Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Nel 1993, M.A. rivendette i diritti che gli spettavano su di un terreno sul quale insisteva un fabbricato che era stato costruito senza licenza edilizia prima del suo acquisto. L’Ufficio delle Imposte Dirette ritenne che con la rivendita, effettuata dopo aver provveduto alla sanatoria, il M. avesse realizzato una plusvalenza tassabile ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. a), ed accertò corrispondenti maggiori imposte Irpef, Ilor e S.S.N.. Il M. impugnò l’avviso sostenendo che la norma invocata non era applicabile, perchè egli non aveva effettuato alcuna opera per rendere edificabile il terreno, essendosi limitato ad assolvere all’onere della sanatoria relativa ad una costruzione già esistente. Le commissioni di merito hanno accolto la tesi del contribuente. L’agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con un motivo di violazione di legge. Parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, nella formulazione applicabile ratione temporis, recita: "Sono redditi diversi … le plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici…". La CTR ha osservato che "nella specie non c’è stata l’esecuzione da parte del ricorrente della costruzione abusiva, anche se per contratto ha pagato gli oneri derivanti dalla sanatoria. L’Ufficio sostiene che il ricorrente ha eseguito "spese intese a rendere edificabili i terreni", ma di queste non si da alcuna prova o documentazione.
L’Ufficio sostiene che le pratiche intese a formalizzare la proprietà in nome del ricorrente legittimano la pretesa fiscale. Il Collegio non ravvisa in questo fatto un collegamento con l’art. 81, inteso alla realizzazione di una plusvalenza, ma vede in esso solo un obbligo contrattuale e logico da perseguire".
Col ricorso per cassazione (che deduce violazione dell’art. 81, comma 1, lett. a citato) si sostiene che il pagamento della oblazione effettuato dal contribuente allo scopo di ottenere la sanatoria dell’immobile insistente sul terreno poi rivenduto deve ricomprendersi fra le "opere intese a renderlo edificabile", "non vedendosi per quale motivo il termine "opera" debba intendersi solo in senso fisico".
Il motivo è fondato. La formula normativa rende evidente che il presupposto impositivo contemplato è il conseguimento di una plusvalenza derivante dalla rivendita di un terreno reso intenzionalmente edificabile da un operatore economico non professionale. Presupposto ordinariamente realizzato mediante l’ottenimento della concessione edilizia, subordinata all’assolvimento degli oneri di urbanizzazione, ovvero all’esecuzione di opere di urbanizzazione convenzionate col Comune titolare del potere di autorizzare lo sfruttamento edilizio del terreno. La L. n. 47 del 1985, in presenza di determinate condizioni fattuali, ha consentito l’uso di costruzioni realizzate senza licenza prima del 31 ottobre 1983 mediante la istanza di sanatoria ed il pagamento della prevista oblazione. La concessione in sanatoria, legittimando la costruzione dal punto di vista urbanistico, conferisce all’immobile la qualità giuridica e l’appetibilità commerciale quali sarebbero state se fosse stata preventivamente ottenuta la licenza. La pratica di condono inserisce l’area dell’immobile fra quelle giuridicamente idonee all’edificazione, e non è ragionevole ritenere che la plusvalenza realizzata mediante l’originaria osservanza della legge sia fiscalmente penalizzata rispetto a quella ottenuta con un ravvedimento successivo.
Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e decisa la causa nel merito – non essendo necessari altri accertamenti di fatto – col rigetto dell’originario ricorso introduttivo della lite.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite. Compensa le spese dei tutto il processo.
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