REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 19 marzo 2009, n. 9 Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro alimentari di qualita» e successive modificazioni.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 24 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita» e successive modificazioni. 1. Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: «regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprieta’ industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"». 2. Dopo il comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’ inserito il seguente: «1-bis Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell’ambito di un sistema di qualita’ alimentare che risponde a tutti i seguenti requisiti: a) la specificita’ del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualita’ del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita’ pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto e’ descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto e’ verificato da un organismo di controllo indipendente; c) il sistema di qualita’ e’ aperto a tutti i produttori; d) il sistema di qualita’ e’ trasparente e assicura una tracciabilita’ completa dei prodotti; e) il sistema di qualita’ risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili; f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione. 3. Dopo il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’ inserito il seguente: «3-bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonche’ per la valutazione periodica dell’andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell’universita’, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto».

Art. 2 Abrogazione dell’art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita» e successive modificazioni. 1. L’art. 3 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’ abrogato.

Art. 3
Modifica dell’art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001,
n. 12 e’ sostituito dal seguente:
«1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell’art. 2
devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma
1-bis dell’art. 2».

Art. 4 Modifiche all’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita» e successive modificazioni e abrogazione dell’art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica». 1. Al comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «o sue successive modificazioni, nonche’ autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attivita’ di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006». 2. Il comma 3-bis dell’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dal comma 1 dell’art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, e’ abrogato. 3. Il comma 2 dell’art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, e’ abrogato.

Art. 5
Modifica dell’art. 7 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 31 maggio 2001,
n. 12 le parole: «sull’uso del marchio da parte dei soggetti
interessati» sono sostituite dalle seguenti: «sull’attivita’
effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3 dell’art.
5».

Art. 6
Modifica dell’art. 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 31 maggio 2001,
n. 12 le parole «attivita’ di vigilanza di cui all’art. 7» sono
sostituite dalle parole «attivita’ di controllo di cui all’art. 5».

Art. 7
Modifica dell’art. 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. La lettera c), comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 31
maggio 2001, n. 12, come sostituita dal comma 1 dell’art. 1 della
legge regionale 1° marzo 2002, n. 5, e’ sostituita dalla seguente:
«c) concorre, nel limite massimo previsto dall’allegato del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per
le misure di sostegno di cui all’art. 32 del medesimo regolamento,
alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti dall’art. 5, da
parte dei soggetti terzi indipendenti».

Art. 8
Modifica dell’art. 10 della legge regionale 31 maggio 2001 n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. Il comma 3 dell’art. 10 della legge regionale 31 maggio 2001,
n. 12 e’ abrogato.

Art. 9
Abrogazione dell’art. 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. L’art. 12 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’
abrogato.

Art. 10
Modifica dell’art. 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita» e successive modificazioni.
1. L’art. 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e’ cosi
sostituito:
«Art. 13(Compatibilita’ comunitaria). – 1. Agli aiuti soggetti a
notifica della presente legge non puo’ essere data esecuzione prima
che la Commissione europea abbia adottato una decisione di
autorizzazione dell’aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999
del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita’ di applicazione
dell’art. 88 del trattato CE.
2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti
all’obbligo di notifica di cui all’art. 88 del trattato CE si
applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi
del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio l998
sull’applicazione degli articoli 87e 88 del trattato CE a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali.
3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla
presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di
compatibilita’ di cui al presente articolo e alla pubblicazione del
relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto».
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge delta Regione Veneto.
Venezia, 19 marzo 2009
GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0504&tmstp=1258100416681

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