 marzo del medesimo anno, rientra nella logica e
nella comune esperienza, senza che vi fosse necessita’ di una specifica indagine
istruttoria su questi punti. La motivazione, percio’, chiarisce adeguatamente e
razionalmente le ragioni per cui il giudice ha ritenuto che non sussistesse una forma di
duplicazione di una medesima contestazione, ne’ questa motivazione appare scalfita dalle
argomentazioni contrarie del ricorrente.
8. Rimane, ed e’ logicamente diverso, il problema dell’esistenza o meno di una recidiva da
parte lavoratore.
La recidiva propriamente e’ quella disciplinata agli effetti penali dall’articolo 99 c.p., che
dispone, al comma 1, che chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commetta
un altro possa essere sottoposto ad aumento fino ad un sesto
della pena da infliggere per il nuovo reato, ed, al comma successivo, che l’aumento possa
raggiungere il terzo in alcuni casi, ed in particolare – per quanto ora interessa –

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